Sabato 13 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

3 dicembre 2000
Domanda 3 dicembre 2000
Volevo prima di tutto farvi i miei complimenti per questo tipo di consulenza e date ai cittadini, e poi volevo esporvi il mio problema.
Il giorno 02 dicembre 2000 mi veniva notificata a casa l'infrazione del codice stradale, perche' il giorno 23 ottobre 2000 con la mia moto superavo il limite di velocita' di 50 km/h in uno stradone di periferia di Milano.
La velocita' cui andavo era 72 km/h ed e' stata rilevata con autovelox 104C2 N1507 e videosistem AVS96G. La multa che mi e' arrivata a casa pero' non dice il motivo per cui non mi hanno fermato al momento dell'infrazione, il mio cognome non risulta esatto (hanno messo la ' u ' al posto della ' o ') e non risulta neanche la marca e il nome della moto, hanno solamente specificato ' enduro '. Volevo sapere se la multa puo’ essere contestata, se ci sono buone possibilita' di un esito positivo e come mi devo comportare per ottenerlo.

Risposta ADUC
L'unico elemento significativo (ma naturalmente, se ricorre, contesti tutto) e' la mancanza di fermo immediato. Sulla quale, il giudice potra' esprimere una valutazione.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa.
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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