Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
17 dicembre 2007
Approfitto della Vs. cortese disponibilita' per esporre il mio problema: Sono titolare di una fornitura di gas metano erogato della NAPOLETANA GAS del gruppo Eni s. p. a..
Sulla fattura relativa al periodo maggio-novembre 2007 mi e' stato addebitato un conguaglio relativo alla TARIFFA DISTRIBUZIONE di euro 452.19, derivante dall'applicazione della delibera AEEG n.122/05 e si riferisce ai consumi a decorrere dall'01/10/2004.
CHIEDO a) E' legale l'applicazione della suddetta delibera del 2005?
b) E' normale che tale conguaglio venga fatto senza essere preventivamente informati?
c) Per aver consumato 240 mc. di metano, pari a euro 141.30, sono costretto a pagare una fattura di euro 700,54, senza che l'azienda si preoccupi di dilazionare il pagamento.
E' possibile tutto cio'? E cosa posso fare per impugnare la delibera AEEG n.122/05, riferita ai consumi a decorrere dall'01/10/2004.
Cordiali saluti.
Antonio, da Volturara Irpina
Sulla fattura relativa al periodo maggio-novembre 2007 mi e' stato addebitato un conguaglio relativo alla TARIFFA DISTRIBUZIONE di euro 452.19, derivante dall'applicazione della delibera AEEG n.122/05 e si riferisce ai consumi a decorrere dall'01/10/2004.
CHIEDO a) E' legale l'applicazione della suddetta delibera del 2005?
b) E' normale che tale conguaglio venga fatto senza essere preventivamente informati?
c) Per aver consumato 240 mc. di metano, pari a euro 141.30, sono costretto a pagare una fattura di euro 700,54, senza che l'azienda si preoccupi di dilazionare il pagamento.
E' possibile tutto cio'? E cosa posso fare per impugnare la delibera AEEG n.122/05, riferita ai consumi a decorrere dall'01/10/2004.
Cordiali saluti.
Antonio, da Volturara Irpina
Risposta ADUC
1 - in linea teorica, l'applicazione retroattiva di una delibera dell'Autorita', e' legale. In pratica, va verificato il caso specifico sul sito dell'Autorita': clicca qui
2 - Non c'e' una regola in merito, ma si presuppone che, quando la delibera abbia superato tutti gli ostacoli che l'hanno resa inattiva fino ad oggi, la stessa sia applicata.
3 - il dilazionamento dei pagamenti in genere non e' un diritto ma una concessione del gestore, a cui va presentata la richiesta.
L'impugnazione della delibera crediamo sia gia' stato fatto e il risultato sia stato negativo, altrimenti non ci sarebbe il problema della sua applicazione retroattiva dopo che era stata emessa. Anche qui vanno fatte le specifiche verifiche.
2 - Non c'e' una regola in merito, ma si presuppone che, quando la delibera abbia superato tutti gli ostacoli che l'hanno resa inattiva fino ad oggi, la stessa sia applicata.
3 - il dilazionamento dei pagamenti in genere non e' un diritto ma una concessione del gestore, a cui va presentata la richiesta.
L'impugnazione della delibera crediamo sia gia' stato fatto e il risultato sia stato negativo, altrimenti non ci sarebbe il problema della sua applicazione retroattiva dopo che era stata emessa. Anche qui vanno fatte le specifiche verifiche.
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