Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
13 marzo 2001
Salve,
ricevo il 12 marzo 2001 un verbale di contestazione del 08711700 per violazione dell’art.142 del C.D.S.
La polizia stradale con autovelox MOD.104/C2 registra il superamento, ento del limite massimo di velocita’ consentito.
Sul verbale scrivono: "non e’ stato possibile procedere a contestazione immediata della violazione in quanto l’apparecchiatura di rilevazione ha consentito la determinazione dell’illecito dopo che il veicolo, ogg.etto del rilievo, era gia’ a distanza dal posto di accertamento e comunque nell’impossibilita’ di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari (art.384 lettera E del regolamento)".
Se avessero messo l’autovelox e dopo un tot di metri il mezzo della polizia stradale avrebbero riscontrato l’illecito e quindi avrebbero potuto fermarmi.
Come posso contestare il verbale, se sussistono gli estremi?
Grazie per l’aiuto e saluti.
ricevo il 12 marzo 2001 un verbale di contestazione del 08711700 per violazione dell’art.142 del C.D.S.
La polizia stradale con autovelox MOD.104/C2 registra il superamento, ento del limite massimo di velocita’ consentito.
Sul verbale scrivono: "non e’ stato possibile procedere a contestazione immediata della violazione in quanto l’apparecchiatura di rilevazione ha consentito la determinazione dell’illecito dopo che il veicolo, ogg.etto del rilievo, era gia’ a distanza dal posto di accertamento e comunque nell’impossibilita’ di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari (art.384 lettera E del regolamento)".
Se avessero messo l’autovelox e dopo un tot di metri il mezzo della polizia stradale avrebbero riscontrato l’illecito e quindi avrebbero potuto fermarmi.
Come posso contestare il verbale, se sussistono gli estremi?
Grazie per l’aiuto e saluti.
Risposta ADUC
Puo' contestare la volontarieta' dell'installazione di rilevatore e di pattuglia in una posizione tale da non ottemperare all'obbligo di provvedere al fermo immediato, come diritto del contravventore e come fatto necessario per la tutela della circolazione avverso i comportamenti pericolosi (sanzionati appunto in quanto tali).
Il ricorso puo' essere impostato non nella non occasionalita' ma nella volontarieta' dell'omissione: poi decidera' il giudice: certezza non c'e' in assoluto.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60gg.).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
La quale ha precisato, nella nuova sentenza, che debbano ritenersi 5 i casi in cui le multe sono valide, anche se non contestate subito:
passare un incrocio col semaforo rosso;
sorpassare in curva;
violazione accertata da un funzionario o un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto;
violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo,
multa elevata con i vecchi modelli di Autovelox che rilevano la velocita' solo dopo il passagg.io dal posto di accertamento.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Il ricorso puo' essere impostato non nella non occasionalita' ma nella volontarieta' dell'omissione: poi decidera' il giudice: certezza non c'e' in assoluto.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60gg.).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
La quale ha precisato, nella nuova sentenza, che debbano ritenersi 5 i casi in cui le multe sono valide, anche se non contestate subito:
passare un incrocio col semaforo rosso;
sorpassare in curva;
violazione accertata da un funzionario o un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto;
violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo,
multa elevata con i vecchi modelli di Autovelox che rilevano la velocita' solo dopo il passagg.io dal posto di accertamento.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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