Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
18 novembre 2000
Ho ricevuto un verbale di contestazione secondo il quale è stato da me violato l'art.142 c.8 del D.L.285/92 superando di 36 km. orari, compresa detrazione del 5%, il limite massimo di 80 km/h. L'accertamento è stato effettuato con app. modello "VELOMATIC 512" omol. n.3053 Min. LL.PP., non vi è alcun riferimento, nella contestazione, di operazioni di taratura o ri-taratura periodica dell'apparecchio (personalmente non sono a conoscenza se tale operazione è indispensabile sull'apparecchiatura sopraindicata), la violazione non è stata contestata immediatamente (art.384 DPR 495/92) in quanto l'accertamento è stato effettuato con apparecchiature che consentono la determinazione dell'illecito dopo il passaggio del veicolo, oggetto di rilievo e ormai distante dal punto di accertamento, o comunque nella impossibilità di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari.
Nel verbale è poi specificato che la II pattuglia a valle non è predisposta da questo ufficio di PM, in quanto la dotazione organica è di solo due agenti. Il mio quesito è relativo alla possibilità di presentare ricorso al Prefetto competente o al Giudice di pace sulla base delle notizie sopraelencate, ringraziandoVi anticipatamente.
Nel verbale è poi specificato che la II pattuglia a valle non è predisposta da questo ufficio di PM, in quanto la dotazione organica è di solo due agenti. Il mio quesito è relativo alla possibilità di presentare ricorso al Prefetto competente o al Giudice di pace sulla base delle notizie sopraelencate, ringraziandoVi anticipatamente.
Risposta ADUC
Il modello citato dovrebbe, invece, poter consentire la contestazione (e dunque il rilievo) immediato. Non e' una scusa adeguata non avere abbastanza personale. Una valutazione, inoltre, potrebbe essere fatta anche sulla taratura, pero' occorrerebbero conoscenze piu' specifiche. Ad ogni modo, sara' il Giudice di Pace a valutare l'opportunita' o meno della mancanza del fermo. Volendo tentare: il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa.
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa.
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →
Potrebbe interessarti