Sabato 13 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

23 febbraio 2001
Domanda 23 febbraio 2001
Egregi Signori,
Possiedo diverse azioni il cui acquisto risale a tempi precedenti l’entrata in vigore della nuova tassazione dei redditi quindi anteriori al 1 Luglio 1998. Le mie azioni sono depositate in Banca in regime di "Risparmio Amministrato" provvedendo io alla scelta degli investimenti e delegando la Banca agli adempimenti fiscali.
Sono un cassettista e intendo mantenere in portafoglio le mie azioni negli anni a venire.
Ho letto che in Regime di Risparmio Amministrato la tassazione del Capital Gain avviene soltanto alla vendita delle azioni applicando, se del caso, l’equalizzatore.
La mia Banca sostiene, al contrario, che alla fine del 2001 e quindi successivamente ogni fine anno, la Banca applicherà le eventuali plusvalenze (o minusvalenze) sulle mie azioni addebitandomi il relativo capital Gain. In altri termini la Banca sostiene che il Capital Gain va comunque addebitato non sul "realizzato" ma sul "maturato".
Vi sarei molto grato di una Vostro parere che possa chiarire tale questione, tema che mi assilla in quanto dovrei vendere delle reali azioni per far fronte a utili virtuali.
Grato di una Vostra cortese e urgente risposta invio cordiali saluti.

Risposta ADUC
Dal 01/01/2000 è in vigore il così detto equalizzatore, cioè la formula che corregge la tassazione sui frutti degli investimenti.
L'equalizzatore ha lo scopo di rendere equivalente il prelievo tra il regime del risparmio gestito e i regimi del risparmio amministrato e della dichiarazione.
L'equalizzatore si applica alle vendite di azioni possedute per oltre 12 mesi in regime di dichiarazione o in regime di risparmio amministrato.
La correzione dell'equalizzatore opera sulle cessioni effettuate a decorrere dal 01/01/2001. Le vendite effettuate prima vengono tassate senza equalizzatore; per quelle successive l'equalizzatore modifica la determinazione dell'imponibile, cioè del valore su cui applicare l'imposta del 12, 5 che rimane invariata.
Nei regimi del risparmio amministrato ed in quello della dichiarazione l'imposta viene applicata secondo il criterio del realizzo, cioè quando si verifica la cessione o il rimborso.
Per i soli soggetti che hanno optato per il regime del risparmio amministrato la banca provvederà ad applicare l'equalizzatore ai redditi, percepiti a decorrere dall'01/01/2001, derivanti dalla cessione o rimborso di titoli azionari.
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