Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
26 ottobre 2005
Il mio ex datore di lavoro ha ricevuto una multa presa da me in data 27 aprile 2005 per eccesso di velocita' per 14km/h oltre i 130km/h previsti sulla A7 MI-GE (altezza Dorno al km 33,75). Il mio ex datore di lavoro, ancora proprietario della vettura, ha comunicato i miei dati come conducente, per decurtare i due punti dalla mia patente, entro il termine previsto di 30 gg. Ora vorrebbe pagare la multa al mio posto (per fortuna!) ma se lui paga, poi io posso fare ricorso presso il giudice di pace per la sola decurtazione dei due punti? Mi arrivera' qualcosa a casa? Ovviamente la multa era stata notificata solo al mio ex datore di lavoro in quanto "obbligato in solido", sulla multa c'e' scritto "trasgressore sconosciuto" (??!). Inoltre, l'autovelox 104/C 1228 risulta tra quelli omologati? Vorrei fare ricorso perche non me l'hanno contestata subito, grazie in anticipo per i Vs. suggerimenti.
Vittoria, da Milano
Vittoria, da Milano
Risposta ADUC
Per poter fare ricorso (puo' agire lei stesso in quanto conducente identificato dal proprietario) la multa NON deve essere pagata. Cio', comunque, entro lo stesso termine di scadenza del pagamento (60gg dalla notifica), considerando che le motivazioni valide possono essere -molto genericamente- queste:
1 - la strada non e' tra quelle che il Prefetto ha esonerato dal fermo immediato (lo verifichi in Prefettura).
2 - le circostanze indicate per il mancato fermo sono troppo vaghe, e quindi puo' far riferimento alla sentenza n.9469/2005 della Cassazione.
Il modulo generico o da adattare e' il seguente:
clicca qui. Ci teniamo comunque a precisare che l'autovelox in oggetto non solo risulta omologato (e' uno dei piu' diffusi) ma non e' obbligatorio che sia presidiato dagli agenti. Cio' significa che molto probabilmente su quella strada l'obbligo di fermo non vi sara' (anche se una verifica e' dovuta).
1 - la strada non e' tra quelle che il Prefetto ha esonerato dal fermo immediato (lo verifichi in Prefettura).
2 - le circostanze indicate per il mancato fermo sono troppo vaghe, e quindi puo' far riferimento alla sentenza n.9469/2005 della Cassazione.
Il modulo generico o da adattare e' il seguente:
clicca qui. Ci teniamo comunque a precisare che l'autovelox in oggetto non solo risulta omologato (e' uno dei piu' diffusi) ma non e' obbligatorio che sia presidiato dagli agenti. Cio' significa che molto probabilmente su quella strada l'obbligo di fermo non vi sara' (anche se una verifica e' dovuta).
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