Sabato 13 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

27 gennaio 2001
Domanda 27 gennaio 2001
Gentile Aduc, il giorno 25/01/01 mi e’ stata notificata a casa una multa presa il 14/10/2000 tramite autovelox 104/c-2, che oltre alle 600.000 di multa comporta anche il ritiro della patente, nel verbale c'e' scritto che non sono stati in grado di fermarmi perche’ l'apparecchio ha consentito la determinazione dell'illecito dopo che io ero gia’ a distanza, secondo voi che possibilita’ ho di avere ragione qualora proponessi ricorso per la mancata contestazione immediata?

Risposta ADUC
La mancanza di fermo immediato, puo' contestarla. Tuttavia, poiche' la sospensione -sia della pena pecuniaria che di quella accessoria- da chiedere espressamente per entrambe, potrebbe non esserle accordata (e l'esito non e' certo), cerchi di ricordare chi effettivamente fosse alla guida il giorno dell'infrazione. Se l'auto fosse utilizzata da piu' persone, infatti, potrebbe recarsi -immediatamente- in questura, dichiarando (come proprietaria) di non sapere chi fosse effettivamente alla guida dell'auto, tra i vari possibili candidati, il giorno del fatto. Se invece a guidare fosse stata lei, allora provi solo il ricorso.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg) .
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa) . E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg) . Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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