Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
7 ottobre 2005
Vorrei sapere se non presentandomi per l'udienza fissata per il giorno 02.12.2005, davanti al Giudice di pace di Gallipoli (Le), lo stesso possa rigettare il ricorso? Per meglio capire la situazione descrivo un breve cenno dei fatti: nell'agosto del 2004, la Polizia Locale del Comune di Gallipoli effettuava una rilevazione di superamento del limite di velocita' su una strada statale, per l'esattezza la S. S. n° 101, dopo aver ricorso entro i termini stabiliti, il Giudice accoglieva l'istanza; nel merito il ricorso si basava sulle competenze territoriali della Polizia Locale, infatti, sul verbale di contestazione era segnalata l'avvenuta infrazione al Km 35,800 della Strada Statale n° 101 considerato che il ricorso e' fondato su un fatto di competenze territoriali e non puramente di merito dell'accertamento, mi chiedo se la mancata presentazione possa inficiare il ricorso. Mi sembra assurdo che per far valere le ragioni di un fondato ricorso su le competenze di un tratto di strada, il cittadino debba obbligatoriamente presentarsi! faccio presente che vivo a Milano, inoltre, a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n° 4639 del 03.03.2005, la quale ha stabilito che nel giudizio d'opposizione ad una sanzione amministrativa, il Giudice di Pace non puo' rigettare l'opposizione per il solo fatto che alla prima udienza l'opponente non sia presente. Come mi devo comportare? Grazie per l'eventuali delucidazioni.
Paolo, da Milano
Paolo, da Milano
Risposta ADUC
Abbiamo verificato la sentenza a cui lei fa riferimento (clicca qui). Pur prendendo atto di cio', la invitiamo a riflettere sul fatto che si tratta di una sentenza di cassazione, percio' se il ricorso venisse rigettato per sua assenza, sarebbe necessaria una sua opposizione con tutte le implicazioni economiche del caso. La sentenza in se', infatti, non e' sufficiente perche' le cose vadano come lei prospetta, ma dovrebbe essere fatta valere nelle sedi opportune (ammesso che i due casi siano assimilabili).
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