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Bonus fiscali sulla casa 2020/2021 (ristrutturazioni al 50%, risparmio energetico al 65%, superbonus 110%, bonus mobili, bonus verde, bonus facciate)
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Scheda Pratica di Rita Sabelli
23 gennaio 2019 11:38
 
Ultimo aggiornamento a cura di Redazione: 14 gennaio 2022 con la Legge di Bilancio 2022

Per il 2022 sono state confermate le detrazioni fiscali sugli interventi edilizi, sia quella del 65% sugli interventi di riqualificazione energetica -e le altre collegate- sia quella del 50% sulle ristrutturazioni edilizie, come anche il BONUS MOBILI il BONUS VERDE e il BONUS FACCIATE.
La detrazione del 110% introdotta nel corso del 2020 dal decreto rilancio è stata prorogata fino a dicembre 2024.

Indice scheda
DETRAZIONE 50% SULLE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE, BONUS MOBILI E BONUS VERDE
DETRAZIONE 65% SUGLI INTERVENTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO (ECOBONUS)
DETRAZIONE 60% RIFACIMENTO FACCIATE (BONUS FACCIATE)
DETRAZIONE 110% (SUPERBONUS)

DETRAZIONE 50% SULLE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE, BONUS MOBILI E BONUS VERDE
Il cosiddetto decreto "salva Italia" del Governo Monti (Dl 201/2011 convertito nella legge 214/2011), ha reso definitiva, trasferendola del testo unico delle imposte dirette, la detrazione del 36% sugli interventi edilizi (chiamata anche "bonus ristrutturazioni"), ovvero la possibilità di detrarre dalle tasse, in sede di dichiarazione dei redditi, una parte delle spese sostenute durante l'anno per la ristrutturazione della casa.

Ulteriori norme hanno via via prorogato la detrazione modificandone la percentuale, che e' passata dal 36% al 50% dal 26/6/2012, con nuovo tetto di spesa a 96.000 euro, ed e' poi rimasta tale fino alla fine del 2013 e confermata nella stessa misura (50%) per gli anni successivi e fino a tutto il 2024 dalle Leggi di Stabilita'/Bilancio che si sono succedute.

Per quanto riguarda i lavori per l’adozione di misure antisismiche la percentuale di detrazione torna al 50% dal 2017 anche per gli edifici posti nelle zone ad alta pericolosità sismica, ma per contro si allungano i tempi di fruizione (fino a tutto il 2021) e dimezzano le rate applicabili (cinque anziché dieci). La percentuale di detrazione inoltre aumenta fino all’80% se dai lavori deriva una riduzione del rischio sismico, per arrivare addirittura fino all’85% per gli interventi su parti comuni di edifici condominiali.

Prorogata fino al 2024 anche la detrazione fiscale sulle spese per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, con alcune restrizioni ed anche la detrazione del 36% per gli interventi di sistemazione a verde di aree scoperte, giardini, pertinenze e parti condominiali, il cosiddetto BONUS VERDE.

Per dettagli si veda la scheda RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE: LE REGOLE PER LA DETRAZIONE DEL 50%

DETRAZIONE 65% SUGLI INTERVENTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO (ECOBONUS)
Introdotta nel 2007 come possibilità di detrarre dalle tasse le spese relative ad interventi di risparmio energetico, in fase iniziale nella misura del 55% per poi arrivare al 65% delle stesse, è stata via via prorogata dalle varie Leggi Finanziarie/di Stabilità fino all'ultima che l'ha confermata per tutto il 2022 e fino al 2024.
Dal 2018 sono state differenziate le detrazioni in casi particolari, come per le caldaie, privilegiando quelle più efficienti a livello di risparmio energetico. Attive fino al 2021 le detrazioni per i lavori su parti comuni condominiali del 70 e 75%, per arrivare all’80% se ricadenti nelle zone sismiche.

Per dettagli si veda la scheda DETRAZIONE FISCALE DEL 65% SU INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO: LE REGOLE

DETRAZIONE 60% RIFACIMENTO FACCIATE (BONUS FACCIATE)
Per le spese sostenute nell'anno 2022 relative agli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna di edifici -inclusi i lavori di sola pulitura o tinteggiatura- spetta una detrazione dall’imposta lorda del 60% (negli anni precedenti era del 90%).

Sono ammessi gli interventi:
- di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;
- sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio;
- su balconi, ornamenti o fregi, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura.

Non vi è, per questa detrazione, un tetto massimo di spesa. La detrazione va ripartita in dieci quote annuali costanti di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Possono fruirne il proprietario o nudo proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull'immobile (usufrutto, uso, abitazione o superficie) oppure il detentore dell'immobile in base ad un contratto di locazione o di comodato regolarmente registrato, col consenso del proprietario. Per individuare le spese oggetto di detrazione si usa il criterio di cassa, come per tutte le detrazioni fiscali sugli immobili. Conta, quindi, la data dei bonifici (effettuati con le modalità previste dalla legge per fruire delle detrazioni).

Se i lavori di rifacimento, non di sola pulitura o tinteggiatura, riguardano interventi influenti dal punto di vista termico o se interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente complessiva dell’edificio, per fruire della detrazione occorre siano soddisfatti i requisiti del DM 26/6/2015 e del DM 11/3/2008 per quanto riguarda i valori di trasmittanza termica.

