Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
8 aprile 2006
Cara Aduc, ho bisogno di una consulenza: sabato ho acquistato un lampadario presso un negozio (visto appeso, piaciuto acquistato. il negoziante l'ha smontato -era l'ultimo pezzo- l'ha incartato e me lo ha consegnato). Ieri lo apro per capire come si monta e mi accorgo che uno dei supporti (in plastica) a cui si avvitano dei "dadi" di circa quattro cm in metallo, e' spezzato. Purtroppo non ho potuto vedere prima dell'acquisto questa idiozia del supporto di plastica, altrimenti non lo avrei acquistato (visto anche il costo non indifferente). Ho riportato subito il lampadario al negoziante che mi ha proposto o la riparazione o la sostituzione con un altro lampadario diverso poiche' il modello da me scelto era unico. Mi domando, visto che non voglio un prodotto diverso e visto che non mi fido del sistema dei supporti in plastica se secondo i seguenti articoli del codice civile posso richiedere indietro la somma spesa.
Art. 1490 Garanzia per i vizi della cosa venduta Il venditore e' tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui e' destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa (1229).
Art. 1491 Esclusione della garanzia. Non e' dovuta la garanzia (1490) se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa; parimenti non e' dovuta, se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi.
Art. 1492 Effetti della garanzia. Nei casi indicati dall'Art. 1490 il compratore puo' domandare a sua scelta la risoluzione del contratto (1453 e seguenti) ovvero la riduzione del prezzo, salvo, che, per determinati vizi, gli usi escludano la risoluzione. La scelta e' irrevocabile quando e' fatta con la domanda giudiziale. Se la cosa consegnata e' perita in conseguenza dei vizi, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto; se invece e' perita per caso fortuito o per colpa del compratore, o se questi l'ha alienata o trasformata, egli non puo' domandare che la riduzione del prezzo.
Art. 1493 Effetti della risoluzione del contratto In caso di risoluzione del contratto il venditore deve restituire il prezzo e rimborsare al compratore le spese e i pagamenti legittimamente fatti per la vendita (1475). Il compratore deve restituire la cosa, se questa non e' perita in conseguenza dei vizi.
Art. 1494 Risarcimento del danno. In ogni caso il venditore e' tenuto verso il compratore al risarcimento del danno (1223), se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa. Il venditore deve altresi' risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa. Grazie.
Marco, da Milano
Art. 1490 Garanzia per i vizi della cosa venduta Il venditore e' tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui e' destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa (1229).
Art. 1491 Esclusione della garanzia. Non e' dovuta la garanzia (1490) se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa; parimenti non e' dovuta, se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi.
Art. 1492 Effetti della garanzia. Nei casi indicati dall'Art. 1490 il compratore puo' domandare a sua scelta la risoluzione del contratto (1453 e seguenti) ovvero la riduzione del prezzo, salvo, che, per determinati vizi, gli usi escludano la risoluzione. La scelta e' irrevocabile quando e' fatta con la domanda giudiziale. Se la cosa consegnata e' perita in conseguenza dei vizi, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto; se invece e' perita per caso fortuito o per colpa del compratore, o se questi l'ha alienata o trasformata, egli non puo' domandare che la riduzione del prezzo.
Art. 1493 Effetti della risoluzione del contratto In caso di risoluzione del contratto il venditore deve restituire il prezzo e rimborsare al compratore le spese e i pagamenti legittimamente fatti per la vendita (1475). Il compratore deve restituire la cosa, se questa non e' perita in conseguenza dei vizi.
Art. 1494 Risarcimento del danno. In ogni caso il venditore e' tenuto verso il compratore al risarcimento del danno (1223), se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa. Il venditore deve altresi' risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa. Grazie.
Marco, da Milano
Risposta ADUC
La garanzia a carico del venditore e' inglobata nel codice del consumo:
clicca qui Per quel che la riguarda, e' previsto che il consumatore ha diritto ad ottenere la sostituzione o il rimborso dei soldi in caso di vizio originario e/o difetto di conformita', a meno che tali operazioni risultino eccessivamente onerose. In pratica. Lei aveva la possibilita' di verificare che c'erano i supporti in plastica, pertanto non e' contestabile il difetto di conformita'. Invece, sussiste -riconosciuto anche dal venditore- il vizio originario. A questo punto, se non ottenesse il rimborso dei soldi (vista l'impossibilita' della sostituzione), potrebbe intimarlo tramite una raccomandata a/r di messa in mora
clicca qui Senza soddisfazione, pero', davanti al giudice di pace, si limiti a una mera conciliazione. Infatti, il suo diritto ad avere indietro i soldi non e' certo, essendo possibile una riparazione, eventualmente compensata da uno sconto.
clicca qui Per quel che la riguarda, e' previsto che il consumatore ha diritto ad ottenere la sostituzione o il rimborso dei soldi in caso di vizio originario e/o difetto di conformita', a meno che tali operazioni risultino eccessivamente onerose. In pratica. Lei aveva la possibilita' di verificare che c'erano i supporti in plastica, pertanto non e' contestabile il difetto di conformita'. Invece, sussiste -riconosciuto anche dal venditore- il vizio originario. A questo punto, se non ottenesse il rimborso dei soldi (vista l'impossibilita' della sostituzione), potrebbe intimarlo tramite una raccomandata a/r di messa in mora
clicca qui Senza soddisfazione, pero', davanti al giudice di pace, si limiti a una mera conciliazione. Infatti, il suo diritto ad avere indietro i soldi non e' certo, essendo possibile una riparazione, eventualmente compensata da uno sconto.
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