Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
24 agosto 2001
Subject: possibilita' di contestare l'autovelox
La multa presa in oggetto recita testuali parole: "violazione dell'articolo 142 comma 8 d.lags. 30 aprile1992 n. 285 nuovo codice della> strada".> "In quanto superava di oltre 10 e non oltre 40 kmh stabilito dalla legge".> Proseguendo, nel verbale viene dichiarato che: "non e' stato possibile procedere alla contestazione immediata della violazione perche' gli agenti> operanti erano al momento occupati in altra contestazione".> Adesso vorrei sapere se la multa puo' essere oggetto di contestazione e se si a quale art.ci si puo' appellare e nel caso contrario le motivazioni, vi pongo i miei piu' cordiali saluti e ringraziamenti.
La multa presa in oggetto recita testuali parole: "violazione dell'articolo 142 comma 8 d.lags. 30 aprile1992 n. 285 nuovo codice della> strada".> "In quanto superava di oltre 10 e non oltre 40 kmh stabilito dalla legge".> Proseguendo, nel verbale viene dichiarato che: "non e' stato possibile procedere alla contestazione immediata della violazione perche' gli agenti> operanti erano al momento occupati in altra contestazione".> Adesso vorrei sapere se la multa puo' essere oggetto di contestazione e se si a quale art.ci si puo' appellare e nel caso contrario le motivazioni, vi pongo i miei piu' cordiali saluti e ringraziamenti.
Risposta ADUC
l'articolo di riferimento e' sempre il 200 CdS. Il mancato fermo puo' essere motivo di ricorso, ma sara' il giudice al quale lo presentera' a valutare sulla ammissibilita' o meno dell'opposizione, sulla base degli elementi specifici attinenti al caso e valutando se la mancanza di fermo immediato possa essere contestabile o legittima.Le modalita' sono: il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60gg. dall'originaria notifica del verbale).
Cliccando qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60gg. dall'originaria notifica del verbale).
Cliccando qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →
Potrebbe interessarti