Cara ADUC
Anticipazioni Fondo Espero
Domanda
25 maggio 2005
In riferimento al fondo Espero, la possibilità di chiedere un anticipo dopo un certo periodo (otto) anni per motivi di acquisto prima casa o spese sanitarie è compromessa per la parte riferita al TFR (ho letto che la quota non è versata al fondo ma in forma figurativa all'INPDAP) che cosa ne pensate?
Celestino, da Piraino
Celestino, da Piraino
Risposta ADUC
I lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in servizio alla data del 31.12.00 e in regime di TFS, possono aderire ad un fondo se optano per la trasformazione in TFR del precedente trattamento di fine servizio. L'opzione è esercitata mediante la sottoscrizione del modulo di adesione (che contiene apposito riquadro) ed è pertanto, strettamente connessa e non separabile rispetto alla adesione stessa. In altre parole, non è possibile aderire al fondo se non si esercita l'opzione per il TFR. In fase di prima attuazione, la quota di TFR che questi lavoratori destinano a previdenza complementare è definita dalla contrattazione in misura non superiore al 2%. Per i dipendenti pubblici iscritti all'INPDAP, è prevista una ulteriore quota pari all'1,5% della base contributiva ai fini del TFS. ESPERO eroga prestazioni pensionistiche complementari ai lavoratori associati operando in regime di contribuzione definita, con capitalizzazione dei contributi e loro attribuzione in conti individuali. Le prestazioni per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono liquidate sulla base di due montanti rispettivamente costituiti, il primo dai contributi versati al fondo e dai loro rendimenti e, il secondo, dagli accantonamenti figurativi per TFR e da un eventuale 1,5% aggiuntivo (determinato sulla base utile ai fini del TFS), contabilizzati e rivalutati presso l'INPDAP. L'INPDAP provvede a contabilizzare ed a rivalutare gli accantonamenti applicando un tasso di rendimento che, in via transitoria, è determinato in base alla media dei rendimenti netti di un "paniere" di fondi pensione appositamente individuati. Il trasferimento di questo secondo montante al fondo (c.d. somme figurative), avviene alla cessazione del rapporto di lavoro. Poiché il conferimento al fondo delle quote di TFR e dell'eventuale 1,5% aggiuntivo avviene, come detto, solo alla cessazione del rapporto di lavoro, è evidente che l'anticipazione (dopo 8 anni ed alle condizioni che Lei accenna), non può essere concessa con riferimento a questi accantonamenti fintanto che conservano natura figurativa.
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Ha risposto Paolo Venturini
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