Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
17 maggio 2007
Salve a voi staff della Aduc, vi scrivo per espormi il mio problema. Ho stipulato circa 3 anni fa' una assicurazione contro gli infortuni extra professionali con la compagnia assicurativa Lloyd Adriatico denominata " Bionika " contestualmente al pagamento della mia annualita' relativa al premio RCA. Questo per ottenere, secondo loro, lo sconto previsto e sempre secondo il loro agente, io avrei potuto annullare in seguito questa polizza. Inutile dirvi di aver cercato invano di rifiutare questa polizza che io ritengo ancora oggi inutile. Resta il fatto che li' per li' ho dovuto firmare in quanto mi serviva regolarizzare la mia assicurazione auto. Dopo un anno, alla successiva nuova scadenza del premio RCA dunque, ho cercato di annullare questa polizza scoprendo che mi avevano fatto firmare una polizza decennale. Sul contratto non vi e' nessuna possibilita' di recesso. Ma puo' mai essere possibile una cosa del genere? Come posso fare a liberarmi di questa polizza fattami firmare in malafede? Aiutatemi voi saluti.
Luca, da Talsano/Taranto
Luca, da Talsano/Taranto
Risposta ADUC
Queste le disposizioni della nuova legge Bersani sui contratti assicurativi pluriennali: nel contrattati assicurativi pluriennali si puo' rescindere annualmente senza oneri (penali), con un preavviso di 60 giorni dalla scadenza. La modifica riguarda l'art.1899 del codice civile, che non si applica ai contratti di assicurazione sulla vita. Questa novita' entra in vigore per i contratti nuovi, stipulati dal 3 Aprile 2007. Per quelli stipulati prima di tale data, la facolta' di cui sopra puo' essere esercitata solo a condizione che il contratto sia stato in vita per almeno tre anni. In piu', le compagnie assicurative hanno 180gg di tempo dall'entrata in vigore del decreto (2/2/07) per adeguare i vecchi contratti in tal senso. In parole povere, i vecchi contratti potranno rimanere invariati fino ai primi di Agosto 2007, a discrezione della compagnia di assicurazione. Le clausole in contrasto con queste norme sono nulle e -come tali- contestabili, ma non comportano la nullita' del contratto che le contengono.
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