Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
9 novembre 2007
Vi illustro sinteticamente il mio caso. Ho ricevuto due multe in data 2/10/2007 a seguito di rilevazione automatica a mezzo di apparecchiatura a posto fisso per il rilevamento automatico delle infrazioni semaforiche avvenute il 23/7/2007 e l'1/8/2007, con riferimento all'invito contenuto nei verbali di accertamento, di comunicare i dati del conducente del veicolo, in data 16/10/2007 con raccomandata R.R. distinte per le due violazioni ho precisato quanto segue:
. che nel periodo dal 21/7/2007 al 2/9/2007 ha trascorso il periodo di vacanze annuali in montagna.
. che il veicolo sopra menzionato e' in uso ai diversi componenti il nucleo familiare (la sottoscritta e i miei due figli), per cui, essendo trascorso un tempo considerevole dal fatto non e' possibile stabilire e quindi indicare chi era alla guida al momento dell'accertamento dell'infrazione. Ho fatto riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale n. 27/05 che ha stabilito l'impossibilita' del predetto automatismo (proprietario = conducente), per cui ora al proprietario che non comunica i dati del conducente non vengono decurtarti i punti della patente ma viene elevata una ulteriore sanzione. Ho chiesto inoltre se apparecchiatura a posto fisso per il rilevamento automatico delle infrazioni FTR e' dotata di certificato di taratura cosi' come previsto dalla Legge 11 Agosto 1991, n. 273, e Vi prego quindi di inviarmi copia di tale certificato a stretto giro di posta. Alla luce delle considerazioni sopraesposte, ho comunque provveduto in data 5/10/2007 al pagamento della sanzione di Euro 152,25 e con la mia comunicazione ho chiesto che non sia applicata l'ulteriore sanzione amministrativa di Euro 250,00, ritenendo di aver prodotto adeguata comunicazione con giustificato motivo. L'Ufficio di Polizia Locale mi ha risposto che l'utilizzo di piu' persone dello stesso veicolo non giustifica la mancata comunicazione del nominativo del conducente responsabile della violazione. E' stata riportato estratto della recente sentenza della Corte di Cassazione n. 13743 del 12/7/2007. Conclude che l'inottemperanza a fornire i dati del conducente comportera' l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 126 bis C.d.S. Non riesco a trovare la sentenza 13743 del 12/7/2007, se l'avete disponibile potete inviarmela e che tipo di risposta posso dare, considerato che non esiste alcuna norma che imponga al proprietario del veicolo di prendere nota giornalmente dei dati del conducente, familiare o dipendente, visto che in ogni caso voglio rispondere alla comunicazione inviatami. In attesa di Vostra risposta cordialmente saluto.
Rita, da Cairate
. che nel periodo dal 21/7/2007 al 2/9/2007 ha trascorso il periodo di vacanze annuali in montagna.
. che il veicolo sopra menzionato e' in uso ai diversi componenti il nucleo familiare (la sottoscritta e i miei due figli), per cui, essendo trascorso un tempo considerevole dal fatto non e' possibile stabilire e quindi indicare chi era alla guida al momento dell'accertamento dell'infrazione. Ho fatto riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale n. 27/05 che ha stabilito l'impossibilita' del predetto automatismo (proprietario = conducente), per cui ora al proprietario che non comunica i dati del conducente non vengono decurtarti i punti della patente ma viene elevata una ulteriore sanzione. Ho chiesto inoltre se apparecchiatura a posto fisso per il rilevamento automatico delle infrazioni FTR e' dotata di certificato di taratura cosi' come previsto dalla Legge 11 Agosto 1991, n. 273, e Vi prego quindi di inviarmi copia di tale certificato a stretto giro di posta. Alla luce delle considerazioni sopraesposte, ho comunque provveduto in data 5/10/2007 al pagamento della sanzione di Euro 152,25 e con la mia comunicazione ho chiesto che non sia applicata l'ulteriore sanzione amministrativa di Euro 250,00, ritenendo di aver prodotto adeguata comunicazione con giustificato motivo. L'Ufficio di Polizia Locale mi ha risposto che l'utilizzo di piu' persone dello stesso veicolo non giustifica la mancata comunicazione del nominativo del conducente responsabile della violazione. E' stata riportato estratto della recente sentenza della Corte di Cassazione n. 13743 del 12/7/2007. Conclude che l'inottemperanza a fornire i dati del conducente comportera' l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 126 bis C.d.S. Non riesco a trovare la sentenza 13743 del 12/7/2007, se l'avete disponibile potete inviarmela e che tipo di risposta posso dare, considerato che non esiste alcuna norma che imponga al proprietario del veicolo di prendere nota giornalmente dei dati del conducente, familiare o dipendente, visto che in ogni caso voglio rispondere alla comunicazione inviatami. In attesa di Vostra risposta cordialmente saluto.
Rita, da Cairate
Risposta ADUC
La sentenza c'e' ma e' sbagliata sia la data che il numero che le hanno dato. Si tratta infatti della sentenza n.13748 del 12/6/07 che sembra effettivamente applicabile anche al suo caso. Qui trova il testo: clicca qui
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