Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
6 settembre 2006
Buongiorno, vi ringrazio per la risposta che mi avete dato al precedente quesito e vorrei manifestarvi il mio apprezzamento per l'attività che svolgete. Gentilmente, mi potreste confermare il numero della sentenza riportata a pag. 3 scheda pratica-agevolazioni prima casa-alcune interessanti sentenze: n.11564 del 17/05/06 Corte di Cassazione. Non riesco a recuperarla neanche nel sito delle finanze, eventualmente come si potrebbe avere? Vi porgo distinti saluti.
Sonia, da Novara
Sonia, da Novara
Risposta ADUC
Le inviamo il testo integrale della sentenza: Cassazione civile , sez. trib., 17 maggio 2006 , n. 11564
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PRESTIPINO Giovanni
- Presidente -
Dott. BURSESE Gaetano Antonio - Consigliere -
Dott. NAPOLETANO Giuseppe - rel. Consigliere -
Dott. FERRARA Ettore - Consigliere -
Dott. SCUFFI Massimo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro p.t. e UFFICIO DEL REGISTRO DI TERNI, in persona del legale rapp.te p.t. elettivamente domiciliati in Roma, alla Via Portoghesi, 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro S.R.; - intimato - avverso la sentenza della CTR di Perugia n. 85/06/99 pubblicata il 13/4/99; Viste le conclusioni scritte del P.M. con le quali ha chiesto accogliersi il ricorso per manifesta fondatezza; Udita la relazione della causa svolta dal Dott. Napoletano Giuseppe nella Camera di consiglio del 7 marzo 2006. Inizio documento Fatt. S.R. impugnava dinanzi alla CTP di Terni l'avviso di liquidazione emesso dal locale Ufficio del registro a seguito di revoca dei benefici fiscali di cui alla L. n. 243 del 1993, in relazione all'acquisto di porzione di fabbricato di nuova costruzione sito in Terni per il quale aveva dichiarato di non possedere altro fabbricato o porzione di fabbricato idoneo ad abitazione. A fondamento dell'impugnazione il contribuente deduceva che alla data dell'atto aveva concluso un preliminare di vendita dell'appartamento in Roma e che tale appartamento non era idoneo ad abitazione. La CTP adita rigettava il ricorso. La CTR di Perugia, con la sentenza indicata in epigrafe, in riforma della impugnata sentenza, accoglieva l'appello del contribuente sul duplice rilievo che nell'atto preliminare di vendita l'immobile risultava consegnato in via anticipata all'acquirente così come documentato e che il ricorrente svolgeva la sua attività nel comune di Terni. Con atto notificato in data 17/5/2000 il Ministero delle Finanze e l'Ufficio di Registro di Terni hanno proposto ricorso per Cassazione sostenuto da un unico motivo.
Nessuno si è costituito per la controparte.
Inizio documento Diritto. Con l'unico motivo del ricorso e deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 243 del 1993, art. 16, comma 1. Sostiene parte ricorrente che per la determinazione del concetto d'idoneità del fabbricato non sono utilizzabili parametri di ordine soggettivo, ma solo quelli di natura oggettiva e che alla data dell'atto il contribuente non risultava residente anagraficamente a Terni ove è sito l'immobile acquistato. Il ricorso è manifestamente infondato e come tale deve essere respinto, nonostante le opposte conclusione del P.G. Preliminarmente, questa Corte deve ricordare che, con la sentenza n. 12384 del 2005, ha stabilito il principio secondo cui "l'inammissibilità della pronuncia in Camera di consiglio è ravvisatale solo ove la Corte di Cassazione ritenga che non ricorrano le ipotesi di cui al primo e al secondo comma dell'art. 375 c.p.c., ovvero che emergano condizioni incompatibili con la trattazione abbreviata, nel qual caso rinvia la causa alla pubblica udienza. Ove la Corte, viceversa, ritenga che la decisione del ricorso presenti aspetti di evidenza compatibili con l'immediata decisione, ben può pronunciarsi per la manifesta fondatezza dell'impugnazione, anche ove le conclusioni del pubblico ministero fossero, all'opposto, per la manifesta infondatezza e viceversa". Nella specie, la Corte non ritiene che vi siano condizioni incompatibili con la trattazione abbreviata, poichè emerge dall'esame dello stesso ricorso oltre che della sentenza impugnata, la non fondatezza del primo. Nel merito osserva il Collegio che questa Suprema Corte con sentenza n. 10925/03 ha evidenziato che "l'art. 1, comma 4, della parte prima della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, aggiunto