Sabato 13 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

25 ottobre 2007
Domanda 25 ottobre 2007
Salve, sono un coltivatore diretto affittuario per 15 anni, dal 1997, di un terreno di proprietà dei miei genitori, nel 2004 a seguito della morte di mio padre sono diventato proprietario di 1/4 del terreno. Volevo sapere se in caso di vendita, i confinanti hanno qualche diritto di prelazione? (sapevo che se su un terreno esiste un affittuario da più di due anni e se quest'ultimo non esercita il diritto di prelazione il terreno è libero da altri diritti di prelazione. E' vero?).
Giuseppe, da Bagnacavallo

Risposta ADUC
Qui un po' di informazioni: Diritto di prelazione (su fondi agricoli contigui). L'art. 8 legge n. 590/1965 dispone che in caso di vendita da parte del proprietario del fondo concesso in fitto a coltivatore diretto (o ad uno degli altri soggetti ivi indicati), quest'ultimo ha diritto di prelazione, alle stesse condizioni, "purchè coltivi il fondo stesso da almeno due anni"(art. 7 L. 817/71); soltanto nel caso di rinuncia da parte del coltivatore fittuario, il diritto di prelazione insorge in capo al proprietario del fondo confinante a condizione che anche costui sia in possesso dei requisiti richiesti dal citato art. 8 (sia, cioè, coltivatore diretto ecc.) e che sul suo fondo non siano insediati mezzadri, coloni, fittuari ecc. Quanto al concetto di fondo "contiguo" e di "confinante" deve trattarsi di una contiguità fisica e materiale per cui il diritto non sorge in capo al proprietario del fondo se i due fondi sono separati da una strada pubblica (Cass. SS.UU. n.25.3.88). Si ritiene, invece, che non si tratti di separazione se la strada è privata ed è stata creata dai due vicini per uso esclusivo; parimenti confinanti debbono considerarsi quei fondi che, originariamente contigui, siano stati artificialmente separati (specie se fraudolentemente) da una striscia incolta di dubbia utilizzazione agricola (Cass. 2781/l988), oppure che la "separazione" consista in uno ostacolo "naturale" come un fosso, un filare di alberi e simili, o in uno ostacolo che risulti in rapporto di adiacenza ed in funzione della destinazione agricola (Cass. 1548/21.2.85).
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