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Coronavirus, le misure per fronteggiare l’emergenza in vigore fino al 31 dicembre 2021
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Scheda Pratica di Rita Sabelli
19 maggio 2021 10:36
 
Attenzione!  
Aggiornamento del 29/7/2021: Il Dl 105/2021 ha prorogato fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni del DPCM 2/3/2021 e ha confemato quelle del decreto riaperture, Dl 52/2021.
Aggiornamento: dal 6/8/2021 per molte attività è necessario il green pass. QUI informazioni anche sull'ottenimento

La legge di conversione del primo decreto riaperture (Dl 52/2021 diventato Legge 87/2021), entrata in vigore il 22 giugno 2021, ha assorbito il secondo decreto riaperture (Dl 65/2021) portando alcune piccole novità. Si ricorda che le norme sulle riaperture si affiancano e si combinano con quelle “base” di contenimento fissate dal DPCM 2/3/2021 che sono state prorogate fino al 31 dicembre 2021 dal Dl 105/2021 che ha anche prorogato fino a fine 2021 lo stato di emergenza.        .

Riportiamo schematicamente il calendario delle riaperture aggiornato (approfondimenti nella scheda, per zona e settore):
 
Dal 26 aprile 2021                                                                        
  • sono consentiti gli spostamenti tra le Regioni diverse nelle zone bianca e gialla. Consentiti anche quelli tra le Regioni in zona arancione e rossa per le persone munite della nuova “certificazione verde Covid-19”;
  • fino al 15 giugno è consentito, nelle zone gialle e arancioni (ma qui solo in ambito comunale) lo spostamento in altra abitazione rispetto alla propria, una volta al giorno, per quattro persone ulteriori rispetto a quelle che già lì convivono, oltre ai minorenni sui quai tali persone esercitano responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti, conviventi;
  • per quanto riguarda le scuole deve essere garantita l'attività integralmente in presenza su tutto il territorio nazionale per le scuole dell'infanzia, elementari e medie. Per le superiori la presenza deve essere garantita a una parte della popolazione scolastica sia nelle zone gialla e arancione (dal 70 al 100%), sia nelle zone rosse (dal 50 al 75%);
  • nelle zone gialle i servizi di ristorazione, svolti da qualsiasi esercizio, sono consentiti esclusivamente all'aperto,  anche a cena, al tavolo con massimo 4 persone (salvo che siano conviventi);
  • nelle zone gialle riaprono teatri, cinema, sale da concerto, live club e altri locali o spazi anche all'aperto; le attività devono svolgersi con posti preassegnati rispettando protocolli di sicurezza e distanza interpersonale, con limite al numero di spettatori.
  • nelle zone gialle è consentito lo svolgimento all'aperto di qualsiasi attività sportiva, anche di squadra e di contatto.
Dal 15 maggio 2021
  • nelle zone gialle possono riaprire le piscine all'aperto.
Dal 18 maggio 2021
  • nelle zone gialle il coprifuoco nazionale è spostato alle ore 23 (fino alle 5 del mattino).
Dal 22 maggio 2021 Nelle zone gialle:
  • nei centri commerciali, gallerie mercati e parchi tutti tutti gli esercizi commerciali presenti potranno restare aperti anche nei giorni festivi e prefestivi;
  • riapertura impianti di risalita in montagna.
Dal 24 maggio 2021
  • nelle zone gialle possono riaprire le palestre.
Dal 1 giugno 2021
Nelle zone gialle:
  • i servizi di ristorazione si possono svolgere anche al chiuso dalle ore 5 nel rispetto del limite di orario agli spostamenti (coprifuoco);
  • riaprono al pubblico gli eventi sportivi di interesse nazionale svolti all'aperto, sia di sport individuali che di squadra, con limiti al numero di spettatori.
  • ripristinato l'accesso, su tutto il territorio nazionale, di familiari e visitatori muniti delle certificazioni verdi COVID-19 a RSA e altre strutture di ospitalita' e di lungodegenza. 
Dal 7 giugno 2021
  • nelle zone gialle il coprifuoco nazionale è spostato alle ore 24 (fino alle 5 del mattino). Verrà poi abolito dal 21 giugno 2021.
Dal 15 giugno 2021 Nelle zone gialle:
  • è consentito per le fiere lo svolgimento in presenza, nel rispetto delle linee guida relative al settore. Per alcuni eventi l'accesso può essere riservato ai soli possessori delle certificazioni verdi Covid-19.
  • possibili feste e ricevimenti anche al chiuso se conseguenti a cerimonie civili o religiose tramite uso della “certificazione verde”. Restano sospese le attività in sale da ballo, discoteche e simili, all’aperto o al chiuso;
  • riapertura parchi tematici e di divertimento.
Dal 22 giugno 2021





