Sabato 13 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

21 maggio 2001
Domanda 21 maggio 2001
Ho ricevuto una cartella esattoriale di richiesta di pagamento di tasse automobilistiche per un'autovettura della quale nemmeno sapevo di essere il proprietario inoltre e’ riferita a tasse non pagate per l'anno 1994. Volevo sapere come si deve procedere in questi casi, fermo restando che ho gia’ consultato sul Vostro sito la documentazione inerente tale argomento.
Grazie.

Risposta ADUC
Non possiamo aggiungere molto a quanto gia' scritto. Verifichi che cosa risulta da visure incrociate effettuate a Pra e Motorizzazione.
Se ha gli elementi per poter contestare, puo' ricorrere in Commissione di Conciliazione, entro 60gg., contestando la richiesta del bollo.
Ma se non ha alcun elemento in mano, forse puo' solo ottenere una sentenza di cancellazione adesso, per il futuro e forse anche per i bolli passati ma non ancora richiesti, ricorrendo al giudice di pace ed ottenendo la cancellazione dal Registro. Se necessario, presenti anche una denuncia in Magistratura.
Puo' consultare la scheda che trova qui.
Per l'esonero dal pagamento del bollo auto si presentano al Pra tutti i documenti -con data certa- che dimostrino l'indisponibilita' del veicolo; tra questi l'atto di vendita redatto nelle forme previste dalla legge.
E' bene conservare copia di tutti i documenti consegnati al compratore (carta di circolazione e certificato di proprieta' in particolare) nonche' la propria copia dell'atto di trasferimento.
Se invece non si ha nessun documento, occorre pagare tutte le tasse arretrate rimaste inevase, fino al momento in cui e' stata presentata al Pra denuncia di perduto possesso della vettura, con una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'. L'obbligo di pagare le tasse automobilistiche cessa con la presentazione di questa denuncia.
La denuncia di perduto possesso, di solito, si presenta quando non si conoscono i dati del compratore, oppure quando si e consegnato il veicolo ad un concessionario poi fallito o resosi irreperibile, ma anche quando il veicolo e' stato ceduto ad un terzo che poi lo ha esportato all'estero, oppure se il veicolo e' stato rottamato (e non se ne abbia documentazione) prima del 30/06/98 (in seguito, sono i rottamatori che provvedono direttamente alla pratica di demolizione presso il Pra).
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