Sabato 13 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

3 aprile 2006
Domanda 3 aprile 2006
Buongiorno. Mio figlio si e' recato in Svizzera per visitare una sagra nei pressi di Lugano, per strada ha inciampato ed e' caduto. Sul luogo e' stata chiamata una ambulanza della Croce Verde Lugano, che lo ha accompagnato in un tendone adibito a pronto soccorso a circa 1 km, per una medicazione al naso sanguinante. Dopo qualche giorno gli arriva una lettera dalla Croce Verde, che vi allego qui sotto, e dopo una mia telefonata per chiarimenti, mi dicono che devo pagare l'intervento della ambulanza.
Felice, da Monza
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Egregio Signore, a seguito della sua richiesta odierna le confermiamo che il costo forfetario per un'ora d'intervento di un'autoambulanza e' fissato a FRS. 850. + tariffa del medico e automedica (se intervenuto). Le tariffe entrate in vigore nel mese di giugno 2005 sono state concordate tra la Federazione Cantonale Ticinese Servizi Autoambulanze (che ci rappresenta) e Sante' Suisse (rappresentante Assicuratori Malattia) e il Consiglio di Stato Ticinese. In base agli accordi bilaterali con l'Unione Europea (poi UE) entrati in vigore il 1° giugno 2002, e tramite il certificato di assicurazione modulo E 111 o tessera sanitaria europea, il pagamento delle prestazioni mediche per il ricovero e trasporto di un cittadino straniero residente nella UE, e' riconosciuto e regolamentato in base all'ordinanza sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria del-le cure medico sanitarie (Opre) n. 832.112.31 del 29 settembre 1995 art. 26 e 27 di cui riportiamo i testi in versione integrale.
Art. 26 Contributo alle spese di trasporto. L'assicurazione assume il 50 per cento delle spese per trasporti indicati dal profilo medico al fine della somministrazione di cure da parte di un fornitore di prestazioni idoneo e che il paziente ha il diritto di scegliere, se il suo stato di salute non gli consente di utilizzare un altro mezzo di trasporto pubblico o privato. Il contributo massimo e' di 500 franchi per anno civile. 2. Il trasporto deve essere effettuato tramite un mezzo corrispondente alle esigenze mediche del caso.
Art. 27 Contributo alle spese di salvataggio. Per salvataggi in Svizzera, l'assicurazione assume il 50 per cento delle relative spese. Il contributo massimo e' di 5000 franchi per anno civile. In prima istanza la fattura verra' invita all'Istituzione Comune Lamal di Solothurn, ente preposto per il trattamento dei casi di malattia e infortunio di cittadini UE, la quale dopo le opportune verifiche disporra' il pagamento del dovuto al fornitore di prestazioni. La quota parte restante rimane pertanto a carico del paziente, a meno che esso non abbia stipulato una copertura assicurativa complementare privata presso un ente autorizzato. Restiamo a sua disposizione per ulteriori chiarimenti e approfittiamo dell'occasione per porgerle cordiali saluti.

Risposta ADUC
Va verificato, con la sua Asl, come la stessa debba/possa intervenire in merito. Si rivolga allo specifico ufficio relazioni con il pubblico (Urp).
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