Sabato 13 giugno 2026
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Cara ADUC

Gestione abusiva di un conto on line

13 giugno 2005
Domanda 13 giugno 2005
Salve, sono titolare di un conto Intesa Trade con il quale effettuo trading-on-line; vorrei chiedervi quanto segue: se qualcuno (a me ignoto) riesce ad avere i miei dati di accesso al conto ed effettua operazioni di investimento per conto mio con grosse perdite, posso dimostrare in qualche modo che non sono stato io ad operare? posso aprire una controversia legale? Inoltre ogni volta che mi collego al mio conto intesa trade rimane in automatico l'indirizzo IP? O chiunque si colleghi con i miei dati da qualsiasi pc ed effettua operazioni poi sul dettaglio dell'operazione risulta come se mi fossi collegato io? Spero di essere stato il piu' chiaro possibile. Invio distinti saluti. Grazie.
Luca, da Lucca

Risposta ADUC
Da come espone il caso sembra piu' che lei abbia consentito a qualcuno di operare sul suo conto, magari dietro pagamento di una parte degli utili conseguiti, che non un caso di intrusione da parte di estranei. In tal caso si ha gestione abusiva, seppur avallata dal cliente. La gestione abusiva e' un reato anche penale, il succo del discorso sta nella possibilita' del gestore abusivo di risarcire le perdite col proprio patrimonio personale. Se, invece, qualche ignoto entra nel TOL utilizzando i codici si presume li abbia in qualche modo prelevati dal titolare, che quindi non li ha conservati nel migliore dei modi e che e' quantomeno corresponsabile dell'accaduto. L'indirizzo IP viene salvato dai provider (gestori del servizio di connessione) e si puo' risalire ad esso tramite intervento di un giudice nel corso di un procedimento. L'indirizzo IP individua il computer da cui la connessione e' stata effettuata. Ecco i riferimenti normativi riguardanti la gestione abusiva. Testo Unico della Finanza. Articolo 1, comma 1 (definizioni) lettera r) "soggetti abilitati": le imprese di investimento, le Sgr, le societa' di gestione armonizzate, le Sicav nonche' gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario e le banche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento Articolo 1, comma 5. Per "servizi di investimento" si intendono le seguenti attivita', quando hanno per oggetto strumenti finanziari:
a) negoziazione per conto proprio.
b) negoziazione per conto terzi.
c) collocamento, con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente.
d) gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi.
e) ricezione e trasmissione di ordini nonché mediazione.
Articolo 18
1. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento e' riservato alle imprese di investimento e alle banche.
Articolo 166
1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni chiunque, senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto:
a) svolge servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio.
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Ha risposto Giuseppe D'Orta.
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