Ultimi aggiornamenti: 26/7/2011 e 8/2/2012
Il 2/9/2010 e' entrato in vigore il decreto del Ministero dell'economia
n. 132 del 21/6/2010 (GU del 18/8/2010) che ha finalmente dato attuazione alla norma che consente di ottenere la sospensione delle rate dei mutui prima casa per le quali si possa dimostrare che non si e' in grado di far fronte.
E' un decreto, attesissimo, arrivato con un ritardo di piu' di due anni. La norma che ne aveva annunciato l'emissione e che aveva introdotto l'agevolazione costituendo un "fondo di solidarieta'", infatti, e' la Finanziaria del 2008 (legge 244/07 art.2 commi dal 475 al 480).
L'ultima tappa di attuazione di questo beneficio e' stato il decreto del Ministero del tesoro del 14/9/2010 che ha individuato il soggetto gestore del fondo nella CONSAP, fissando il termine reale dal quale e' possibile inoltrare la domanda alla propria banca.
Il fondo di solidarieta' , attivato di fatto nel 2010 con fondi per un biennio via via esauriti, e' stato poi rifinanziato per 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013. Esso si alimenta anche con le sanzioni irrogate alle banche che non rispettano le norme sulla surrogazione dei mutui (D.l.7/2007 art.8).
CHI PUO' CHIEDERE LA SOSPENSIONE DELLE RATE
Puo' presentare domanda alla propria banca il titolare di un mutuo acceso per l'acquisto della casa di abitazione principale (*), posta nel territorio italiano, che sia:
- proprietario dell'immobile oggetto del contratto di mutuo, di categoria diversa da A/1, A/8, e A/9 (rispettivamente abitazioni signorili, ville e castelli) non considerabile "di lusso" (vedi DM 2/8/69);
- intestatario di un mutuo di importo erogato (quindi il debito iniziale) non superiore a 250mila euro, in essere da almeno un anno (per la precisione il decreto dice "in ammortamento da almeno un anno", quindi si puo' intendere che l'anno dev'essere decorso dalla scadenza della prima rata che intacca il capitale);
- con ISEE non superiore a 30mila euro.
E' inoltre necessario che il titolare del mutuo si trovi nella temporanea impossibilita' di pagare le rate alla loro scadenza naturale a causa di almeno uno dei seguenti eventi accaduto dopo la stipula del contratto di mutuo:
- perdita del posto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o termine del contratto di lavoro parasubordinato o assimilato, con assenza di almeno tre mesi di un nuovo rapporto di lavoro;
- morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza di uno dei componenti il nucleo familiare, nel caso in cui questi sia percettore di almeno il 30% del reddito imponibile complessivo del nucleo familiare e sia domiciliato nell'abitazione dell'intestatario del mutuo;
- pagamento di spese mediche o di assistenza domiciliare documentate per un importo non inferiore a 5.000 euro annui;
- spese di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione o di adeguamento funzionale dell'immobile oggetto del mutuo, relative ad opere necessarie ed indifferibili, sostenute per un importo non inferiore a 5.000 euro gravanti direttamente sul nucleo familiare domiciliato nell'abitazione dell'intestatario del mutuo;
- aumento della rata del mutuo (regolato a tasso variabile) derivante da fluttuazioni dei tassi di interesse, di almeno il 25% rispetto alla rata immediatamente precedente se semestrale, e di almeno il 20% rispetto alla rata immediatamente precedente se mensile.
(*) Nota: ricordiamo che per casa di abitazione principale si intende quella dove il proprietario intestatario del mutuo (in questo caso) e i suoi eventuali familiari dimorano abitualmente. Essa di identifica per legge con la casa di residenza anagrafica, e sta al soggetto interessato, eventualmente, dimostrare di aver fissato abitazione principale in un immobile diverso da quello di residenza anagrafica.
LA PROCEDURA DI OTTENIMENTO
I soggetti che si trovano nelle condizioni di poter chiedere la sospensione delle rate possono ottenerla, nel corso dell'esecuzione del contratto, per non piu' di due volte e per un periodo massimo complessivo non superiore a 18 mesi.
Va presentata una domanda alla banca presso la quale e' attivo il mutuo. Vi deve essere indicato il periodo di tempo per il quale viene chiesta la sospensione delle rate e si deve allegare:
- l'attestazione ISEE;
- la documentazione che dimostra l'evento, rientrante tra quelli suddetti, che impedisce il pagamento puntuale della rata del mutuo.
Le domande potranno essere presentate a partire dal 15/11/2010, utilizzando una modulistica approntata dal Ministero che sara' scaricabile,
con tutte le istruzioni di compilazione e dettaglio degli allegati, dal sito appositamente dedicato
www.dt.tesoro.it/fondomutuiprimacasa
Successivamente, per ottenere l'effettiva sospensione, si potrebbe dover aspettare fino a un mese, poiche' la banca deve ottenere un nullaosta dalla societa' che gestisce il fondo, che deve verificarne la disponibilita'. Per questa procedura possono passare fino a 25 giorni (10 gg per l'invio della richiesta da parte della banca e i successivi 15 per l'ottenimento del nullaosta), e poi la banca ha ulteriori 5 giorni di tempo per comunicare all'intestatario del mutuo l'avvenuta sospensione delle rate.
Una volta scaduto il periodo di sospensione l'intestatario del mutuo deve riprendere il pagamento delle rate secondo gli accordi originari, a meno che nel frattempo non sia stata sottoscritta una rinegoziazione.
Ovviamente la durata del contratto e quella delle garanzie risultera' prorogata per un periodo uguale alla sospensione ottenuta. Le rate non pagate perche' sospese, in parole povere, "si spostano" in avanti, allungando il periodo di ammortamento.
Note:
- la sospensione non puo' essere chiesta dopo che sia iniziato l'eventuale procedimento esecutivo inerente le garanzie;
- al termine del periodo di sospensione, una volta ripreso il regolare pagamento delle rate del mutuo, la banca si rivolge alla societa' che gestisce il fondo per ottenere il rimborso dei costi sostenuti (sostanzialmente gli interessi delle rate sospese).
Molte informazioni si trovano anche sul sito della CONSAP:
clicca qui
UNA NOTA SULLA SOSPENSIONE DEI MUTUI DEL "PIANO FAMIGLIE" DELL'ABI
Alla sospensione delle rate disciplinata dal DM 21/6/2010, in un certo senso "obbligatoria" per le banche, si affianca una procedura di sospensione gia' esistente, alla quale le banche possono aderire o meno.
Si tratta del cosiddetto "Piano famiglie" firmato dall'ABI con alcune banche ed attivo dal 1/2/2010, grazie al quale e' possibile ottenere la sospensione delle rate per almeno 12 mesi.
Con la soluzione del "Piano famiglie" puo' esser ottenuta la sospensione di mutui fino a 150.000 euro sottoscritti per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dell'abitazione principale, compresi i mutui cartolarizzati.
I soggetti interessati non devono avere un reddito annuo superiore a 40.000 euro e devono dimostrare di aver subito o di subire eventi particolarmente negativi come la perdita del lavoro, l'insorgenza di condizioni di non autosufficienza, l'ingresso in cassa integrazione, la morte del familiare percettore di reddito, etc.
L'accordo, prorogato piu' volte, attuamente prevede che le domande di sospensione possono essere presentate fino al 31/7/2012 a fronte di eventi negativi verificatisi entro il 30/6/2012.
Come gia' detto le banche aderenti possono, soggettivamente, migliorare ed ampliare le condizioni del beneficio.
Le due soluzioni convivono e hanno caratteristiche leggermente diverse. E' da evidenziare tuttavia che la sospensione “obbligatoria” e' preferibile a quella “facoltativa” del Piano Famiglie per il semplice fatto che mentre nel primo caso il costo per interessi è a carico dell'apposito fondo di solidarietà, nel secondo rimane a carico del mutuatario che richiede la sospensione.
Per approfondimenti ed informazioni sul "Piano Famiglie" (anche sulla lista di banche aderenti):
clicca qui
FONTE NORMATIVA
Per il Fondo solidarieta' mutui prima casa:
- Legge Finanziaria del 2008 (legge 244/07) art.2 commi dal 475 al 480;
-
Decreto Ministero dell'economia n. 132 del 21/6/2010 (GU del 18/8/2010);
- Dl 201/2011 convertito nella legge 214/2011, art.13 comma 20 (rifinanziamento fondo per gli anni 2012 e 2013)
Per il Piano Famiglie dell'ABI:
- Accordo quadro ABI/Min.Finanze 25/3/09 (sottoscritto nell'ambito della sottoscrizione degli strumenti finanziari previsiti dall'art.12 DL 185/08, i cosiddetti "Tremonti Bond") e accordo ABI/CNCU 18/12/09 piu' volte prorogato.