Dal 28 giugno 2021
 
  • cessazione, nelle «zone bianche», dell'obbligo di indossare le mascherine negli spazi all'aperto, fatta eccezione per le situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o in caso di assembramenti o affollamenti, per gli spazi all'aperto delle strutture sanitarie, nonche' in presenza di soggetti con conosciuta connotazione di alterata funzionalita' del sistema immunitario.
Dal 1 luglio 2021 Nelle zone gialle:
  • riapertura piscine e centri natatori al chiuso e dei centri benessere;
  • sono consentiti i convegni e i congressi;
  • svolgimento in presenza per i corsi di formazione pubblici e privati;
  • riapertura al pubblico di eventi sportivi al chiuso per tutte le competizioni o eventi sportivi (non solo a quelli di interesse nazionale), con limiti al numero di spettatori;
  • riapertura di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • riapertura centri culturali, centri sociali e centri ricreativi.

Rimane valido il criterio di assegnazione nelle zone (bianca, gialla arancione e rossa) secondo il numero di contagi per abitanti, decretata dal Ministero della Salute con propri provvedimenti. 

Nel consultare questa scheda si tenga conto che il criterio è sempre lo stesso, in linea con i vari DPCM. Le misure valide su tutto il territorio nazionale, che si riferiscono alle zone GIALLE, si applicano come base MA per le zone ARANCIONI e ROSSE valgono, in alcuni ambiti (per esempio ristoranti negozi e scuole), regole particolari più restrittive descritte nelle apposite sezioni. Del tutto particolari sono le zone BIANCHE dove cessano di applicarsi le misure di limitazione agli spostamenti e le sospensioni di esercizio delle varie attività ma continuano a valere le misure anti contagio (distanziamenti, uso di mascherine, etc.).

Sulla collocazione delle Regioni italiane decide il Ministero della salute con proprie ordinanze aggiornate periodicamente. La situazione aggiornata è visibile a questo link.

Vediamo le misure nel dettaglio.
Indice scheda
MISURE VALIDE SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE
MISURE PARTICOLARI PER LE ZONE ARANCIONI
MISURE PARTICOLARI PER LE ZONE ROSSE
MISURE PARTICOLARI PER LE ZONE BIANCHE 
ULTERIORI DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA DISABILITA’
SANZIONI E CONTROLLI
RIFERIMENTI NORMATIVI E LINK UTILI

MISURE VALIDE SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE
MISURE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE
Misure igienico-sanitarie di prevenzione raccomandate per tutti (Allegato 19):
1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
3. evitare abbracci e strette di mano;
4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
5. praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
6. evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
11. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.

Sull’intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:
a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure per la prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dalla normativa vigente e dal Ministero della salute sulla base delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità e i responsabili delle singole strutture provvedono ad applicare le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti fornite dal Ministero della salute;
b) al fine di rendere più efficace il contact tracing attraverso l’utilizzo dell’App Immuni, è fatto obbligo all’operatore sanitario del Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale, accedendo al sistema centrale di Immuni, di caricare il codice chiave in presenza di un caso di positività;
c) è raccomandata l'applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all'allegato 19 (vedi sopra);
d) nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 19 (vedi sopra);
e) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 19 anche presso gli esercizi commerciali (vedi sopra);
f) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani;
g) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenza ravvicinata.

A livello nazionale è anche fortemente raccomandato l’utilizzo della modalità di lavoro agile da parte dei datori di lavoro privati.

USO OBBLIGATORIO DELLE PROTEZIONI
Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi:
a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
b) per i bambini di età inferiore ai sei anni;
c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.
È fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.

Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

L'utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.

“COPRIFUOCO” NAZIONALE E SPOSTAMENTI
Dal 18 maggio 2021 gli spostamenti sono consentiti -dalle ore 23 fino alle 5 del giorno successivo- esclusivamente se motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessita' ovvero per motivi di salute. E' in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessita' o per svolgere attivita' o usufruire di servizi non sospesi.
Dal 7 giugno 2021 la limitazione si applica dalle ore 24 (sempre fino alle 5 del mattino) per poi essere abolita a partire dal 21 giugno 2021.

Per quanto riguarda gli spostamenti verso altre abitazioni, dal 26 aprile al 15 giugno 2021 è consentito, nelle zone gialle e arancioni (ma qui solo in ambito comunale) lo spostamento in altra abitazione rispetto alla propria, una volta al giorno, per quattro persone ulteriori rispetto a quelle che già lì convivono, oltre ai minorenni sui quai tali persone esercitano responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti, conviventi.

