Sabato 13 giugno 2026
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Cara ADUC

diritto di abitazione

30 ottobre 2014
Domanda 30 ottobre 2014
Alla morte di mio suocero si è proceduto alla presentazione della denunzia di successione in favore della moglie e di n.3 figli.La suocera ovviamente ha mantenuto la casa coniugale ma negli anni successivi,anche per sgravarsi di imposte ha fatto donazione ai tre figli del patrimonio immobiliare.
L’appartamento ove attualmente abita è stato donato a uno dei figli maschi il quale oggi,pur vivendo mia suocera, ha fatto donazione in favore dell’unico figlio che intende alienare l’immobile.
A questo punto vorrei sapere: Il diritto di abitazione si estende anche alle pertinenze?Nel caso specifico nello stesso immobile ove è ubicato l’appartamento principale c’è anche il garage ed un magazzino adibito a tavernetta.
Il nipote può vendere l’immobile in presenza del diritto di abitazione della nonna ancora vivente e cosa dovrebbe fare mia suocera per rendere pubblico questo suo diritto.
Nell’attesa ringrazio e porgo cordiali saluti.
Antonio, da Catanzaro (CZ)

Risposta ADUC
rispondiamo ai suoi quesiti seguendo l'ordine in cui sono stati posti.
Il diritto di abitazione, disciplinato dall'art. 1022 cc, si estende a tutti gli accessori e alle pertinenze conseguentemente anche al garage e al magazzino.
Il nipote può vendere l'immobile perché sua suocera non è proprietaria ma gode semplicemente del diritto di abitazione.
Il nuovo proprietario, quindi, pur acquistando non potrà in alcun modo toccare la posizione di sua suocera.
Il diritto di abitazione deve per legge avere forma scritta quindi dovrà essere sancito tramite atto pubblico o scrittura privata entrambi registrati.
La registrazione garantisce che anche i terzi possano venire velocemente a conoscenza dell'esistenza del diritto di abitazione.
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