Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
23 novembre 2000
In data 15/11/2000 ho ricevuto il verbale di contestazione per una infrazione al cod. stradale commessa in data 30/07/2000.
Precisamente:
Alle ore 8, 39 del giorno suddetto, in localita’ BRIOSCO (MI) sulla SS-36 avrei superato di oltre 10 Km/h e di non oltre 40Km/h i limiti massimi di velocita’.
Vorrei presentare ricorso compilando il modulo da Voi suggerito.
Domando:
Quali probabilita’ ho, cosi' facendo, di evitare il pagamento di tale contravvenzione?
N.B.- Nel caso in cui il ricorso non venisse accettato, l'entita’ dell'importo dovuto (£ 262.400) verrebbe automaticamente raddoppiato!!
Precisamente:
Alle ore 8, 39 del giorno suddetto, in localita’ BRIOSCO (MI) sulla SS-36 avrei superato di oltre 10 Km/h e di non oltre 40Km/h i limiti massimi di velocita’.
Vorrei presentare ricorso compilando il modulo da Voi suggerito.
Domando:
Quali probabilita’ ho, cosi' facendo, di evitare il pagamento di tale contravvenzione?
N.B.- Nel caso in cui il ricorso non venisse accettato, l'entita’ dell'importo dovuto (£ 262.400) verrebbe automaticamente raddoppiato!!
Risposta ADUC
Nel caso in cui il ricorso non venisse accettato, se lei si e' rivolto al Prefetto c'e' il raddoppio automatico. Se lei si e' invece rivolto al giudice di pace, no, purche' abbia richiesto la sospensione e questa le sia stata accolta (o, in caso di rigetto della stessa, purche' abbia conseguentemente pagato). In compenso, potrebbero esserci delle spese di giudizio.
Percentuali non possiamo dargliele: la contestazione e' fondata, ma sara' il giudice a decidere.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa.
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Percentuali non possiamo dargliele: la contestazione e' fondata, ma sara' il giudice a decidere.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa.
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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