"COPRIFUOCO" LOCALI
Per tutta la giornata o in determinate fasce orarie può essere disposta la chiusura al pubblico delle strade o piazze dei centri urbani dove si possono creare situazioni di assembramento, facendo salva la possibilità di accesso o deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private. Le decisioni e disposizioni in merito sono in mano alle autorità locali.

SPOSTAMENTO TRA REGIONI E CERTIFICATI VERDI COVID
Dal 26 aprile 2021 sono consentiti gli spostamenti tra regioni collocate nelle zone bianca e gialla. Gli spostamenti tra regioni nelle zone arancione e rossa sono consentiti, oltre che per i motivi noti (lavoro, necessità, salute, rientro nella residenza), anche ai soggetti muniti delle certificazioni verdi Covid-19. Si tratta di certificazioni che dovranno attestare un tampone negativo nelle ultime 48 ore, l'avvenuta vaccinazione o la guarigione da Covid. Ha validità 9 mesi dalla data del completamento del ciclo vaccinale ma può essere rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino, con validità dal 15simo giorno successivo fino alla data prevista per il completamento del ciclo. 
QUI una scheda sull'autocertificazione 

FAQ DEL GOVERNO E AUTOCERTIFICAZIONE
Per gli spostamenti in orari e zone interdette occorre munirsi di un’autocertificazione scaricabile dal sito del Ministero dell’interno.
Riguardo agli spostamenti possono essere utili anche le FAQ pubblicate sul sito del Governo

VIAGGIARE
In materia di VIAGGI le regole del DPCM sono continuamente aggiornate e modificate dalle varie ordinanze del Ministero della Salute. 
Dal 1 luglio 2021, si ricorda, occorre la certificazione verde COVID-19 ("Eu digital COVID certificate") per viaggiare da e per tutti i Paesi dell'Unione europea e dell’area Schengen.
Il sito di riferimento con tutte le informazioni aggiornate è proprio quello del Ministero della Salute, a questa pagina. 

Per gli adempimenti (tamponi, dichiarazioni, sorveglianza sanitaria, etc.) in occasione dell’ingresso in Italia dall’estero il riferimento del DPCM sono gli artt.50 e 51. Per quanto riuguarda le disposizioni in materia di NAVI DA CROCIERA e NAVI di bandiera estera si veda l’art.53 del DPCM.

DIVIETO DI ASSEMBRAMENTO
Rimane il divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

DIVIETO DI MOBILITÀ per I SOGGETTI POSITIVI AL VIRUS, IN QUARANTENA O CON FEBBRE
E’ fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all'accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.
La quarantena precauzionale è applicata con provvedimento dell'autorità sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al virus COVID-19 e agli altri soggetti indicati con i provvedimenti adottati ai sensi del Dl 19/2020 (dpcm, ordinanze, etc).
I soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante.

PARCHI, VILLE E GIARDINI
L’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. E' consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto.
E' consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia.
Il tutto nel rispetto dei protocolli di sicurezza e delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia che si trovano all’Allegato 8 del Dpcm.
Per quanto riguarda i parchi tematici e di divertimento, le attività sono sospese fino al 15 giugno 2021. Da questa data possono scattare le riaperture, in zona gialla, nel rispetto dei protocolli di sicurezza e delle linee guida.

ATTIVITA' SPORTIVA E MOTORIA ALL'APERTO
E’ consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.

EVENTI E COMPETIZIONI SPORTIVE
Dal 1 giugno 2021 gli eventi sportivi svolti all'aperto riaprono al pubblico, e dal 1 luglio anche quelli svolti al chiuso.  
In zona bianca la capienza consentita non puo' essere superiore 50% di quella massima autorizzata all'aperto e al 35% al chiuso.
In zona gialla la capienza consentita non puo' essere superiore al 25% di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non puo' essere superiore a 2.500 per gli impianti all'aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso. Le attivita' devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non e' possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente comma, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico.

MANIFESTAZIONI PUBBLICHE, RIUNIONI, FIERE ED EVENTI SOCIALI
Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell'articolo 18 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (regio decreto 773/1931). Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi.
Sono sospese tutte le attivita' convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalita' a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e a condizione che siano assicurate specifiche misure idonee a limitare la presenza del pubblico; nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalita' a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; e' fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalita' a distanza.
Restano sospesi in generale tutti gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni previste da protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10.
Dal 15 giugno 2021 per le fiere è consentito lo svolgimento in presenza, nel rispetto delle linee guida relative al settore. Le linee guida, relativamente ad alcuni eventi, possono prevedere che l'accesso sia riservato ai soli possessori delle certificazioni verdi COVID-19.
Dal 1 luglio poi sono anche consentiti i convegni e congressi, sempre nel rispetto delle relative linee guida.
Attenzione! Le aperture suddette sono riservate alle zone gialle; per le zone arancioni e rosse permangono le sospensioni (vedi sotto).

