Cara ADUC
Fastweb e penale per il recesso
Domanda
11 agosto 2007
Invio copia della bozza di una lettera che ho intenzione di spedire al mio attuale operatore telefonico.
Non ho richieste da fare, tanto meno messe in mora o diffide; ritengo pero' che molti operatori stiano approfittandosi di ogni virgola del decreto Bersani e che i consumatori si facciano sentire.
A parte la lunghezza, che e' effettivamente eccessiva, le mie osservazioni, ricavate anche da confronti sui Ng dedicati, hanno un senso?
Grazie per il vostro lavoro.
Ilaria.
P. S.
Vi prego, in caso di pubblicazione su Cara Aduc, di omettere tutto cio' che potrebbe fornire indicazioni su persone o cose. Grazie.
Anche se preferirei, nel caso, provvedere alle correzioni che vorrete suggerirmi, prima di metterla a diposizione di altri consumatori.
-------------------------------------.
FASTWEB 09/08/2007.
E p. c.
ADUC.
OGGETTO: In risposta a Email del 8/8/07 su adeguamento DL 7/07 Decreto Bersani.
Spett. Fastweb in relazione alla mail inviatami in data 8 agosto 2007, riguardante le modifiche alle clausole contrattuali, tengo a ricordarvi che il D. L. 7/07, all'Art 1, comma 3 recita:.
Art. 1.
3. I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facolta' del contraente di recedere dal contratto o di trasferirlo presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati da esigenze tecniche e senza spese non giustificate da costi dell'operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni. Le clausole difformi sono nulle, fatta salva la facolta' degli operatori di adeguare alle disposizioni del presente articolo i rapporti contrattuali gia' stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto entro i successivi sessanta giorni.
Mentre la vostra nuova clausola riportata nella comunicazione in oggetto recita:.
In qualsiasi momento il Cliente receda dal Contratto, FASTWEB avra' diritto di ottenere dallo stesso il pagamento di un importo fisso pari a euro 49 (IVA INCLUSA) per il ristoro dei costi sostenuti.
Vorrei ricordarvi che:.
1) la somma destinata alla copertura dei costi da voi sostenuti, a prescindere dalle variegate terminologie utilizzate (contributo di attivazione o copertura dei costi sostenuti) viene richiesta all'atto dell'attivazione del contratto (quella variabile tra i 45 ed i 90 euro a seconda della tipologia di pagamento prescelta per intendersi).
2) con la precedente fattura (periodo di fatturazione mar-mag 07) si comunicava gia' ai clienti l'adeguamento al cd. Decreto Bersani nei modi che riporto per intero, senza tagli:.
Gentile Cliente,.
come anticipato nell'e-mail inviata al Suo indirizzo fastwebnet, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 "Decreto Bersani", FASTWEB ha adeguato le proprie Condizioni Generali di Contratto.
Pertanto, l'articolo "Durata del Contratto Fastweb/e. BisMedia/Raiclick - Recesso" delle Condizioni Generali di Contratto viene integralmente sostituito dal seguente:.
Articolo - Durata del Contratto FASTWEB / e. BisMedia / Rai Click - Recesso.
Il Contratto FASTWEB avra' efficacia dalla data della sua conclusione, cosi' come individuata al precedente articolo 3, e sara' a tempo indeterminato.
Ciascuna delle Parti avra' facolta' di recedere dal Contratto FASTWEB in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata A/R con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.
Qualora il Cliente intenda recedere dal Contratto FASTWEB prima del termine di un anno dalla sua conclusione, FASTWEB avra' diritto di ottenere dal Cliente il pagamento dei costi sostenuti dalla stessa per attivita' commerciali e per le attivita' di gestione dei Servizi. Tali costi vengono sin da ora quantificati in Euro 217,20. Il predetto importo sara' addebitato al Cliente in misura proporzionale al periodo di tempo intercorrente tra la data di cessazione del Contratto e la scadenza del primo anno contrattuale. In tal caso, resta inteso che la disattivazione dei Servizi da parte di FASTWEB avverra' nel minor tempo tecnico possibile per l'esecuzione dell'operazione richiesta dal Cliente.
Il Contratto e. BisMedia avra' efficacia dalla data della sua conclusione cosi' come individuata al precedente articolo 3 e sara' a tempo indeterminato.
Ciascuna delle Parti avra' facolta' di recedere dal Contratto e. BisMedia in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata A/R con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.
