Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
15 dicembre 2007
Fino all'anno scorso ero proprietaria di un grande appartamento in un condominio di 7 condomini. L'immobile usufruiva di un ingresso autonomo ed esclusivo con scala di accesso al piano altrettanto esclusiva e di ingresso condominiale con ascensore. Per sopraggiunte esigenze personali ho frazionato l'appartamento in due unita' immobiliari lasciando tutte le montanti precedenti (acqua, fogna, luce, telefono) all'appartamento venduto con accesso da androne e scala condominiale e creando nuovi allacciamenti per la parte dell'immobile rimasto in mia proprieta'. In tal modo le unita' immobiliari condominiali sono rimaste in 7. Inoltre, poiche' l'ascensore condominiale non giunge al piano stradale e quindi costituisce comunque barriera architettonica, nel mio ingresso privato che non si trova sul suolo su cui sorge l'edificio ma in un'altra particella contigua ereditata da mio padre, ho fatto sistemare un nuovo impianto di ascensore che parte dal piano stradale e giunge al primo piano, collegando la casa ereditata da mio padre alla porzione della mia casa nel condominio. In seguito al frazionamento, sono state compilate nuove tabelle millesimali nelle quali sono esclusa dall'uso del cancello, delle scale e dell'ascensore condominiali; rientro, invece, nelle spese di manutenzione straordinaria. Poiche' nel mio caso particolare, se rinunciassi al diritto di proprieta' sulle cose comuni non continuerei in ogni caso a goderne, e' possibile sulla base della legislazione e sentenze varie procedere a rinuncia? Le scale le userei solo per accedere al lastrico solare, che comunque sarebbe anche di mia proprieta'. Ma chi ci va mai? L'ascensore, invece, non lo uso affatto, non avendo piu' motivo per salire e scendere dal cancello condominiale, accanto al quale non cp'e' neanche il citofono e il campanello avendo ceduto l'impianto all'appartamento venduto. Spero di essere stata abbastanza chiara nel delineare la questione.
Edvige, da Ruvo di Puglia (BA)
Edvige, da Ruvo di Puglia (BA)
Risposta ADUC
La rinunzia non determina l'esenzione dall'obbligo di contribuzione per la conservazione della cosa comune (art. 1118 comma 3). In altri casi di beni in comunione e' possibile evitare le spese rinunziando al diritto sulla cosa (art. 1104 c.c.), ma non in materia di condominio.
ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →
Potrebbe interessarti