PALESTRE, PISCINE, CENTRI E CIRCOLI SPORTIVI E SPORT DI CONTATTO
Dal 26 aprile è consentito lo svolgimento all'aperto di qualsiasi attività sportiva, anche di squadra e di contatto. E' comunque interdetto l'uso di spogliatoi. Le piscine e le palestre rimangono chiuse, rispettivamente, fino al 15 maggio 2021 -data di apertura delle piscine all'aperto- e al 24 maggio 2021 -data di apertura delle palestre-. Il tutto nel rispetto delle relative linee guida nazionali. Dal 1 luglio poi potranno aprire anche le piscine e i centri natatori al chiuso. 
Attenzione! Le suddette aperture sono consentite nelle zone gialle, per le zone arancioni e rosse permangono le sospensioni (vedi sotto).
L'elenco degli sport che rientrano nella categoria "di contatto" si trova nel Decreto del dipartimento dello sport della Presidenza del consiglio dei Ministri del 13/10/2020, Allegato 1.

CENTRI BENESSERE, TERMALI, CULTURALI, SOCIALI
Fino al 30 giugno 2021 sono sospese le attività dei centri benessere e centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza. Sono sospese anche le attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi. 
Dal 1 luglio 2021 sono consentite le attività dei centri termali e riaprono anche le attività dei centri culturali sociali e ricreativi; tutto nel rispetto dei relativi protocolli e linee guida. 
Le riaperture sono riservate alle zone gialle; per le zone arancioni e rosse permangono le sospensioni (vedi sotto)

SALE GIOCHI, SCOMMESSE, BINGO, DISCOTECHE
Dal 1 luglio 2021 possono riaprire anche le sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò. Rimangono chiuse invece le sale da ballo le discoteche e i locali assimilati, all'aperto e al chiuso. Il concetto è stato ribadito dall'ordinanza del Ministero della Salute del 16/8/2020, con specifica che il divieto riguarda attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati nonchè in lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico.

COMPRENSORI SCIISTICI
Dal 22 maggio 2021 possono riaprire gli impianti dei comprensori sciistici. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle relative linee guida.

SPETTACOLI IN TEATRO, SALE DA CONCERTO, CINEMA
Dal 26 aprile 2021 In zona bianca e in zona gialla gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l'accesso e' consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-1.
In zona bianca la capienza consentita non puo' essere superiore al 50% di quella massima autorizzata all'aperto e al 35% al chiuso nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore rispettivamente a 5.000 all'aperto e 2.500 al chiuso.
In zona gialla la capienza consentita non puo' essere superiore al 50% di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non puo' comunque essere superiore a 2.500 per gli spettacoli all'aperto e a 1.000 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.
Le attivita' devono svolgersi nel rispetto di linee guida che regolano il settore. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non e' possibile assicurare il rispetto delle condizioni suddette, nonche' le attivita' che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

Attenzione! Le aperture suddette riguardano solo le zone bianche e gialle, per le zone arancioni e rosse rimangono in vigore le sospensioni (vedi sotto).
Per queste attivita' valgolo le regolamentazioni degli allegati 26 e 27 del DPCM, come eventualmente integrati o modificati con ordinanza del Ministro della salute, nonche' dei protocolli o delle linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, eventualmente adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi dei protocolli e nelle linee guida nazionali, e comunque in coerenza con i criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020. 

MUSEI E ALTRI ISTITUTI E LUOGHI DELLA CULTURA
Il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura e' assicurato a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonche' dei flussi di visitatori, garantiscano modalita' di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Per gli istituti e i luoghi della cultura che nell'anno 2019 hanno registrato un numero di visitatori superiore a un milione, il sabato e i giorni festivi il servizio e' assicurato a condizione che l'ingresso sia stato prenotato on line o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo.
Resta sospesa la disposizione ministeriale che prevede il libero accesso per la prima domenica del mese (DM 11/12/1997).
Il servizio e' organizzato tenendo conto dei protocolli o linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Le amministrazioni e i soggetti gestori dei musei e degli altri istituti e dei luoghi della cultura possono individuare specifiche misure organizzative, di prevenzione e protezione, nonche' di tutela dei lavoratori, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi e delle attivita' svolte.
Sono altresi' aperte al pubblico le mostre, alle medesime condizioni previste dalla presente lettera per musei e istituti e luoghi della cultura.

LUOGHI DI CULTO E CERIMONIE
L'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.
Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni di cui agli allegati da 1 a 7.

FESTE, RICEVIMENTI 
Le feste rimangono vietate, sia in luoghi pubblici che privati. Dal 15 giugno 2021 sono consentite quelle conseguenti alle cerimonie civili o religiose (matrimoni, battesimi, etc.), anche al chiuso, nel rispetto dei relativi protocolli e linee guida con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19.

SCUOLA E UNIVERSITÀ
Dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell'anno scolastico 2020/2021 devono essere svolti in presenza su tutto il territorio nazionale i servizi educativi per l'infanzia e le attività scolastiche della scuola dell'infanzia, delle scuole primaria (elementari) e primaria di primo grado (medie) e -per almeno il 50%- della secondaria di secondo grado (superiori). Le regioni non possono derogare da queste misure se non in casi eccezionali relativi a presenze di focolai o a situazioni di rischio estremamente elevato di diffusione del virus o sue varianti.
In particolare, per le scuole superiori, la presenza deve essere assicurata:
  • nelle zone rosse almeno al 50% degli studenti, fino ad un massimo del 75%;
  • nelle zone gialle e arancioni almeno al 70% degli studenti fino al 100%.
Uso di laboratori e alunni disabili
Resta sempre garantita la didattica in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.
Viaggi di istruzione
Risultano ancora sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, nonché le attività di tirocinio di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, da svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti.
Università
Dal 26 aprile al 31 luglio 2021 nelle zone gialle e arancioni le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza secondo i piani di organizzazione predisposte nel rispetto delle relative linee guida. Nelle zone rosse tali piani possono prevedere lo svolgimento in presenza per gli studenti del primo anno ovvero delle attività formative. Gli esami si svolgono in presenza come le prove e le sedute di laurea. Sono aperte le biblioteche, le sale lettura e le sale studio.
Le stesse disposizioni si applicano alle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica.

CONCORSI
E’ sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, nonché ad esclusione dei concorsi per il personale del servizio sanitario nazionale, ivi compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo e di quelli per il personale della protezione civile, ferma restando l’osservanza delle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020 e degli ulteriori aggiornamenti. Resta ferma la possibilità per le commissioni di procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto.

PRONTO SOCCORSO E RSA
Pronto soccorso
Dal 22 giugno 2021 l'accesso e la permanenza nelle sale di attesa dei dipartimenti d'emergenza e accettazione e dei reparti di pronto soccorso è concessa agli accompagnatori dei pazienti non affetti da Covid-19 muniti delle certificazioni verdi Covid-19, e agli accompagnatori dei pazienti disabili gravi. Tutto ovviamente nel rispetto delle misure di sicurezza.

Rsa e altre strutture di ospitalità
Dal 1 giugno 2021 e' ripristinato l'accesso, su tutto il territorio nazionale, di familiari e visitatori muniti delle certificazioni verdi COVID-19 a strutture di ospitalita' e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque in tutte le strutture residenziali di cui al DPCM 12/1/2017 e in quelle socio-assistenziali. Tutto nel rispetto delle linee guida stabilite con ordinanza del Ministro della salute 8 maggio 2021. (per questa disposizione si veda la conversione in Legge del Dl 44/2021-Legge 76/2021).
Dal 22 giugno, inoltre, alle persone ospitate nelle strutture sono consentite uscite temporanee se munite di certificazione verde COVID-19.

ISTITUTI PENITENZIARI
Tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d'intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in condizione di isolamento dagli altri detenuti.

COMMERCIO AL DETTAGLIO
Le attività di commercio al dettaglio continuano a svolgersi a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10.
Dal 22 maggio 2021 riaprono, anche nei giorni festivi e prefestivi, gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili.  Attenzione! Queste riaperture riguardano solo le zone gialle.

Sono raccomandate le misure dell’Allegato 11, ovvero:
1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell'orario di apertura.
3. Garanzia di adeguata aerazione naturale e ricambio d'aria.
4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.
5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.
6. Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.
7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

RISTORANTI, BAR, PUB, GELATERIE, PASTICCERIE
Dal 26 aprile 2021 i servizi di ristorazione, svolti da qualsiasi esercizio, sono consentiti al tavolo esclusivamente all'aperto, anche a cena, nel rispetto dei limiti di orario per gli spostamenti (coprifuoco), e dei protocolli e linee guida specifiche per il settore (distanziamenti, mascherine, misure igieniche, etc.).  Il Ministero dell'interno ha anche specificato che per i bar e gli altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande il consumo al banco è possibile, fino al 31 maggio, solo se lo stesso è all'aperto (Circolare n.15350 del 24/4/2021).
Dal 1 giugno 2021 poi le suddette attività  potranno  svolgersi anche al chiuso nel rispetto dei limiti per gli spostamenti (coprifuoco).
Si ricorda che il Dpcm ancora in vigore prevede che il servizio al tavolo sia consentito per un massimo di quattro persone, salvo che siano tutte conviventi. Solo per le zone bianche il Min. Salute ha previsto un limite ai commensali, per il consumo al chiuso fino al 21 giugno 2021, di massimo sei persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi. Nessun limite, in zona bianca, per il consumo all'aperto (ordinanza 4/6/2021).

Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.
Attenzione! Questa disposizione vale SOLO per le zone gialle che sono quelle regolate dalle disposizioni valide su tutto il territorio nazionale esposte in questa scheda. Per le zone arancioni e rosse si vedano le regole più restrittive nelle apposite sezioni (vedi sotto).

Resta inoltre sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i bar e per chi commercia bevande come attività prevalente l'asporto e' consentito esclusivamente fino alle ore 18.

Le attività suddette restano consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; Ciò, in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10.

Continuano a essere consentite le attivita' delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di cui al periodo precedente.
E' fatto obbligo per gli esercenti di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.
Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

SERVIZI ALLA PERSONA (parrucchieri, barbieri, estetisti, lavanderie, pompe funebri, etc.)
Le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10.

SERVIZI BANCARI FINANZIARI ASSICURATIVI
Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonchè l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

MISURE PER SERVIZI di TRASPORTO PUBBLICO
A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50%. Questo coefficiente sostituisce quelli diversi previsti nei protocolli e linee guida vigenti;
Il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti.
Per le medesime finalità il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,può disporre con deccreto, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da COVID-19, riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonché ai vettori e agli armatori.
Trasporto pubblico di linea, protocolli da seguire
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, le attività di trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne, sono espletate, anche sulla base di quanto previsto nel "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID- 19 nel settore del trasporto e della logistica" di settore sottoscritto il 20 marzo 2020 che si trova all'allegato 14, nonché delle "Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19" che si trovano nell’allegato 15. Per le linee guida per il trasporto scolastico dedicato si veda l'Allegato 16.

LAVORO/ATTIVITÀ PROFESSIONALI
Per le attività professionali è raccomandato che:
a) siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Sull'intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 12, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all'allegato 13, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14.

STRUTTURE RICETTIVE (alberghi, hotel, etc.)
Le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10, tenuto conto delle diverse tipologie di strutture ricettive.
I protocolli o linee guida delle regioni riguardano in ogni caso:
1) le modalità di accesso, ricevimento, assistenza agli ospiti;
2) le modalità di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le specifiche prescrizioni adottate per le attività di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione;
3) le misure igienico-sanitarie per le camere e gli ambienti comuni;
4) l'accesso dei fornitori esterni;
5) le modalità di svolgimento delle attività ludiche e sportive;
6) lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione dei clienti;
7) le modalità di informazione agli ospiti e agli operatori circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire all'interno delle strutture ricettive e negli eventuali spazi all'aperto di pertinenza.

SCUOLE GUIDA ED ESAMI
Sono consentiti i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole, i corsi per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo svolti dalle stesse autoscuole e da altri enti di formazione, nonché i corsi di formazione e i corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Per quanto riguarda le prove pratiche di guida (esami) può scattare la sospensione, con decreto ministeriale, nel caso di particolare aggravamento della situazione epidemiologica, con proroga dei termini previsti dal Cds (art.121 e 122) in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove.

MISURE PARTICOLARI PER LE ZONE ARANCIONI
Il Ministero della salute può inserire le Regioni italiane nella cosiddetta “zona arancione” in determinati casi con proprie ordinanze emesse a cadenza settimanale.
Le misure particolari si applicano dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle ordinanze. Per i settori non coinvolti dalle misure particolari, come già detto, si applicano le regole valide per tutto il territorio nazionale (zona gialla).
QUi per vedere l'attuale collocazione delle regioni italiane 

Queste le misure particolari:
Spostamenti tra Regioni
E vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del Dpcm. Attenzione! Dal 26 aprile 2021 gli spostamenti tra Regioni nelle zone arancione e rossa sono consentiti, oltre che per i suddetti motivi, anche ai soggetti muniti delle certificazioni verdi Covid-19. Si tratta di certificazioni che dovranno attestare un tampone negativo nelle ultime 48 ore, l'avvenuta vaccinazione o la guarigione da Covid. Maggiori dettagli sono attesi.
Spostamenti tra Comuni
E' vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessita' o per svolgere attivita' o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune. Sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
Per quanto riguarda gli spostamenti verso altre abitazioni, dal 26 aprile al 15 giugno 2021 è consentito, all'interno dell'ambito comunale, lo spostamento in altra abitazione rispetto alla propria, una volta al giorno, per quattro persone ulteriori rispetto a quelle che già lì convivono, oltre ai minorenni sui quai tali persone esercitano responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti, conviventi.
Servizi di ristorazione
Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i bar e per chi commercia bevande come attività prevalente l'asporto e' consentito esclusivamente fino alle ore 18.
Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
Mostre, musei, cinema, teatri
Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemica.
Sospesi anche gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, da concerto, cinematografiche, live club e altri locali o spazi anche all’aperto.
Scuole e università
Riguardo alle scuole fanno fede le regole generali (vedi sopra) con la particolarità che per le scuole superiori l'attività in presenza deve essere garantita almeno al 70% degli studenti fino al 100%. Le attività delle università sono svolte prioritariamente in presenza, come gli esami e le prove e sedute di laurea, secondo i piani di organizzazione predisposte nel rispetto delle relative linee guida.
Eventi sportivi
Per quanto riguarda gli eventi sportivi valgono le sospensioni previste dalle regole generali  (vedi sopra), e si precisa che le “aperture” previste dal 1 giugno 2021 riguardano solo le zone gialle.
Circoli sportivi, piscine, palestre, sport di contatto
Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori; l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dagli enti preposti. Sono consentite le attività dei centri di riabilitazione, nonché quelle dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell’efficienza operativa in uso al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.
Attenzione! Le riaperture progressive in questo ambito sono riservate alle zone gialle (vedi sopra).
Fiere, convegni
Per le fiere e i convegni rimangono valide le sospensioni previste dalle regole generali del Dpcm (vedi sopra). Le progressive aperture, infatti, sono riservate alle zone gialle.
Centri termali, parchi tematici e di divertimento
Per i centri termali e per i parchi tematici e di divertimento rimangono valide le sospensioni previste dalle regole generali del Dpcm (vedi sopra). Le aperture previste dal 1 luglio, infatti, sono riservate alle zone gialle.

MISURE PARTICOLARI PER LE ZONE ROSSE
l Ministero della salute può inserire le Regioni italiane nella cosiddetta “zona rossa” in determinati casi con proprie ordinanze emesse a cadenza settimanale. Le misure particolari si applicano dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle ordinanze. Per i settori non coinvolti dalle misure particolari, come già detto, si applicano le regole valide per tutto il territorio nazionale (zona gialla).
QUI per vedere l'attuale collocazione delle regioni italiane

Queste le misure particolari:
Spostamenti

E' vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, nonche' all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita' ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa e' consentita. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori e' consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti dal DPCM.
Attenzione! Dal 26 aprile 2021 gli spostamenti tra Regioni nelle zone arancione e rossa sono consentiti, oltre che per i suddetti motivi, anche ai soggetti muniti delle certificazioni verdi Covid-19. Si tratta di certificazioni che dovranno attestare un tampone negativo nelle ultime 48 ore, l'avvenuta vaccinazione o la guarigione da Covid. Maggiori dettagli sono attesi.
Attività commerciali
Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23 (vedi sotto), sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi (esercizi commerciali all’interno dei centri commerciali con esclusione di farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole). Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.
Ecco l'elenco delle attività che possono restare aperte (Allegato 23): 
• Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari)
• Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
• Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
• Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione
• Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
• Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
• Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura e per il giardinaggio
• Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
• Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
• Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati
• Commercio al dettaglio di biancheria personale
• Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati
• Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori
• Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)
• Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
• Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
• Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
• Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
• Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
• Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati
• Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono
• Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
Servizi di ristorazione
Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i bar e per chi commercia bevande come attività prevalente l'asporto e' consentito esclusivamente fino alle ore 18.
Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
Attività motoria e sportiva individuale 
E' consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale.
Attività sportive
Sono sospese tutte le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali. Sospese, anche se svolte nei centri sportivi all'aperto, l'attività sportiva di base, l'attività motoria in genere e gli sport di contatto (sia come attività sportiva dilettantistica di base sia come scuola e attività formativa di avviamento); sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.
Attenzione! Le riaperture progressive in questo ambito sono riservate alle zone gialle (vedi sopra).
Scuole e università
A differenza del periodo precedente, dal 26 aprile e fino alla conclusione dell'anno scolastico 2020/2021 anche nelle zone rosse agli studenti delle scuole superiori deve essere garantita l'attività didattica in presenza per almeno il 50% fino ad un massimo del 75%. Tutti gli altri gradi scolastici svolgono le attività integralmente in presenza.
Per le università i piani organizzativi decisi nel rispetto delle relative linee guida possono prevedere lo svolgimento in presenza delle attività universitarie per gli studenti del primo anno. Gli esami si svolgono in presenza come le prove e le sedute di laurea.
Servizi alla persona
Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona diverse da quelle individuate nell’allegato 24 (che sono quindi consentite: lavanderie, tintorie, servizi di pompe funebri e attività connesse).
Esami di guida
Sono temporaneamente sospese le prove di verifica delle capacita' e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di categoria B, B96 e BE, con conseguente proroga dei termini previsti dal Cds (codice della strada) in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere dette prove, per un periodo pari a quello di efficacia dell'ordinanza del Ministero della salute che ha inserito il territorio in zona rossa.
Musei, mostre, teatri, cinema
Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemica. Sospesi anche gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, da concerto, cinematografiche, live club e in altri locali o spazi anche all’aperto.
Eventi sportivi
Per quanto riguarda gli eventi sportivi valgono le sospensioni previste dalle regole generali del Dpcm (vedi sopra), e si precisa che le aperture dal 1 giugno 2021 riguardano solo le zone gialle.
Fiere, convegni
Anche per le fiere e i convegni rimangono valide le sospensioni previste dalle regole generali del Dpcm (vedi sopra). Le progressive aperture, infatti, sono riservate alle zone gialle.
Centri termali, parchi tematici e di divertimento
Per i centri termali e per i parchi tematici e di divertimento rimangono valide le sospensioni previste dalle regole generali del Dpcm (vedi sopra). Le aperture previste dal 1 luglio, infatti, sono riservate alle zone gialle.