Qualora il Cliente intenda recedere dal Contratto e. BisMedia prima del termine di un anno dalla sua conclusione, e. BisMedia avra' diritto di ottenere dal Cliente il pagamento dei costi sostenuti dalla stessa per attivita' commerciali e per le attivita' di gestione dei Servizi. Tali costi vengono sin da ora quantificati in Euro 57,60. Il predetto importo sara' addebitato al Cliente in misura proporzionale al periodo di tempo intercorrente tra la data di cessazione del Contratto e la scadenza del primo anno contrattuale. In tal caso, resta inteso che la disattivazione dei Servizi da parte di e. BisMedia avverra' nel minor tempo tecnico possibile per l'esecuzione dell'operazione richiesta dal Cliente.
Il Contratto Rai Click avra' efficacia dalla data della sua conclusione cosi' come individuata al precedente articolo 3 e sara' a tempo indeterminato.
Ciascuna delle Parti avra' facolta' di recedere dal Contratto Rai Click in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata A/R con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.
Fermo restando quanto sopra previsto qualora il Contratto FASTWEB e/o Rai Click e/o e. BisMedia sia stato stipulato fuori dai locali commerciali in presenza di un funzionario di vendita FASTWEB e mediante consegna a quest'ultimo della Proposta sottoscritta dal Cliente, secondo quanto disposto dall'art. 1 del D. Lgs. 15 gennaio 1992, n.50, e qualora il Contratto sia stato stipulato a distanza mediante invio a FASTWEB della Proposta, ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. 22 maggio 1999, n. 185, il Cliente potra' altresi' recedere dandone comunicazione a FASTWEB mediante lettera accomandata a/r entro 10 (dieci) giorni solari dalla conclusione del Contratto, ai sensi degli art. 4 e seguenti del D. Lgs. 50/92 o secondo le modalita' e nei limiti previsti dall'art. 5 del D. Lgs. 185/99. Resta comunque salvo il diritto di FASTWEB, e. BisMedia e/o Rai Click di addebitare i corrispettivi per l'attivazione dei Servizi, per l'utilizzo degli stessi, per i costi direttamente sostenuti e le relative tasse ed imposte. La comunicazione di recesso puo' essere inviata, in entrambi i casi sopra previsti entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex o fax, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata a/r entro le 48 ore successive.
Il Cliente prende atto ed accetta che il recesso dal Contratto con FASTWEB e/o e. BisMedia e/o Rai Click comportera' la cessazione di ogni e qualsivoglia rapporto contrattuale esistente relativamente ai Servizi erogati dalla societa' nei confronti della quale e' stato esercitato il recesso. Qualora il Cliente intendesse disattivare solo alcuni dei Servizi indicati in Proposta o selezionati attraverso la Procedura di Attivazione dovra' effettuare una "Richiesta di Variazione dei Servizi" ai sensi e con le forme del precedente articolo 8.
In tali casi il Contratto, ove tecnicamente possibile, restera' valido ed efficace per i restanti Servizi.
Ogni comunicazione del Cliente relativa all'esercizio della facolta' di recesso andra' inviata all'indirizzo di cui all'art. 14 e secondo le modalita' ivi indicate.
L'articolo cosi' come modificato sopra e' immediatamente applicabile.
Resta inteso che le variazioni dell'articolo troveranno applicazione unicamente se attinenti al suo abbonamento e/o alla data di sottoscrizione dello stesso.
E' sua facolta' recedere dal Contratto entro i termini previsti dalle Condizioni Generali di Contratto. In mancanza del suddetto recesso, la modifica oggetto della presente comunicazione si considerera' da Lei accettata.
Cordiali saluti.
FASTWEB SPA.
.
In tale comunicazione non si fa alcun riferimento ai costi ("di ristoro") descritti nella mail in oggetto.
Faccio altresi' notare che la variazione di adeguamento al DL 7/07 e' stata gia' effettuata entro i 60 giorni previsti dallo stesso DL, per cui questa e' una variazione ulteriore che nulla ha a che fare con il DL in oggetto e che come tale va considerata clausola difforme e quindi nulla, per non dire ingannevole.
Pare peraltro assurdo dover pagare di piu' per recedere che per attivare il contratto (49 contro 45), quando per di piu' a carico dell'utente c'e' anche la riconsegna degli apparati in comodato.
