Sabato 13 giugno 2026
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Cara ADUC

Fatture Fastweb errate

11 ottobre 2014
Domanda 11 ottobre 2014
Salve,
dopo aver sottoscritto per via telefonica un contratto con la suddetta compagnia per canone di 25 € circa al mese mi ritrovo alla seconda fattura un importo di 189 € e le successive di circa 90 €. Le fatture fanno tutte riferimento a un periodo di consumo di due mesi per ciascuna fattura.
Ad agosto di quest'anno dopo aver segnalato più volte l'accaduto ma senza avere riscontro, mando raccomandata per disdetta.
Mi ricontattano proponendomi un nuovo contratto da 25€ mese, accetto e sottoscrivo sempre via telefono; mi dicono che avrebbero avviato la procedura di indennizzo per gli importi errati da me pagati finora.
La nuova fattura (riferita al periodo agosto-settembre) è anch'essa errata; comunico l'accaduto e mi dicono che l'errore è informatico e che mi sconteranno alla prossima fattura la parte di canone in eccesso. Riferisco però che ancora non ho nessun rimborso riguardante le vecchie fatture e mi dicono, con mio
stupore, che non posso più ottenere il rimborso per il "vecchio contratto" ma solo per il "nuovo".
Io da maggio ho fermato i pagamenti dopo aver corrisposto ben circa 330 € per soli 6 mesi di fornitura del servizio. Ora mi richiedono il pagamento delle due fatture rimaste insolute del "vecchio contratto" (90 € ciascuna anzichè 50 €) di quella errata del nuovo per poi attendere lo storno alla prossima fattura solo dell'importo eccedente l'ultima fattura.
Come posso tutelare i miei diritti? E' vero che le fatture del "vecchio contratto non sono più rimborsabili/stornabili?
Se disdico nuovamente il contratto e cambio compagnia che conseguenze ha sulle fatture insolute?
Grazie in anticipo
Roberto, da Cattolica (RN)

Risposta ADUC
nel momento in cui lei apre una contestazione ufficiale, gli importi contestati sono congelati fino alla risoluzione finale della vicenda. Si faccia valere con una lettera raccomandata A/R o PEC di messa in mora:
http://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora+diffida_8675.php
Per il prosieguo, legga qui:
http://sosonline.aduc.it/scheda/conciliazione+obbligatoria+davanti+al+corecom_15317.php
Gli importi non dovuti, e da lei pagati, del vecchio contratto, li puo' pretendere entro cinque anni dalla data in cui li ha pagati.
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