dal D.L. n. 155 del 1993, art. 16, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 243 del 1993, dispone (nel testo vigente all'epoca della registrazione dell'atto di compravendita) che al trasferimento a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso (secondo i criteri di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 agosto 1969) si applica, per l'imposta di registro, l'aliquota del 4%, "ove ricorrano le condizioni di cui alla nota 2ø - bis". Tale nota, alla lettera b), tra le altre condizioni per l'applicazione dell'aliquota ridotta, stabilisce (sempre nel testo vigente all'epoca) che, nell'atto di acquisto, l'acquirente dichiari, a pena di decadenza, di non possedere altro fabbricato o porzione di fabbricato idoneo ad abitazione. Con tale testo, la legge di conversione ha eliminato dall'originaria formulazione del d.l. il riferimento, nella dichiarazione di impossidenza di immobili, al "Comune ove è situato l'immobile acquistato". Occorre preliminarmente, constatare che la questione proposta in giudizio (attinente alla rilevanza - ai fini della fruizione dell'agevolazione fiscale in discorso - della possidenza di unità immobiliari in un diverso Comune) implica quella (più ampia e logicamente prioritaria) concernente il significato della locuzione legislativa "fabbricato o porzione di fabbricato idoneo ad abitazione". E' infatti evidente che, ove l'"idoneità" fosse rapportabile (anche) alle soggettive esigenze abitative dell'acquirente, avrebbe sicuro rilievo l'ubicazione degli altri fabbricati, occorrendo accertare se questa sia compatibile con il soddisfacimento di quelle esigenze; viceversa, un'accezione meramente oggettiva dell'"idoneità" renderebbe irrilevante la localizzazione degli altri immobili, risultando questi comunque di ostacolo alla fruizione dell'agevolazione fiscale. L'alternativa interpretativa si pone, dunque, tra una nozione oggettiva ed una nozione soggettiva dell'espressione (usata per la prima volta dalla L. n. 75 del 1993, di conversione del D.L. n. 16 del 1993) "idoneità ad abitazione": nel primo significato, sarebbero idonee le unità immobiliari classificate o classificabili. per requisiti tecnici e di autonomia funzionale, nelle categorie da A1 ad A9 ed A11, restando Irrilevante ogni valutazione connessa alla composizione del nucleo familiare dell'acquirente, alle sue esigenze e, pertanto, all'ubicazione degli immobili; nel secondo significato, andrebbero apprezzate (anche) le concrete e peculiari esigenze di vita dell'acquirente. Ritiene questa Corte che, ad una interpretazione complessiva delle norme citate, alla luce della loro ratio, debba essere preferita l'accezione "soggettiva" della locuzione "idoneità ad abitazione".Già sotto il profilo letterale, l'espressione "fabbricato idoneo ad abitazione" evidenzia l'intentio legis di differenziarla da quella (sicuramente solo "oggettiva") di "casa di abitazione" (impiegata nell'alinea del comma 1 della stessa nota 2A bis e nell'art. 1, comma 4, della menzionata Tariffalo di "fabbricato ad uso abitazione". Altre volte, del resto, il legislatore ha adoperato analoghe formule, in cui il richiamo all'"idoneità" od all'"adeguatezza" intende valorizzare, in materia abitativa, le esigenze soggettive dell'interessato (si pensi, tra i molti esempi prospettati dalla dottrina, al D.P.R. n. 1035 del 1972, art. 2, comma 1, lett. c, "alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare"; ovvero alla L. n. 392 del 1978, art. 59, nn. 2 e 6,). Deve infine osservarsi che lo scopo perseguito dall'agevolazione consiste nell'incentivare l'investimento del risparmio nella proprietà di una unità immobiliare specificamente nel Comune di residenza o di lavoro dell'interessato (v., in particolare, la condizione sub a del comma 1 della citata nota 2a bis). Non si tratta, perciò, di un incentivo all'acquisto della "prima casa" (ovunque) ubicata nell'intero territorio nazionale (come, invece, nell'ipotesi di cittadino italiano emigrato all'estero: v. la stessa, citata, lettera a). Occorre, perciò, concludere che, nel caso prospettato in giudizio, inidoneità all'abitazione" deve essere valutata in rapporto alle esigenze, personali, familiari e lavorative dell'acquirente. Nè può argomentarsi in contrario dalla sopra rilevata eliminazione dal D.L. n. 155 del 1993, art. 16, in sede di conversione, di ogni