Sabato 13 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

14 giugno 2001
Domanda 14 giugno 2001
Mi sono stati notificati 2 verbali di contestazione relativi ad infrazioni successive del CdS (art.148/16 E e 148/8-1 per il primo, art.148/16 C, 146/3-1 e 141/8-1 per il secondo verbale), registrate ad 1 minuto ed in luoghi distanti ca 30 mt l'una dall'altra: fanno evidentemente riferimento alla stessa infrazione registrata piu' volte, almeno per quanto riguarda l'infrazione all'art.141/8-1; i verbali riportano il nome di un unico accertatore e non sono stati immediatamente contestati.
Vorrei avere Vs consigli su come comportarsi.
Cordiali saluti.

Risposta ADUC
Essendo di un medesimo accertatore, si tratta di un presumibile errore. Nonostante le lievi discrepanze, si tratta della medesima infrazione o comunque del medesimo momento d'infrazione. Pertanto, un ricorso avverso l'uno dei due verbali (a causa dell'esistenza dell'altro) sarebbe ammissibile, facendo pensare ad un errore. Volendo tentarlo, occorrera' ricordare che: il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60gg. dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
Qui e' linkato un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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