Sabato 13 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

25 febbraio 2006
Domanda 25 febbraio 2006
Gent.le Aduc, mi e' stata notificata il 21/02/2006 una cartella esattoriale relativa ad una contravvenzione elevata il 12/07/2000 dai VV UU (autovelox su tratto di strada statale rientrante nel territorio comunale ma che passa a svariati Km dal centro urbano); la contravvenzione era stata notificata tramite raccomandata non ritirata (cioe' per giacenza); la data della notifica riportata sulla cartella e' il 17/11/2000; la data dell'iscrizione al ruolo e' 04/11/2004 1° quesito: mi pare di capire che secondo l'art. 6 della Legge 24.11.1981 n. 689 l'Ingiunzione di pagamento coattiva ha il suo iter procedurale fino a cinque anni dalla data di notifica dell'atto primitivo. L'ente esattore (Monte dei Paschi) sostiene invece che il Comune ha cinque anni di tempo per effettuare l'iscrizione a ruolo e poi l'esattore ha altri cinque anni per effettuare la notifica della cartella; chi ha ragione?
2° quesito: ho richiesto copia della notifica della contravvenzione; la "relazione di notifica" reca la seguente dicitura: "Il sottoscritto agente di P.G. /messo notificatore dichiara di avere notificato il presente atto al nominativo di fianco indicato inviandogliene copia per Racc. ta A.R. consegnata all'Ufficio postale di xxxxx il 16/11/2000 firma xxxx" La firma e' dattiloscritta e non olografa, manca il numero di protocollo. La data di timbro postale e' del giorno prima, 15/11/2000. La mancanza della firma, del numero di protocollo e l'incongruenza nella data possono consentirmi di fare opposizione? Ringrazio sin d'ora.

Risposta ADUC
1 - ci sono cinque anni di tempo dalla notifica per effettuare l'iscrizione a ruolo (valgono anche eventuali atti interruttivi che fanno ripartire i cinque nni), che deve poi essere notificata entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui l'accertamento e' divenuto definitivo (art.6 dlgs 46/1999).
2 - puo' fare solo opposizione per motivi formali legati alla notifica della cartella esattoriale in quanto tale, e non del verbale di contravvenzione (non la stanno multando piu' per l'infrazione al Cds e quindi gli atti relativi a quella violazione non contano piu, ma perche' non ha ottemperato ai termini di pagamento).
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