Cara ADUC
Codice al consumo, diritti del consumatore
Domanda
12 giugno 2008
Spett.le ADUC,
Vi sarei grata se Voleste dirmi se esiste l'obbligo del venditore di garantire la reperibilità di pezzi di ricambio per beni fuori dal commercio. Mi è giunta voce, alla quale non ho saputo dare un riscontro normativo, che per i beni ormai fuori commercio, il venditore è comunque tenuto a garantire la reperibilità di pezzi di ricambio per un periodo di 5 anni dal ritiro del bene dal commercio.
Esiste tale tipo di garanzia oppure il consumatore puo' solo appellarsi ai diritti sanciti dall'Art. 130 del Codice al Consumo?
Vi ringrazio anticipatamente per la disponibilità accordatami.
Cordiali Saluti
Marina, da Certaldo (FI)
Vi sarei grata se Voleste dirmi se esiste l'obbligo del venditore di garantire la reperibilità di pezzi di ricambio per beni fuori dal commercio. Mi è giunta voce, alla quale non ho saputo dare un riscontro normativo, che per i beni ormai fuori commercio, il venditore è comunque tenuto a garantire la reperibilità di pezzi di ricambio per un periodo di 5 anni dal ritiro del bene dal commercio.
Esiste tale tipo di garanzia oppure il consumatore puo' solo appellarsi ai diritti sanciti dall'Art. 130 del Codice al Consumo?
Vi ringrazio anticipatamente per la disponibilità accordatami.
Cordiali Saluti
Marina, da Certaldo (FI)
Risposta ADUC
il produttore e' tenuto a conservare per dieci anni le informazioni in merito alla reperibilita' dei pezzi di ricambio, in modo che possano essere anche privatamente acquistati.
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