Sabato 13 giugno 2026
Menu
Cara ADUC

Lettera del consumatore

29 marzo 2001
Domanda 29 marzo 2001
Subject: Multa ingiusta
Volevo chiedervi un parare su una multa che ho preso il 7/10/2000 u.s. In quella data mi sono recato con la mia famiglia in Camper in Toscana. Il pomeriggio sono andato a sud (10KM circa) di Viareggio, e ho parcheggiato correttamente dentro le strisce (il mio camper e’ un furgonato su Frod Transit lungo solo mt.5,3) in un piazzalone che era deserto.
Chiasso il camper, mi sono recato in spiaggia con la mia famiglia per circa 2 ore, e al ritorno ho trovato la multa (che mi e’ stata da pochi giorni notificata anche a casa) di divieto di sosta per "...Non rispettava gli obblighi, divieti e limitazioni con ordinanza del Sindaco, ai veicoli con altezza sup. a m 2,00 (due). Gli accertatori Covili Alice Matr.147." Ovviamente di questa ordinanza non vi era assolutamente evidenza da nessuna parte (nessun cartello esposto).
Vi chiedo ora cosa devo fare, ritenendo assolutamente ingiusta la multa (e l'ordinanza) poiche’ assolutamente discriminatrice.....mi domando come fanno a lavorare i locali
con i furgoni o con i camioncini, essendo questi alti piu’ di due metri.... (ripeto, il mio camper e’ un Ford Transit !).. .a questo punto valgono ordinanze comunali del tipo: "Divieto di sosta alle auto gialle" o "Divieto di sosta alle fiat" !
Attendendo un vostro riscontro, vi porto i miei piu’ cordiali saluti.

Risposta ADUC
Potrebbe ricorrere al giudice di pace competente, contestando la mancata esposizione dell'ordinanza. Tuttavia, occorrerebbe sapere di che ordinanza si tratti, per sapere anche se, dove e come dovesse essere esposta (nonche' conoscere il contenuto effettivo: senza di esso, non si puo' far niente). Dopo, potra' disporre il ricorso:
che deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60gg.).
Se clicca qui trova un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg.dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →