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Rottamazione cartelle esattoriali 2000/2016: come accedere
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Scheda Pratica di Rita Sabelli
7 novembre 2016 10:06
 
Attenzione! Per la nuova rottamazione aperta a tutti i ruoli del periodo 2000/2017 si veda la scheda LA CARTELLA ESATTORIALE all'apposita voce. 

Ultimo aggiornamento: 25/03/2017

Dal 5 Novembre è scaricabile dal sito di Equitalia il modulo per accedere alla cosiddetta sanatoria delle cartelle esattoriali, ovvero la possibilità per chi ha una cartella ancora totalmente o parzialmente non pagata di liberarsi del proprio debito versando un importo ridotto in un’unica soluzione o a rate, evitando sanzioni ed interessi di mora e pagando solo la parte capitale (debito iscritto a ruolo), gli interessi legali e i compensi della riscossione.
In una prima fase ciò era possibile solo per le cartelle esattoriali relative a debiti messi a ruolo dal 2000 al 2015, ma dal 2 Dicembre 2016 la platea dei casi coinvolti è stata ampliata non solo aprendo anche al 2016 ma anche includendo altri tipi di atti.
 
Tutto ciò grazie al decreto Legge 193/2016 diventato Legge 225/2016,  che ha disposto l’eliminazione di Equitalia dal prossimo Luglio (2017) sostituita da una sezione dell’Agenzia delle Entrate creata allo scopo che agirà nello stesso ambito e con poteri immutati se non ampliati, ha anche disposto una sorta di rottamazione delle cartelle per cercare di sveltire i processi di smaltimento delle posizioni gestite da Equitalia stessa.
 
Il conteggio esatto di quanto pagare non è a carico del debitore che deve semplicemente inoltrare la richiesta utilizzando il modulo predisposto. Sarà poi Equitalia a comunicare quanto e quando pagare.

Vediamo i dettagli.
Indice scheda.
CHI PUO’ FRUIRNE, ATTI COINVOLTI
CASI ESCLUSI
PROCEDURA
COME SI PAGA
CONSEGUENZE DELL’OTTENIMENTO DEL PAGAMENTO RIDOTTO
MANCATO PAGAMENTO DELLE RATE, CONSEGUENZE
FONTI NORMATIVE
 
CHI PUÒ FRUIRNE, ATTI COINVOLTI
Sono inclusi tutti i carichi affidati agli agenti della riscossione, anche il singolo carico, dal 2000 al 2016 relativi a debiti fiscali e non, compresi quelli per i quali è già iniziato il pagamento. Sono quindi incluse, tipicamente, le cartelle esattoriali emesse a seguito di iscrizione a ruolo.
Per coloro che avessero attiva una rateizzazione la condizione è di essere, e mantenersi, regolare col pagamento delle rate in scadenza dal 1/10 al 31/12/2016. Ovviamente nel momento in cui viene pagato l’importo sanato (prima o unica rata) la vecchia rateizzazione si annulla a partire dalle scadenze successive al 31/12/2016.
Stante questa condizione, sono inclusi quindi anche i contribuenti decaduti da una rateizzazione, o comunque quelli che non hanno pagato tutte le rate.

Le somme già pagate ovviamente non saranno incluse nell’importo oggetto di “sanatoria”, comprese quelle relative agli interessi, sanzioni e spese. Gli interessi di dilazione e le sanzioni già versati, per contro, non sono rimborsabili.
Nel caso particolare in cui l’importo già pagato corrisponda a quello che verrebbe fuori applicando le riduzioni della sanatoria deve comunque chiedere di aderire alla stessa per poter ufficializzare lo “stralcio” del debito.

Sono inclusi nella sanatoria anche gli avvisi di accertamento esecutivi emessi per la riscossione delle imposte dirette (ex art.29 Dl 78/2010) , gli avvisi INPS (ex art.30 Dl 78/2010) e i carichi che rientrano nei procedimenti di esdebitazione (liberazione dai debiti) per il consumatore disciplinati dalla Legge 3/2012.
Per quanto riguarda le multe stradali (sanzioni per violazioni al Cds) la “sanatoria” è applicabile in parte, solo per gli interessi, comprese le maggiorazioni semestrali previste dalla Legge 689/81 (10%).

Per quanto riguarda invece le ingiunzioni fiscali emesse ai sensi del Regio Decreto 639/1910 sono gli enti locali emittenti (Regioni, Province, Comuni, Città Metropolitane) che possono stabilire, entro il 31 Gennaio 2017, il metodo di sanatoria che comporta l’esclusione delle sanzioni, fissando il numero delle rate e la loro scadenza (non oltre il 30/9/2018), le modalità di richiesta del debitore, i termini di presentazione dell’istanza e il termine di invio della risposta con indicazione delle somme da pagare. Entro fine Dicembre 2016 questi enti devono pubblicare il metodo deciso sui propri siti internet.
 
CASI ESCLUSI
Non possono essere oggetto di sanatoria i debiti relativi a:
- Iva all’importazione;
- recupero aiuti di Stato;
- condanne Corte dei Conti;
- provvedimenti e sentenze penali;
- le sanzioni diverse da quelle relative a violazioni di pagamento di tributi, contributi, premi.

 Per quanto riguarda le multe stradali (sanzioni per violazioni al Cds) in realtà la “sanatoria” è applicabile in parte, solo per gli interessi, comprese le maggiorazioni semestrali previste dalla Legge 689/81 (10%).
 
PROCEDURA
Il debitore che voglia fruire di questa sanatoria deve farne richiesta entro il 21 Aprile 2017 (*) utilizzando la modulistica predisposta dall’agente della riscossione Equitalia che può essere inoltrata via PEC (posta elettronica certificata) o presentata presso gli sportelli. Nel caso di invio via PEC occorre allegare copia del documento di identità.
Chi avesse già inviato la richiesta in virtù di quanto disposto dal decreto legge potrà presentare domanda integrativa entro lo stesso termine del 21 Aprile 2017.
 
QUI il modulo
 
Nella richiesta il debitore deve specificare il numero di rate con le quali intende pagare (massimo cinque) e l’eventuale pendenza di giudizi (ricorsi tributari o ordinari) sulle somme oggetto del debito con contestuale rinuncia agli stessi.

Entro il 15 Giugno 2017 (*) l’agente della riscossione/Equitalia comunicherà al debitore l’importo dovuto nonché quello delle singole rate con giorno e mese di scadenza.
Le rate possono essere al massimo 5 di pari ammontare ciascuna, le prime tre nel 2017 -scadenti nei mesi di Luglio, Settembre e Novembre per il 70% del debito- e nelle ultime due nel 2018 -Aprile e Settembre per il restante 30%. Gli interessi sono applicati a partire dal 1/8/2017.

Sul sito di Equitalia e presso gli sportelli dovranno essere date informazioni utili per poter capire se il proprio caso rientra tra quelli “rottamabili”.
A tal fine entro il 28 Febbraio 2017 l’agente della riscossione deve avvisare i debitori riguardo ai carichi per i quali ancora non risulta ancora notificata, alla data del 31 Dicembre 2016, la cartella o l’avviso.
 
COME SI PAGA
Il pagamento delle somme dovute può essere fatto con
- domiciliazione sul c/c bancario (rid) eventualmente indicato sulla dichiarazione;
- con bollettini precompilati che l’agente della riscossione/Equitalia deve allegare alla comunicazione di accettazione, a meno che il richiedente non abbia chiesto di pagare con domiciliazione;
- presso gli sportelli dell’agente della riscossione/Equitalia.
 
CONSEGUENZE DELL’OTTENIMENTO DEL PAGAMENTO RIDOTTO
A seguito della presentazione della richiesta/dichiarazione si sospendono tutte le eventuali azioni esecutive che l’agente della riscossione/Equitalia avesse avviato per quella o quelle cartelle o stesse per avviare.
 
Quindi: niente nuovi fermi amministrativi, pignoramenti, ipoteche. I provvedimenti già iscritti prima della presentazione della richiesta rimangono ma l’agente della riscossione/Equitalia non può proseguire con le procedure esecutive già avviate. Fanno eccezione i casi dove vi sia stato un primo incanto con esito positivo (si parla della vendita coattiva di beni a seguito di pignoramento) , oppure è stata presentata istanza di assegnazione oppure è stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
 
C’è da chiarire che i provvedimenti eventualmente già iscritti perdono comunque di efficacia in modo naturale al momento in cui il debito viene pagato.
 
Per contro sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei debiti per i quali la richiesta è stata presentata, che ripartono in caso di mancato pagamento dell’importo oggetto della sanatoria.

Per i carichi con rateizzazioni già attive la presentazione della domanda sospende l’obbligo di pagamento delle rate successive al 31/12/2016, almeno fino al pagamento delle somme “sanate”, prima o unica rata.

MANCATO PAGAMENTO DELLE RATE, CONSEGUENZE
Attenzione al puntuale pagamento del dovuto e/o delle singole rate perché in caso di insufficiente o tardivo versamento decade la sanatoria e tutto torna come prima, con l’unica differenza che le cifre eventualmente già versate diventano semplicemente “acconti” del dovuto, e per il residuo non è più possibile accedere nemmeno alla rateizzazione “standard” delle cartelle esattoriali.
In tal caso l’agente della riscossione/Equitalia può attivare o proseguire le attività di riscossione coattiva.
Nota: l’impedimento suddetto -di non poter più accedere alla rateizzazione “standard”- non si applica a tutti i carichi mai rateizzati per i quali la domanda di “sanatoria” è stata presentata entro 60 giorni dalla notifica dell’atto (cartella, avviso).

Una circolare dell'Agenzia delle entrate (n.2/e dell'8/3/2017) precisa che per coloro che prima della richiesta della rottamazione avevano una rateizzazione attiva (già al 24/10/2016) i pagamenti relativi alle rate successive al 31/12/2016 sono sospesi fino a Luglio 2017. A tale data, se il debitore ha effettuato regolarmente il pagamento della unica o prima rata della rottamazione, vi sarà la revoca automatica della precedente rateizzazione; in caso contrario, come già detto, non sarà possibile ottenere una nuova rateizzazione ma si potranno riprendere i pagamenti della rateizzazione attiva in precedenza (in essere al 24/10/2016), rateizzazione che in questo caso non è revocata.
Ciò non è possibile, invece, se il mancato o insufficiente pagamento riguarda una delle rate diverse dalla prima. 

In ogni caso alla rateizzazione della sanatoria non si applicano le regole di quella “ordinaria” delle cartelle esattoriali (ex art.19 Dpr 602/73).
 
FONTI NORMATIVE
- Dl 193/2016 convertito nella Legge 225/2016 "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili" pubblicato sulla GU del 24/10/2016, art.6 e art.6ter

(*) ambedue le date di scadenza sono frutto di proroghe; la prima, 21 Aprile per la presentazione della domanda, era in prima fase stata fissata al 31/3/2017 prorogata dal Dl 36/2017; la seconda, 15 giugno, è stata prorogata per effetto del cosiddetto decreto sisma, Dl 8/2017.
 
 
 
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