Riporto inoltre, per conoscenza, da: Linee guida della Direzione tutela dei consumatori esplicative dell'Agcom:.
6. Previsione nei contratti della facolta' di recedere o di trasferire le utenze di telecomunicazioni senza spese non giustificate da costi degli operatori 1.. Dalla semplice lettura del contratto l'utente deve poter conoscere anche le eventuali spese richieste per l'esercizio della facolta' di recesso o di trasferimento, cosi' da essere agevolato nell'esercizio di tali facolta', potendone valutare le conseguenze sotto ogni profilo.
2.. In ogni caso, l'utente non deve versare alcuna "penale", comunque denominata, a fronte dell'esercizio della facolta' di recesso o di trasferimento delle utenze, poiche' gli unici importi ammessi in caso di recesso sono quelli "giustificati" da "costi" degli operatori.
3.. Nello svolgimento della propria attivita', pertanto, la Direzione verifichera' che gli operatori pongano a carico degli utenti (ove necessario) esclusivamente le spese per cui sia dimostrabile un pertinente e correlato costo dai primi sopportato per procedere alla disattivazione o al trasferimento.
Per essere in linea con l'intenzione della Legge n. 40/2007, il concetto di pertinenza del costo dovra' essere interpretato in senso oggettivo ed imparziale, valido per tutti gli operatori e secondo criteri di causalita'/strumentalita' dei costi/ricavi.
Si ricorda al riguardo che secondo la prassi nazionale e internazionale utilizzata da Societa' di Revisione indipendenti, si considerano come pertinenti "i ricavi e i costi attribuiti alle componenti e/o ai servizi in base all'analisi diretta della loro origine, cioe' tenendo conto della causa che ha comportato il conseguimento del ricavo, il sostenimento del costo, l'acquisto di un'attivita' o l'insorgere di una passivita'" 4.. Pertanto l'attivita' della Direzione consistera' anche nel richiedere agli operatori dettagliate informazioni con riguardo ad eventuali "costi" (ossia solo ove la previsione di essi sia ritenuta indispensabile dall'operatore in vista delle attivita' da compiersi e ferma restando la necessita' di fornirne comunque la prova) e nell'entrare nel merito dei singoli importi richiesti ai fini della valutazione della loro "giustificazione" ai sensi della Legge n. 40/2007.
Per ciascuna voce di costo potranno inoltre essere individuate delle "soglie" di valore, che esprimano un congruo livello di costi per il recesso e per il trasferimento delle utenze sostenuti dall'operatore. Le "soglie di allerta" cosi' individuate potranno essere utilizzate anche allo scopo di confrontare gli importi richiesti dagli operatori ed orientare l'attivita' di verifica della "giustificazione" dei costi con specifico riguardo a quelli piu' elevati rispetto a tali soglie.
5.. In sede di analisi delle risultanze dei dati raccolti, gli Uffici potranno comunque, dal confronto delle diverse voci, suggerire correttivi nelle indicazioni fornite dagli operatori, applicando ovunque possibile uguali criteri di attribuzione del costo e valutazioni sul grado di efficienza degli stessi, tenuto conto altresi' della presenza sul mercato sia di operatori che gestiscono integralmente e autonomamente il processo (e dunque verticalmente integrati) che di operatori che assegnano in outsourcing una o piu' fasi dello stesso e che dunque sono vincolati nella gestione ad uno o piu' contratti all'ingrosso.
6.. Nel settore della telecomunicazioni merita una precisazione a parte il caso del passaggio degli utenti da un operatore ad un altro.
In tale casistica di recesso - prevalente sul piano statistico - generalmente le attivita' di disattivazione della configurazione preesistente coincidono con le attivita' tecniche da effettuarsi in fase di attivazione dall'operatore che acquisisce il cliente. Esse sono dunque gia' remunerate da quest'ultimo.
In tali casi, pertanto, eventuali costi di disattivazione posti a carico dell'utente non sono in linea di massima giustificati.
Mi chiedo poi come mai se un utente vuole recedere dal contratto debba spedire una raccomandata, mentre a voi basta una semplice email. Per di piu' in pieno periodo di ferie, quando notoriamente i clienti sono attaccati al computer a leggere email.
Tutto cio' non perche' io voglia effettuare un recesso, beninteso, ma per chiarire che se ho trovato validi motivi per lasciare Telecomitalia e passare a Fastweb, voi potete fornirmene di nuovi per ritornare sui miei passi.
