Sabato 13 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

28 luglio 2001
Domanda 28 luglio 2001
28-Lug-01
Tipo_Form.............CONSIGLI
RICHIESTA.............in data 25/7 ho ricevuto notifica per multa rilevata con velomatic 512, senza contestazione della stessa, come mi debbo comportare:
1) devo comunicare che non conosco chi era alla guida?
2) debbo presentare ricorso al prefetto o al giudice di pace?
Aspetto vostri preziosi consigli.

Risposta ADUC
Il Velomatic consente di effettuare il rilievo immediato, e dunque il fermo del contravventore, ma occorre dimostrare che al momento della contravvenzione non ci fossero impedimenti.
Quindi, il mancato fermo puo' essere motivo di ricorso, ma tenga presente che sara' il giudice al quale lo presentera' a valutare sulla ammissibilita' o meno dello stesso, sulla base anche degli elementi specifici, e quindi delle motivazioni di chi le ha elevato la contravvenzione. Per quanto riguarda chi fosse alla guida (rilevante nel caso di sospensione della patente, ma non ci dice se sia il suo caso), puo' fare una dichiarazione al Comando, in cui afferma di non sapere chi vi fosse quel dato giorno. Ma se questa non fosse accettata, ne rispondera' il proprietario dell'auto.
Le modalita' sono: il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60gg. dall'originaria notifica del verbale).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione. La quale ha precisato, nella nuova sentenza, che debbano ritenersi 5 i casi in cui le multe sono valide, anche se non contestate subito:
passare un incrocio col semaforo rosso;
sorpassare in curva;
violazione accertata da un funzionario o un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto;
violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo, multa elevata con i vecchi modelli di Autovelox che rilevano la velocita' solo dopo il passaggio dal posto di accertamento.
Clicchi qui per il modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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