Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
22 dicembre 2006
Cara Aduc, ho attivato con tiscali una connessione adsl poco più di un anno fa, ora mi trovo a dover traslocare e Tiscali gestisce il trasloco della linea come una cessazione e riattivazione facendomi attendere gli stessi tempi di una nuova attivazione, sospendendo la casella di posta con il rischio che qualcuno nel frattempo possa prendermela, ma con la differenza che se fossi un nuovo cliente non pagherei spese di attivazione ed avrei due mesi di canone gratis. Non ritengo questo un comportamento corretto nei confronti di chi è cliente da tempo ed ho qundi intenzione di dare disdetta al contratto. Le condizioni generali però recitano.
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8. Durata - Proroga tacita - Recesso.
8.1 Il Contratto ha durata annuale a decorrere dalla data di attivazione del Servizio. Fermo quanto disposto al successivo art. 15, il contratto si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno salvo disdetta di una delle parti comunicata all'altra almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto, tramite raccomandata con avviso di ricevimento; nel caso in cui il Cliente receda dal contratto prima della scadenza naturale dello stesso, sarà tenuto al pagamento di una penale il cui importo sarà commisurato alla somma dei canoni residui. Quindi sembrerebbe che se comunico la disdetta dopo i 60gg (situazione in cui sono) dovrò pagare i restanti canoni. Vorrei chiedervi se esiste una scappatoia da questo, magari sfruttando le clausole seguenti 4.3. In caso di mancato, o parziale, pagamento dei corrispettivi dovuti indicati in fattura, Tiscali addebiterà al Cliente interessi di mora nella misura del tasso legale aumentato di cinque punti percentuali e avrà facoltà altresì di sospendere l'erogazione del Servizio al Cliente senza necessità di inviare alcuna preventiva diffida. Qualora il Cliente non provveda al pagamento entro 15 giorni dalla scadenza, Tiscali avrà facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., fermi gli ulteriori rimedi di legge. 10. Clausola risolutiva espressa. Oltre che nei casi di ritardo o mancato pagamento dei corrispettivi dovuti o di uso improprio del Servizio, Tiscali avrà facoltà di ritenere risolto di diritto il presente Contratto nel caso in cui il Cliente si renda inadempiente alle obbligazioni contenute negli Artt. 4, 6, 12 ovvero qualora il Cliente venga assoggettato a procedure esecutive,o concorsuali, e/o a liquidazione volontaria o versi comunque in stato di insolvenza. In caso di mancato pagamento di due rate del corrispettivo dovuto, Tiscali avrà facoltà di risolvere di diritto il contratto con semplice comunicazione al Cliente, restando inteso che, fermo l'obbligo di restituzione dei materiali, le rate corrisposte resteranno acquisite a titolo di penale. Tiscali potrà comunicare al Cliente la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa anche mediante telefax o posta elettronica. Resta, in ogni caso, salvo il diritto di Tiscali alla percezione dei corrispettivi maturati per i servizi fruiti, oltre che al risarcimento per il maggior danno. Vi ringrazio per la risposta, Cordiali saluti.
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8. Durata - Proroga tacita - Recesso.
8.1 Il Contratto ha durata annuale a decorrere dalla data di attivazione del Servizio. Fermo quanto disposto al successivo art. 15, il contratto si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno salvo disdetta di una delle parti comunicata all'altra almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto, tramite raccomandata con avviso di ricevimento; nel caso in cui il Cliente receda dal contratto prima della scadenza naturale dello stesso, sarà tenuto al pagamento di una penale il cui importo sarà commisurato alla somma dei canoni residui. Quindi sembrerebbe che se comunico la disdetta dopo i 60gg (situazione in cui sono) dovrò pagare i restanti canoni. Vorrei chiedervi se esiste una scappatoia da questo, magari sfruttando le clausole seguenti 4.3. In caso di mancato, o parziale, pagamento dei corrispettivi dovuti indicati in fattura, Tiscali addebiterà al Cliente interessi di mora nella misura del tasso legale aumentato di cinque punti percentuali e avrà facoltà altresì di sospendere l'erogazione del Servizio al Cliente senza necessità di inviare alcuna preventiva diffida. Qualora il Cliente non provveda al pagamento entro 15 giorni dalla scadenza, Tiscali avrà facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., fermi gli ulteriori rimedi di legge. 10. Clausola risolutiva espressa. Oltre che nei casi di ritardo o mancato pagamento dei corrispettivi dovuti o di uso improprio del Servizio, Tiscali avrà facoltà di ritenere risolto di diritto il presente Contratto nel caso in cui il Cliente si renda inadempiente alle obbligazioni contenute negli Artt. 4, 6, 12 ovvero qualora il Cliente venga assoggettato a procedure esecutive,o concorsuali, e/o a liquidazione volontaria o versi comunque in stato di insolvenza. In caso di mancato pagamento di due rate del corrispettivo dovuto, Tiscali avrà facoltà di risolvere di diritto il contratto con semplice comunicazione al Cliente, restando inteso che, fermo l'obbligo di restituzione dei materiali, le rate corrisposte resteranno acquisite a titolo di penale. Tiscali potrà comunicare al Cliente la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa anche mediante telefax o posta elettronica. Resta, in ogni caso, salvo il diritto di Tiscali alla percezione dei corrispettivi maturati per i servizi fruiti, oltre che al risarcimento per il maggior danno. Vi ringrazio per la risposta, Cordiali saluti.
Risposta ADUC
Se il contratto non prevede il trasferimento di linea, il suo recesso sara' immotivato e lei dovra' pagare quanto ivi previsto per le risoluzioni anticipate. Che non sia carino nei confronti di un vecchio cliente concordiamo, ma cio' che conta e' il contratto.
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