Nella speranza di una politica di fidelizzazione della clientela piu' saggia, seria e trasparente.
Invio distinti saluti.
Non ho richieste da fare, tanto meno messe in mora o diffide; ritengo pero' che molti operatori stiano approfittandosi di ogni virgola del decreto Bersani e che i consumatori si facciano sentire.
A parte la lunghezza, che e' effettivamente eccessiva, le mie osservazioni, ricavate anche da confronti sui Ng dedicati, hanno un senso?
Grazie per il vostro lavoro.
Ilaria.
P. S.
Vi prego, in caso di pubblicazione su Cara Aduc, di omettere tutto cio' che potrebbe fornire indicazioni su persone o cose. Grazie.
Anche se preferirei, nel caso, provvedere alle correzioni che vorrete suggerirmi, prima di metterla a diposizione di altri consumatori.
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FASTWEB 09/08/2007.
E p. c.
ADUC.
OGGETTO: In risposta a Email del 8/8/07 su adeguamento DL 7/07 Decreto Bersani.
Spett. Fastweb in relazione alla mail inviatami in data 8 agosto 2007, riguardante le modifiche alle clausole contrattuali, tengo a ricordarvi che il D. L. 7/07, all'Art 1, comma 3 recita:.
Art. 1.
3. I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facolta' del contraente di recedere dal contratto o di trasferirlo presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati da esigenze tecniche e senza spese non giustificate da costi dell'operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni. Le clausole difformi sono nulle, fatta salva la facolta' degli operatori di adeguare alle disposizioni del presente articolo i rapporti contrattuali gia' stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto entro i successivi sessanta giorni.
Mentre la vostra nuova clausola riportata nella comunicazione in oggetto recita:.
In qualsiasi momento il Cliente receda dal Contratto, FASTWEB avra' diritto di ottenere dallo stesso il pagamento di un importo fisso pari a euro 49 (IVA INCLUSA) per il ristoro dei costi sostenuti.
Vorrei ricordarvi che:.
1) la somma destinata alla copertura dei costi da voi sostenuti, a prescindere dalle variegate terminologie utilizzate (contributo di attivazione o copertura dei costi sostenuti) viene richiesta all'atto dell'attivazione del contratto (quella variabile tra i 45 ed i 90 euro a seconda della tipologia di pagamento prescelta per intendersi).
2) con la precedente fattura (periodo di fatturazione mar-mag 07) si comunicava gia' ai clienti l'adeguamento al cd. Decreto Bersani nei modi che riporto per intero, senza tagli:.
Gentile Cliente,.
come anticipato nell'e-mail inviata al Suo indirizzo fastwebnet, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 "Decreto Bersani", FASTWEB ha adeguato le proprie Condizioni Generali di Contratto.
Pertanto, l'articolo "Durata del Contratto Fastweb/e. BisMedia/Raiclick - Recesso" delle Condizioni Generali di Contratto viene integralmente sostituito dal seguente:.
Articolo - Durata del Contratto FASTWEB / e. BisMedia / Rai Click - Recesso.
Il Contratto FASTWEB avra' efficacia dalla data della sua conclusione, cosi' come individuata al precedente articolo 3, e sara' a tempo indeterminato.
Ciascuna delle Parti avra' facolta' di recedere dal Contratto FASTWEB in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata A/R con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.
Qualora il Cliente intenda recedere dal Contratto FASTWEB prima del termine di un anno dalla sua conclusione, FASTWEB avra' diritto di ottenere dal Cliente il pagamento dei costi sostenuti dalla stessa per attivita' commerciali e per le attivita' di gestione dei Servizi. Tali costi vengono sin da ora quantificati in Euro 217,20. Il predetto importo sara' addebitato al Cliente in misura proporzionale al periodo di tempo intercorrente tra la data di cessazione del Contratto e la scadenza del primo anno contrattuale. In tal caso, resta inteso che la disattivazione dei Servizi da parte di FASTWEB avverra' nel minor tempo tecnico possibile per l'esecuzione dell'operazione richiesta dal Cliente.
Il Contratto e. BisMedia avra' efficacia dalla data della sua conclusione cosi' come individuata al precedente articolo 3 e sara' a tempo indeterminato.
Ciascuna delle Parti avra' facolta' di recedere dal Contratto e. BisMedia in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata A/R con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.
