Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
26 giugno 2001
Prima di tutto complimenti per il sito. La mia richiesta e' questa: vorrei fare ricorso contro un'infrazione per eccesso di velocita' non contestata immediatamente. Ma mi e' gia' arrivata la cartella ESATRI (di Milano). Posso ancora farlo? Se si', al giudice di pace o alla commissione tributaria provinciale? Inoltre sulla multa e' precisato di fare riferimento in caso di opposizione agli uffici giudiziari di Erba, mentre sulla cartella si parla della prefettura di Lecco. Dove dovrei andare? E mi devo domiciliare in quel comune? Preciso che all'ufficio del giudice di pace mi hanno detto che potevo far ricorso presso di loro invece che alla commissione tributaria perche' il termine di 30gg. decorre dalla riscossione della cartella e non dalla notificazione della multa (avvenuta un anno fa). Ma su questo ho dei dubbi, anche da Vs. risposte a casi analoghi sembra essere vero il contrario. Inoltre la cartella ha un vizio di forma (reca l'indirizzo della mia precedente residenza), posso ricorrere nel merito della contravvenzione o conviene eccepire questo vizio? Ancora grazie.
Risposta ADUC
Un attimo: non abbiamo mai detto che il termine decorra -nei confronti di una cartella- dalla notifica del verbale: questo non vuol dire niente.
Se si e' omessa la contestazione del verbale (entro 30gg. dalla notifica, davanti al giudice) non si puo' piu' opporre questioni di merito, ma solo formali -vizi di notifica, etc....
Secondo una sentenza di Cassazione e' stato ribadito come non sia possibile rientrare nel merito nei confronti di una cartella, avendo omesso la precedente, doverosa contestazione.
E' sicuro che l'atto che ha in mano sia l'iscrizione a ruolo e non la comunicazione di (futura) iscrizione?
Se ricorre al giudice di pace, dovra' domiciliarsi presso l'Ufficio stesso (quello del luogo dove il fatto e' avvenuto), nel caso in cui questo si trovi fuori della sua zona di residenza, chiedendo sospensione ed annullamento.
L'errato indirizzo -anche se a quanto pare non ha impedito l'identificazione- puo' contestarlo. Cio' che ci sfugge e': su che base contestare la multa (pur aggiungendo la questione dell'indirizzo)? Ci sono delle mancanze rilevabili?
Se si e' omessa la contestazione del verbale (entro 30gg. dalla notifica, davanti al giudice) non si puo' piu' opporre questioni di merito, ma solo formali -vizi di notifica, etc....
Secondo una sentenza di Cassazione e' stato ribadito come non sia possibile rientrare nel merito nei confronti di una cartella, avendo omesso la precedente, doverosa contestazione.
E' sicuro che l'atto che ha in mano sia l'iscrizione a ruolo e non la comunicazione di (futura) iscrizione?
Se ricorre al giudice di pace, dovra' domiciliarsi presso l'Ufficio stesso (quello del luogo dove il fatto e' avvenuto), nel caso in cui questo si trovi fuori della sua zona di residenza, chiedendo sospensione ed annullamento.
L'errato indirizzo -anche se a quanto pare non ha impedito l'identificazione- puo' contestarlo. Cio' che ci sfugge e': su che base contestare la multa (pur aggiungendo la questione dell'indirizzo)? Ci sono delle mancanze rilevabili?
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