riferimento alla localizzazione degli immobili (riferimento, peraltro, ripristinato con la L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 131, non applicabile al caso di specie ratione temporis). Il già illustrato significato "soggettivo" della nozione di "idoneità" rende, infatti, irrilevante, per quanto attiene alla fattispecie in giudizio, tale vicenda legislativa, insufficiente a fondare una diversa interpretazione. Una siffatta conclusione, del resto, è in linea con l'orientamento già più volte espresso da questa Corte (Case., n. 6476 del 1996; n. 9647 del 1999, in relazione alla L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 135, modificativo della nota 2^ bis; n. 7505 del 2001; n. 8771 del 2002, in relazione all'analoga normativa di cui al D.L. n. 16 del 1993, art. 1, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 75 del 1993)". Ritiene questo Collegio di condividere pienamente le su riportate argomentazioni poste a base dello specifico precedente di questa Suprema Corte. Pertanto, considerato che al caso di specie va applicata, ratione temporis, la normativa posta a base della richiamata sentenza n. 10925/03 e che la sentenza impugnata ha fondato il proprio decisum su di una accezione "soggettiva" della locuzione di cui trattasi, facendo riferimento, e alla attività lavorativa svolta dal contribuente a Terni, nel cui ambito territoriale è stato acquistato l'immobile, ed all'inidoneità ad abitazione dell'immobile sito a Roma di proprietà dello stesso contribuente, per avvenuta cessione a terzi in sede di stipula di preliminare di vendita del possesso dell'immobile stesso, e tenuto altresì conto che in ordine a tali elementi la CTR svolge un accertamento di fatto non specificamente censurato se non in maniera del tutto generica e riguardo alla residenza anagrafica e non al luogo dello svolgimento dell'attività lavorativa, ritiene la Corte di confermare l'impugnata sentenza, nella quale sostanzialmente il Giudice regionale si è adeguato agli enunciati principi. Ricorrendo l'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 375 c.p.c., il ricorso va, quindi, rigettato per manifesta infondatezza con sentenza in Camera di consiglio. Nulla deve disporsi in ordine alle spese della fase di legittimità non essendosi la controparte costituita.
Inizio documento P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 marzo 2006. Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2006
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PRESTIPINO Giovanni
- Presidente -
Dott. BURSESE Gaetano Antonio - Consigliere -
Dott. NAPOLETANO Giuseppe - rel. Consigliere -
Dott. FERRARA Ettore - Consigliere -
Dott. SCUFFI Massimo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro p.t. e UFFICIO DEL REGISTRO DI TERNI, in persona del legale rapp.te p.t. elettivamente domiciliati in Roma, alla Via Portoghesi, 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro S.R.; - intimato - avverso la sentenza della CTR di Perugia n. 85/06/99 pubblicata il 13/4/99; Viste le conclusioni scritte del P.M. con le quali ha chiesto accogliersi il ricorso per manifesta fondatezza; Udita la relazione della causa svolta dal Dott. Napoletano Giuseppe nella Camera di consiglio del 7 marzo 2006. Inizio documento Fatt. S.R. impugnava dinanzi alla CTP di Terni l'avviso di liquidazione emesso dal locale Ufficio del registro a seguito di revoca dei benefici fiscali di cui alla L. n. 243 del 1993, in relazione all'acquisto di porzione di fabbricato di nuova costruzione sito in Terni per il quale aveva dichiarato di non possedere altro fabbricato o porzione di fabbricato idoneo ad abitazione. A fondamento dell'impugnazione il contribuente deduceva che alla data dell'atto aveva concluso un preliminare di vendita dell'appartamento in Roma e che tale appartamento non era idoneo ad abitazione. La CTP adita rigettava il ricorso. La CTR di Perugia, con la sentenza indicata in epigrafe, in riforma della impugnata sentenza, accoglieva l'appello del contribuente sul duplice rilievo che nell'atto preliminare di vendita l'immobile risultava consegnato in via anticipata all'acquirente così come documentato e che il ricorrente svolgeva la sua attività nel comune di Terni. Con atto notificato in data 17/5/2000 il Ministero delle Finanze e l'Ufficio di Registro di Terni hanno proposto ricorso per Cassazione sostenuto da un unico motivo.