Qualora il Cliente intenda recedere dal Contratto e. BisMedia prima del termine di un anno dalla sua conclusione, e. BisMedia avra' diritto di ottenere dal Cliente il pagamento dei costi sostenuti dalla stessa per attivita' commerciali e per le attivita' di gestione dei Servizi. Tali costi vengono sin da ora quantificati in Euro 57,60. Il predetto importo sara' addebitato al Cliente in misura proporzionale al periodo di tempo intercorrente tra la data di cessazione del Contratto e la scadenza del primo anno contrattuale. In tal caso, resta inteso che la disattivazione dei Servizi da parte di e. BisMedia avverra' nel minor tempo tecnico possibile per l'esecuzione dell'operazione richiesta dal Cliente.
Il Contratto Rai Click avra' efficacia dalla data della sua conclusione cosi' come individuata al precedente articolo 3 e sara' a tempo indeterminato.
Ciascuna delle Parti avra' facolta' di recedere dal Contratto Rai Click in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata A/R con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.
Fermo restando quanto sopra previsto qualora il Contratto FASTWEB e/o Rai Click e/o e. BisMedia sia stato stipulato fuori dai locali commerciali in presenza di un funzionario di vendita FASTWEB e mediante consegna a quest'ultimo della Proposta sottoscritta dal Cliente, secondo quanto disposto dall'art. 1 del D. Lgs. 15 gennaio 1992, n.50, e qualora il Contratto sia stato stipulato a distanza mediante invio a FASTWEB della Proposta, ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. 22 maggio 1999, n. 185, il Cliente potra' altresi' recedere dandone comunicazione a FASTWEB mediante lettera accomandata a/r entro 10 (dieci) giorni solari dalla conclusione del Contratto, ai sensi degli art. 4 e seguenti del D. Lgs. 50/92 o secondo le modalita' e nei limiti previsti dall'art. 5 del D. Lgs. 185/99. Resta comunque salvo il diritto di FASTWEB, e. BisMedia e/o Rai Click di addebitare i corrispettivi per l'attivazione dei Servizi, per l'utilizzo degli stessi, per i costi direttamente sostenuti e le relative tasse ed imposte. La comunicazione di recesso puo' essere inviata, in entrambi i casi sopra previsti entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex o fax, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata a/r entro le 48 ore successive.
Il Cliente prende atto ed accetta che il recesso dal Contratto con FASTWEB e/o e. BisMedia e/o Rai Click comportera' la cessazione di ogni e qualsivoglia rapporto contrattuale esistente relativamente ai Servizi erogati dalla societa' nei confronti della quale e' stato esercitato il recesso. Qualora il Cliente intendesse disattivare solo alcuni dei Servizi indicati in Proposta o selezionati attraverso la Procedura di Attivazione dovra' effettuare una "Richiesta di Variazione dei Servizi" ai sensi e con le forme del precedente articolo 8.
In tali casi il Contratto, ove tecnicamente possibile, restera' valido ed efficace per i restanti Servizi.
Ogni comunicazione del Cliente relativa all'esercizio della facolta' di recesso andra' inviata all'indirizzo di cui all'art. 14 e secondo le modalita' ivi indicate.
L'articolo cosi' come modificato sopra e' immediatamente applicabile.
Resta inteso che le variazioni dell'articolo troveranno applicazione unicamente se attinenti al suo abbonamento e/o alla data di sottoscrizione dello stesso.
E' sua facolta' recedere dal Contratto entro i termini previsti dalle Condizioni Generali di Contratto. In mancanza del suddetto recesso, la modifica oggetto della presente comunicazione si considerera' da Lei accettata.
Cordiali saluti.
FASTWEB SPA.
.
In tale comunicazione non si fa alcun riferimento ai costi ("di ristoro") descritti nella mail in oggetto.
Faccio altresi' notare che la variazione di adeguamento al DL 7/07 e' stata gia' effettuata entro i 60 giorni previsti dallo stesso DL, per cui questa e' una variazione ulteriore che nulla ha a che fare con il DL in oggetto e che come tale va considerata clausola difforme e quindi nulla, per non dire ingannevole.
Pare peraltro assurdo dover pagare di piu' per recedere che per attivare il contratto (49 contro 45), quando per di piu' a carico dell'utente c'e' anche la riconsegna degli apparati in comodato.
Riporto inoltre, per conoscenza, da: Linee guida della Direzione tutela dei consumatori esplicative dell'Agcom:.
