Cara ADUC
costruzione con sorpresa
Domanda
27 novembre 2014
Ho acquistato un appartamento in cooperativa nel 1997 e poco dopo sono venuti fuori vizi di costruzione alcuni occulti,la ditta costruttrice è stata avvertita e ha messo delle toppe nel senso che il rimedio è stato peggiore del male,abbiamo dovuto spendere vari milioni di vecchie lire per riparare ai danni e alcuni sono ancora presenti,esiste documentazione,fax raccomandate dal 19 12 1997 al 24.05.2007 raccomandata inviata da un avvocato.La ditta è fallita,ma la cooperativa no,vorrei un parere se si può fare un'azione legale alla cooperativa perché dovrebbe essere solidale come responsabilità,per non aver controllato i lavori,si tratta di mutuo agevolato da parte della Regione - grazie e saluti
Valter, da Prato (PO)
Valter, da Prato (PO)
Risposta ADUC
la situazione è in realtà complessa.
Non più possibile agire nei confronti nè della cooperativa, nè del costruttore o del direttore dei lavori laddove la casa present dei vizi, sebbene questi fossero occulti.
La norma in tema di vizi è, infatti, molto chiara.
La stessa sancisce che ogni azione legata alla presenza dei vizi si prescrive decorso un anno dalla consegna.
Avendo acquistato la casa nel 1997 l'azione si è prescritta nel 1998.
L'ipotesi alternativa è anche essa prescritta.
Quando i lavori siano talmente male eseguiti da comportare la rovina degli edifici il compratore potrebbe usare la disciplina prevista dall'art. 1669 cc.
Tale norma prevede che la responsabilità dell'appaltatore sia decennale e che l'azione volta ad ottenere il ripristino dello status quo ante si prescriva in un anno dalla denuncia.
In questo caso l'appaltatore sino al 2007 era responsabile pertanto tenuto ad agire ed in caso di sua inerzia avreste potuto proporre l'azione giudiziaria entro e non oltre il 2008.
Non più possibile agire nei confronti nè della cooperativa, nè del costruttore o del direttore dei lavori laddove la casa present dei vizi, sebbene questi fossero occulti.
La norma in tema di vizi è, infatti, molto chiara.
La stessa sancisce che ogni azione legata alla presenza dei vizi si prescrive decorso un anno dalla consegna.
Avendo acquistato la casa nel 1997 l'azione si è prescritta nel 1998.
L'ipotesi alternativa è anche essa prescritta.
Quando i lavori siano talmente male eseguiti da comportare la rovina degli edifici il compratore potrebbe usare la disciplina prevista dall'art. 1669 cc.
Tale norma prevede che la responsabilità dell'appaltatore sia decennale e che l'azione volta ad ottenere il ripristino dello status quo ante si prescriva in un anno dalla denuncia.
In questo caso l'appaltatore sino al 2007 era responsabile pertanto tenuto ad agire ed in caso di sua inerzia avreste potuto proporre l'azione giudiziaria entro e non oltre il 2008.
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