Nessuno si è costituito per la controparte.
Inizio documento Diritto. Con l'unico motivo del ricorso e deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 243 del 1993, art. 16, comma 1. Sostiene parte ricorrente che per la determinazione del concetto d'idoneità del fabbricato non sono utilizzabili parametri di ordine soggettivo, ma solo quelli di natura oggettiva e che alla data dell'atto il contribuente non risultava residente anagraficamente a Terni ove è sito l'immobile acquistato. Il ricorso è manifestamente infondato e come tale deve essere respinto, nonostante le opposte conclusione del P.G. Preliminarmente, questa Corte deve ricordare che, con la sentenza n. 12384 del 2005, ha stabilito il principio secondo cui "l'inammissibilità della pronuncia in Camera di consiglio è ravvisatale solo ove la Corte di Cassazione ritenga che non ricorrano le ipotesi di cui al primo e al secondo comma dell'art. 375 c.p.c., ovvero che emergano condizioni incompatibili con la trattazione abbreviata, nel qual caso rinvia la causa alla pubblica udienza. Ove la Corte, viceversa, ritenga che la decisione del ricorso presenti aspetti di evidenza compatibili con l'immediata decisione, ben può pronunciarsi per la manifesta fondatezza dell'impugnazione, anche ove le conclusioni del pubblico ministero fossero, all'opposto, per la manifesta infondatezza e viceversa". Nella specie, la Corte non ritiene che vi siano condizioni incompatibili con la trattazione abbreviata, poichè emerge dall'esame dello stesso ricorso oltre che della sentenza impugnata, la non fondatezza del primo. Nel merito osserva il Collegio che questa Suprema Corte con sentenza n. 10925/03 ha evidenziato che "l'art. 1, comma 4, della parte prima della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, aggiunto dal D.L. n. 155 del 1993, art. 16, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 243 del 1993, dispone (nel testo vigente all'epoca della registrazione dell'atto di compravendita) che al trasferimento a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso (secondo i criteri di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 agosto 1969) si applica, per l'imposta di registro, l'aliquota del 4%, "ove ricorrano le condizioni di cui alla nota 2ø - bis". Tale nota, alla lettera b), tra le altre condizioni per l'applicazione dell'aliquota ridotta, stabilisce (sempre nel testo vigente all'epoca) che, nell'atto di acquisto, l'acquirente dichiari, a pena di decadenza, di non possedere altro fabbricato o porzione di fabbricato idoneo ad abitazione. Con tale testo, la legge di conversione ha eliminato dall'originaria formulazione del d.l. il riferimento, nella dichiarazione di impossidenza di immobili, al "Comune ove è situato l'immobile acquistato". Occorre preliminarmente, constatare che la questione proposta in giudizio (attinente alla rilevanza - ai fini della fruizione dell'agevolazione fiscale in discorso - della possidenza di unità immobiliari in un diverso Comune) implica quella (più ampia e logicamente prioritaria) concernente il significato della locuzione legislativa "fabbricato o porzione di fabbricato idoneo ad abitazione". E' infatti evidente che, ove l'"idoneità" fosse rapportabile (anche) alle soggettive esigenze abitative dell'acquirente, avrebbe sicuro rilievo l'ubicazione degli altri fabbricati, occorrendo accertare se questa sia compatibile con il soddisfacimento di quelle esigenze; viceversa, un'accezione meramente oggettiva dell'"idoneità" renderebbe irrilevante la localizzazione degli altri immobili, risultando questi comunque di ostacolo alla fruizione dell'agevolazione fiscale. L'alternativa interpretativa si pone, dunque, tra una nozione oggettiva ed una nozione soggettiva dell'espressione (usata per la prima volta dalla L. n. 75 del 1993, di conversione del D.L. n. 16 del 1993) "idoneità ad abitazione": nel primo significato, sarebbero idonee le unità immobiliari classificate o classificabili. per requisiti tecnici e di autonomia funzionale, nelle categorie da A1 ad A9 ed A11, restando Irrilevante ogni valutazione connessa alla composizione del nucleo familiare dell'acquirente, alle sue esigenze e, pertanto, all'ubicazione degli immobili; nel secondo significato, andrebbero apprezzate (anche) le concrete e peculiari esigenze di vita dell'acquirente. Ritiene