Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
25 ottobre 2007
Salve, sono un coltivatore diretto affittuario per 15 anni, dal 1997, di un terreno di proprietà dei miei genitori, nel 2004 a seguito della morte di mio padre sono diventato proprietario di 1/4 del terreno. Volevo sapere se in caso di vendita, i confinanti hanno qualche diritto di prelazione? (sapevo che se su un terreno esiste un affittuario da più di due anni e se quest'ultimo non esercita il diritto di prelazione il terreno è libero da altri diritti di prelazione. E' vero?).
Giuseppe, da Bagnacavallo
Giuseppe, da Bagnacavallo
Risposta ADUC
Qui un po' di informazioni: Diritto di prelazione (su fondi agricoli contigui). L'art. 8 legge n. 590/1965 dispone che in caso di vendita da parte del proprietario del fondo concesso in fitto a coltivatore diretto (o ad uno degli altri soggetti ivi indicati), quest'ultimo ha diritto di prelazione, alle stesse condizioni, "purchè coltivi il fondo stesso da almeno due anni"(art. 7 L. 817/71); soltanto nel caso di rinuncia da parte del coltivatore fittuario, il diritto di prelazione insorge in capo al proprietario del fondo confinante a condizione che anche costui sia in possesso dei requisiti richiesti dal citato art. 8 (sia, cioè, coltivatore diretto ecc.) e che sul suo fondo non siano insediati mezzadri, coloni, fittuari ecc. Quanto al concetto di fondo "contiguo" e di "confinante" deve trattarsi di una contiguità fisica e materiale per cui il diritto non sorge in capo al proprietario del fondo se i due fondi sono separati da una strada pubblica (Cass. SS.UU. n.25.3.88). Si ritiene, invece, che non si tratti di separazione se la strada è privata ed è stata creata dai due vicini per uso esclusivo; parimenti confinanti debbono considerarsi quei fondi che, originariamente contigui, siano stati artificialmente separati (specie se fraudolentemente) da una striscia incolta di dubbia utilizzazione agricola (Cass. 2781/l988), oppure che la "separazione" consista in uno ostacolo "naturale" come un fosso, un filare di alberi e simili, o in uno ostacolo che risulti in rapporto di adiacenza ed in funzione della destinazione agricola (Cass. 1548/21.2.85).
ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →
Potrebbe interessarti