Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
6 marzo 2001
Cara ADUC vorrei avere una risposta al problema che qui espongo: abito in una casa a schiera, formata da 10 case, ora emerge la necessita', avvertita da tutti, di provvedere alla ridipintura delle pareti esterne. Uno dei proprietari delle case di "testa" ha prospettato, secondo sue informazioni che, la spesa inerente alla ridipintura delle pareti di "testa" debba essere suddivisa fra tutti i 10 proprietari. Gradirei un suo parere in merito. Grazie.
Risposta ADUC
Che rapporto c'e' tra di voi? Costituite un condominio? Costituite una fila unitaria che forma un'unica abitazione?
In questo caso il suo vicino ha ragione.
Altrimenti, le alleghiamo una sentenza sull'argomento, in caso di unita' distinte:
Qualora un condominio sia formato da parti edificali distinte, le spese per la imbiancatura delle facciate non possono essere ripartite fra tutti i condomini in base ai millesimi di proprieta'.
* Trib. civ. Milano, 21 marzo 1991, in L'Amm. 1991, n. 5.
Ed ancora potrebbero, forse, esserle utili:
Qualora un muro sia in parte in proprieta' comune ed in parte in proprieta' esclusiva, il comproprietario non puo' effettuare opere sulla parte di sua proprieta' esclusiva, che pregiudichino la stabilita' della parte comune.
* Cass. civ., sez. II, 18 ottobre 1978, n. 4688.
A meno che non risulti diversamente dal titolo, l'intercapedine creata dal costruttore tra il muro di contenimento del terreno che circonda i piani interrati o seminterrati dell'edificio ed il muro che delimita questi piani deve considerarsi comune ai proprietari delle unita' immobiliari dell'intero edificio quando sia in concreto accertato che e' destinata a fare circolare l'aria e ad evitare umidita' ed infiltrazioni d'acqua sia a vantaggio dei piani interrati o seminterrati sia a vantaggio delle fondamenta e dei pilastri, che sono parti necessarie per l'esistenza di tutto il fabbricato.
* Cass. civ., sez. II, 10 maggio 1996, n. 4391, Ascanio c. Soc. Finpas.
Nell'ordinamento vigente non esiste il principio della indivisibilita' funzionale del muro divisorio: questo "si presume" comune ma, per cio' stesso, puo' anche essere oggetto, per convenzione o altro titolo, di proprieta' divisa, in senso verticale od orizzontale.
* Cass. civ., sez. II, 20 febbraio 1977, n. 2590, Godina c. Corvaglia.
La comunione del muro divisorio non va intesa nel senso che ciascuno dei comproprietari abbia la proprieta' assoluta della meta' del muro (e del suolo) secondo una linea mediana ideale, da considerarsi come linea di confine delle proprieta' esclusive da esso delimitate bensi' nel senso che ciascuno di essi e' proprietario, sia pure pro quota, dell'intero muro, e del suolo ad esso sottostante, in ogni sua parte (identificandosi la linea di confine delle proprieta' esclusive con il muro ed il suolo comune); ne' la demolizione di uno dei due edifici confinanti fa venire meno (in assenza di titolo o di giustificazione) la comunione, che puo' essere utilmente invocata ad ogni effetto da ciascuno dei partecipanti, con la conseguenza che il comproprietario del muro comune abbattuto arbitrariamente dall'altro comproprietario ha diritto alla costruzione del manufatto secondo le primitive sue caratteristiche, nonche' al risarcimento del danno ed alla restituzione della parte di suolo comune indebitamente attratta nella sfera della signoria esclusiva dell'altro condomino, restando esclusa l'applicabilita' dell'art. 938 cod. civ., in tema di accessione invertita, che e' configurabile in relazione ad una porzione di fondo di proprieta' esclusiva.
* Cass. civ., sez. II, 7 maggio 1988, n. 3393, Nardi c. Mercuri.
In questo caso il suo vicino ha ragione.
Altrimenti, le alleghiamo una sentenza sull'argomento, in caso di unita' distinte:
Qualora un condominio sia formato da parti edificali distinte, le spese per la imbiancatura delle facciate non possono essere ripartite fra tutti i condomini in base ai millesimi di proprieta'.
* Trib. civ. Milano, 21 marzo 1991, in L'Amm. 1991, n. 5.
Ed ancora potrebbero, forse, esserle utili:
Qualora un muro sia in parte in proprieta' comune ed in parte in proprieta' esclusiva, il comproprietario non puo' effettuare opere sulla parte di sua proprieta' esclusiva, che pregiudichino la stabilita' della parte comune.
* Cass. civ., sez. II, 18 ottobre 1978, n. 4688.
A meno che non risulti diversamente dal titolo, l'intercapedine creata dal costruttore tra il muro di contenimento del terreno che circonda i piani interrati o seminterrati dell'edificio ed il muro che delimita questi piani deve considerarsi comune ai proprietari delle unita' immobiliari dell'intero edificio quando sia in concreto accertato che e' destinata a fare circolare l'aria e ad evitare umidita' ed infiltrazioni d'acqua sia a vantaggio dei piani interrati o seminterrati sia a vantaggio delle fondamenta e dei pilastri, che sono parti necessarie per l'esistenza di tutto il fabbricato.
* Cass. civ., sez. II, 10 maggio 1996, n. 4391, Ascanio c. Soc. Finpas.
Nell'ordinamento vigente non esiste il principio della indivisibilita' funzionale del muro divisorio: questo "si presume" comune ma, per cio' stesso, puo' anche essere oggetto, per convenzione o altro titolo, di proprieta' divisa, in senso verticale od orizzontale.
* Cass. civ., sez. II, 20 febbraio 1977, n. 2590, Godina c. Corvaglia.
La comunione del muro divisorio non va intesa nel senso che ciascuno dei comproprietari abbia la proprieta' assoluta della meta' del muro (e del suolo) secondo una linea mediana ideale, da considerarsi come linea di confine delle proprieta' esclusive da esso delimitate bensi' nel senso che ciascuno di essi e' proprietario, sia pure pro quota, dell'intero muro, e del suolo ad esso sottostante, in ogni sua parte (identificandosi la linea di confine delle proprieta' esclusive con il muro ed il suolo comune); ne' la demolizione di uno dei due edifici confinanti fa venire meno (in assenza di titolo o di giustificazione) la comunione, che puo' essere utilmente invocata ad ogni effetto da ciascuno dei partecipanti, con la conseguenza che il comproprietario del muro comune abbattuto arbitrariamente dall'altro comproprietario ha diritto alla costruzione del manufatto secondo le primitive sue caratteristiche, nonche' al risarcimento del danno ed alla restituzione della parte di suolo comune indebitamente attratta nella sfera della signoria esclusiva dell'altro condomino, restando esclusa l'applicabilita' dell'art. 938 cod. civ., in tema di accessione invertita, che e' configurabile in relazione ad una porzione di fondo di proprieta' esclusiva.
* Cass. civ., sez. II, 7 maggio 1988, n. 3393, Nardi c. Mercuri.
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