MISURE PARTICOLARI PER LE ZONE BIANCHE
Il Ministero della salute può inserire le Regioni italiane nella cosiddetta “zona bianca” dello “scenario tipo 1”, con un livello di rischio BASSO e un’incidenza settimanale dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti (o superiore ma con basso tasso di occupazione dei posti letto negli ospedali.
In queste zone cessano di applicarsi le misure di limitazione agli spostamenti (compreso il coprifuoco) e di sospensione e divieto di esercizio delle varie attività ma continuano a valere le misure anti contagio (distanziamenti, uso di mascherine, etc.) nonché i protocolli e le linee guida allegati al DPCM per i vari settori di riferimento (negozi, varie attività, etc.). Restano comunque sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all’aperto, comprese le fiere e i congressi, le attività nelle sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all’aperto e al chiuso, e la partecipazione di pubblico agli eventi e competizioni sportive. Ovviamente valgono, in questi ambiti, le "riaperture" previste per le zone gialle con gli ultimi decreti legge (vedi schema riaperture ad inizio scheda). Per quanto riguarda i servizi di ristorazione (bar, ristoranti) il Min.salute ha previsto anche per la zona bianca un limite riguardo al numero dei commensali al chiuso, fino al 21 giugno 2021, di sei persone per tavolo salvo che siano tutte conviventi. Nessun limite per il consumo all'aperto (ordinanza 4/6/2021).
Altra novità dal 28 giugno, per le zone bianche, la cessazione dell'obbligo di indossare le mascherine negli spazi all'aperto, fatta eccezione per le situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o in caso di assembramenti o affollamenti, per gli spazi all'aperto delle strutture sanitarie, nonche' in presenza di soggetti con conosciuta connotazione di alterata funzionalita' del sistema immunitario.
QUI per vedere l'attuale collocazione delle regioni italiane.

ULTERIORI DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA DISABILITA’
Le attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all'interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità, qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario vengono riattivate secondo piani territoriali, adottati dalle Regioni, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori.
Le persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con necessità di supporto, possono ridurre il distanziamento sociale con i propri accompagnatori o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi titolo, al di sotto della distanza prevista.

SANZIONI E CONTROLLI
Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale (inosservanza dei provvedimenti dell’autorità, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206) , le violazioni delle disposizioni del Dl 33/2020, del DPCM oggetto di questa scheda e delle ordinanze che si riferissero al Dl 33, sono punite con la sanzione amministrativa prevista dal Dl 19/2020 variabile da 400 a 3.000 euro. Se la violazione è commessa nell'esercizio di un'attività' di impresa, si applica anche la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività' da 5 a 30 giorni. All’atto dell’accertamento può essere disposta la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per un periodo non superiore a 5 giorni. Per le violazioni commesse riguardo ai divieti di mobilità delle persone positive al virus è applicabile, salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'arresto da 3 mesi a 18 mesi e un’ ammenda da 500 a 5.000 euro.

RIFERIMENTI NORMATIVI E LINK UTILI
- DPCM 2/3/2021
- Dl 52/2021 convertito nella Legge 87/2021 "decreto riaperture"
- Circolare Min.Interno del 24/4/2021

- Ordinanza Min.Salute 22/6/2021 "Cessazione, nelle «zone bianche», dell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all'aperto"

Si vedano anche 
- D.l. 44/2021 convertito nella Legge 76/2021

- Pagina sito Governo sul decreto riaperture
- Sito del Governo sul Coronavirus
- FAQ del Governo sulle misure, divise per zona
 Archivio circolari del Ministero dell’interno

- http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus
- https://www.istruzione.it/coronavirus/index.html
- https://www.regione.toscana.it/-/coronavirus
 
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