6. Previsione nei contratti della facolta' di recedere o di trasferire le utenze di telecomunicazioni senza spese non giustificate da costi degli operatori 1.. Dalla semplice lettura del contratto l'utente deve poter conoscere anche le eventuali spese richieste per l'esercizio della facolta' di recesso o di trasferimento, cosi' da essere agevolato nell'esercizio di tali facolta', potendone valutare le conseguenze sotto ogni profilo.
2.. In ogni caso, l'utente non deve versare alcuna "penale", comunque denominata, a fronte dell'esercizio della facolta' di recesso o di trasferimento delle utenze, poiche' gli unici importi ammessi in caso di recesso sono quelli "giustificati" da "costi" degli operatori.
3.. Nello svolgimento della propria attivita', pertanto, la Direzione verifichera' che gli operatori pongano a carico degli utenti (ove necessario) esclusivamente le spese per cui sia dimostrabile un pertinente e correlato costo dai primi sopportato per procedere alla disattivazione o al trasferimento.
Per essere in linea con l'intenzione della Legge n. 40/2007, il concetto di pertinenza del costo dovra' essere interpretato in senso oggettivo ed imparziale, valido per tutti gli operatori e secondo criteri di causalita'/strumentalita' dei costi/ricavi.
Si ricorda al riguardo che secondo la prassi nazionale e internazionale utilizzata da Societa' di Revisione indipendenti, si considerano come pertinenti "i ricavi e i costi attribuiti alle componenti e/o ai servizi in base all'analisi diretta della loro origine, cioe' tenendo conto della causa che ha comportato il conseguimento del ricavo, il sostenimento del costo, l'acquisto di un'attivita' o l'insorgere di una passivita'" 4.. Pertanto l'attivita' della Direzione consistera' anche nel richiedere agli operatori dettagliate informazioni con riguardo ad eventuali "costi" (ossia solo ove la previsione di essi sia ritenuta indispensabile dall'operatore in vista delle attivita' da compiersi e ferma restando la necessita' di fornirne comunque la prova) e nell'entrare nel merito dei singoli importi richiesti ai fini della valutazione della loro "giustificazione" ai sensi della Legge n. 40/2007.
Per ciascuna voce di costo potranno inoltre essere individuate delle "soglie" di valore, che esprimano un congruo livello di costi per il recesso e per il trasferimento delle utenze sostenuti dall'operatore. Le "soglie di allerta" cosi' individuate potranno essere utilizzate anche allo scopo di confrontare gli importi richiesti dagli operatori ed orientare l'attivita' di verifica della "giustificazione" dei costi con specifico riguardo a quelli piu' elevati rispetto a tali soglie.
5.. In sede di analisi delle risultanze dei dati raccolti, gli Uffici potranno comunque, dal confronto delle diverse voci, suggerire correttivi nelle indicazioni fornite dagli operatori, applicando ovunque possibile uguali criteri di attribuzione del costo e valutazioni sul grado di efficienza degli stessi, tenuto conto altresi' della presenza sul mercato sia di operatori che gestiscono integralmente e autonomamente il processo (e dunque verticalmente integrati) che di operatori che assegnano in outsourcing una o piu' fasi dello stesso e che dunque sono vincolati nella gestione ad uno o piu' contratti all'ingrosso.
6.. Nel settore della telecomunicazioni merita una precisazione a parte il caso del passaggio degli utenti da un operatore ad un altro.
In tale casistica di recesso - prevalente sul piano statistico - generalmente le attivita' di disattivazione della configurazione preesistente coincidono con le attivita' tecniche da effettuarsi in fase di attivazione dall'operatore che acquisisce il cliente. Esse sono dunque gia' remunerate da quest'ultimo.
In tali casi, pertanto, eventuali costi di disattivazione posti a carico dell'utente non sono in linea di massima giustificati.
Mi chiedo poi come mai se un utente vuole recedere dal contratto debba spedire una raccomandata, mentre a voi basta una semplice email. Per di piu' in pieno periodo di ferie, quando notoriamente i clienti sono attaccati al computer a leggere email.
Tutto cio' non perche' io voglia effettuare un recesso, beninteso, ma per chiarire che se ho trovato validi motivi per lasciare Telecomitalia e passare a Fastweb, voi potete fornirmene di nuovi per ritornare sui miei passi.
Nella speranza di una politica di fidelizzazione della clientela piu' saggia, seria e trasparente.
Invio distinti saluti.
Risposta ADUC
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