questa Corte che, ad una interpretazione complessiva delle norme citate, alla luce della loro ratio, debba essere preferita l'accezione "soggettiva" della locuzione "idoneità ad abitazione".Già sotto il profilo letterale, l'espressione "fabbricato idoneo ad abitazione" evidenzia l'intentio legis di differenziarla da quella (sicuramente solo "oggettiva") di "casa di abitazione" (impiegata nell'alinea del comma 1 della stessa nota 2A bis e nell'art. 1, comma 4, della menzionata Tariffalo di "fabbricato ad uso abitazione". Altre volte, del resto, il legislatore ha adoperato analoghe formule, in cui il richiamo all'"idoneità" od all'"adeguatezza" intende valorizzare, in materia abitativa, le esigenze soggettive dell'interessato (si pensi, tra i molti esempi prospettati dalla dottrina, al D.P.R. n. 1035 del 1972, art. 2, comma 1, lett. c, "alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare"; ovvero alla L. n. 392 del 1978, art. 59, nn. 2 e 6,). Deve infine osservarsi che lo scopo perseguito dall'agevolazione consiste nell'incentivare l'investimento del risparmio nella proprietà di una unità immobiliare specificamente nel Comune di residenza o di lavoro dell'interessato (v., in particolare, la condizione sub a del comma 1 della citata nota 2a bis). Non si tratta, perciò, di un incentivo all'acquisto della "prima casa" (ovunque) ubicata nell'intero territorio nazionale (come, invece, nell'ipotesi di cittadino italiano emigrato all'estero: v. la stessa, citata, lettera a). Occorre, perciò, concludere che, nel caso prospettato in giudizio, inidoneità all'abitazione" deve essere valutata in rapporto alle esigenze, personali, familiari e lavorative dell'acquirente. Nè può argomentarsi in contrario dalla sopra rilevata eliminazione dal D.L. n. 155 del 1993, art. 16, in sede di conversione, di ogni riferimento alla localizzazione degli immobili (riferimento, peraltro, ripristinato con la L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 131, non applicabile al caso di specie ratione temporis). Il già illustrato significato "soggettivo" della nozione di "idoneità" rende, infatti, irrilevante, per quanto attiene alla fattispecie in giudizio, tale vicenda legislativa, insufficiente a fondare una diversa interpretazione. Una siffatta conclusione, del resto, è in linea con l'orientamento già più volte espresso da questa Corte (Case., n. 6476 del 1996; n. 9647 del 1999, in relazione alla L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 135, modificativo della nota 2^ bis; n. 7505 del 2001; n. 8771 del 2002, in relazione all'analoga normativa di cui al D.L. n. 16 del 1993, art. 1, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 75 del 1993)". Ritiene questo Collegio di condividere pienamente le su riportate argomentazioni poste a base dello specifico precedente di questa Suprema Corte. Pertanto, considerato che al caso di specie va applicata, ratione temporis, la normativa posta a base della richiamata sentenza n. 10925/03 e che la sentenza impugnata ha fondato il proprio decisum su di una accezione "soggettiva" della locuzione di cui trattasi, facendo riferimento, e alla attività lavorativa svolta dal contribuente a Terni, nel cui ambito territoriale è stato acquistato l'immobile, ed all'inidoneità ad abitazione dell'immobile sito a Roma di proprietà dello stesso contribuente, per avvenuta cessione a terzi in sede di stipula di preliminare di vendita del possesso dell'immobile stesso, e tenuto altresì conto che in ordine a tali elementi la CTR svolge un accertamento di fatto non specificamente censurato se non in maniera del tutto generica e riguardo alla residenza anagrafica e non al luogo dello svolgimento dell'attività lavorativa, ritiene la Corte di confermare l'impugnata sentenza, nella quale sostanzialmente il Giudice regionale si è adeguato agli enunciati principi. Ricorrendo l'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 375 c.p.c., il ricorso va, quindi, rigettato per manifesta infondatezza con sentenza in Camera di consiglio. Nulla deve disporsi in ordine alle spese della fase di legittimità non essendosi la controparte costituita.
Inizio documento P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 marzo 2006. Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2006
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