Informazioni dettagliate si trovano sul sito dell'Agenzia delle entrate e sulla GUIDA FISCALE aggiornata a Febbraio 2020

Fonte normativa:
- Legge di Bilancio 2020 (legge 160/2019) art.1 commi da 219 a 224
- Legge di Bilancio 2021 (legge 178/2020) art.1 comma 59
- Circolare Agenzia delle entrate n. 2 del 14 febbraio 2020 con chiarimenti e dettagli
- Agenzia delle entrate, risposte a quesiti del 12/6/2020 

DETRAZIONE 110% (SUPERBONUS)
Prevista dal decreto rilancio 2020, è una agevolazione che alza al 110% l'aliquota di detrazione delle spese sostenute per alcuni interventi di risparmio energetico e antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle strutture di ricarica dei veicoli elettrici negli edifici.
E' una detrazione quindi che si aggiunge a quelle già esistenti in ambito riqualificazione energetica e di riduzione di rischio sismico, i cosiddetti ECOBONUS e SISMABONUS.

INTERVENTI AGEVOLATI
Nell'ambito Ecobonus – Efficienza energetica 
A) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo (cappotto termico). Sono comprese gli interventi di coibentazione del tetto.
L'ammontare complessivo delle spese su cui è possibile applicare la detrazione non deve superare:
50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate in edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno.
40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari.
30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
B) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione. La detrazione e' riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.
L'ammontare complessivo delle spese su cui è possibile applicare la detrazione non deve superare:
20.000 euro moltiplicati per il numero delle unita' immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti fino a otto unita' immobiliari.
15.000 euro                        moltiplicati per il numero delle unita' immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da piu' di otto unita' immobiliari.
C) interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unita' immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o piu' accessi autonomi dall'esterno, per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione. La detrazione e' riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.
L'ammontare complessivo delle spese su cui è possibile applicare la detrazione non deve superare i 30.000 euro.
D) Nell'ambito Sismabonus - Misure antisismiche  sono inclusi gli interventi di adozione di misure antisismiche agevolati dalla detrazione fiscale per interventi di ristrutturazione edilizia (detrazione al 50%, art.16 Dl 63/2013, vedi altro settore di questa scheda)
 
INTERVENTI AGGIUNTIVI
La detrazione è applicabile anche alle spese per ulteriori interventi, eseguiti insieme ad almeno uno di quelli principali elencati sopra, che sono:
- interventi di efficientamento energetico;
- installazione di impianti fotovoltaici e di sistemi di accumulo integrati;
- installazione di infrastrutture per la carica dei veicoli elettrici. Per questi interventi la legge di Bilancio 2022 ha fissato dei limiti di spesa (si veda la GUIDA dell'Agenzia aggiornata, vedi sotto);
- eliminazione delle barriere architettoniche anche se effettuate a favore di soggetti ultrasessantacinquenni.

Nota: per dettagli e caratteristiche tecniche di ciascun intervento si veda la GUIDA dell'Agenzia delle entrate aggiornata al Febbraio 2021

SOGGETTI CHE POSSONO FRUIRE DELLA DETRAZIONE
Possono usufruire della detrazione:
- i condomini;
- le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà;
- le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attivita' di impresa, arti e professioni, per interventi su unita' immobiliari;
- gli istituti autonomi case popolari (IACP) nonche' dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di societa' che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" per interventi realizzati su immobili, di loro proprieta' ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
- le cooperative di abitazione a proprieta' indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
- le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (d.lgs.60/1997), le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 266/1991, e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano (legge 383/2000)
- le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito dal d.lgs.242/1999, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Deve trattarsi ovviamente del soggetto che possiede o detiene l'immobile in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se precedente. Può essere il proprietario, il nudo proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie) o il detentore sulla base di un contratto di affitto o di comodato, regolarmente registrato, in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario e dei familiari.

APPLICAZIONE, ADEMPIMENTI
L'applicazione della detrazione riguarda le spese sostenute nel periodo fino al 31 dicembre 2024 (scadenza prorogata dalla Legge di Bilancio 2022).
La detrazione si applica in sede di dichiarazione dei redditi, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell'imposta annua dovuta. Per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022 le quote di ripartizione sono quattro.
Per gli adempimenti, la certificazione e documentazione necessaria si veda la GUIDA dell'Agenzia delle entrate.

Nota: nei seguenti casi particolari la detrazione è stata prorogata oltre il periodo suddetto:
- per gli IACP (istituti autonomi case popolari) il bonus è prorogato fino al 31 dicembre 2022 con ripartizione in quattro quote annuali per la parte di spesa sostenuta nel 2022.
- in caso di avanzato stato dei lavori (almeno il 60% dell'intervento complessivo). Se raggiunto entro Giugno 2022 dai condomini, il bonus spetta anche per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022. Se viene raggiunto dagli IACP entro il dicembre 2022, il bonus spetta anche per le spese sostenuto fino al 30 giugno 2023.
L'efficacia di queste proroghe è condizionata alla definitiva approvazione da parte del Consiglio dell'Unione europea.

OPZIONE DI CESSIONE DEL CREDITO
Esiste la possibilità per i beneficiari di optare, al posto della detrazione, per
- un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito.
- la cessione del credito a favore di vari soggetti (fornitori dei beni e servizi, persone fisiche, istituti di credito, intermediari finanziari).

Per dettagli operativi su queste due alternative si veda la GUIDA dell'Agenzia delle entrate aggiornata al Febbraio 2021.

APPROFONDIMENTI/CHIARIMENTI
Per ogni approfondimento e chiarimento, anche e soprattutto su casi particolari, si deve fare riferimento all'Agenzia delle entrate o ad un commercialista.
Informazioni si trovano anche:
- sul sito del Governo, con possibilità di inoltrare domande 
- sulla GUIDA dell'agenzia che contiene tutti i dettagli tecnici (aggiornata al Febbraio 2021)
- sul sito dell'Agenzia delle entrate. 

RIFERIMENTI NORMATIVI
- Dl 34/2020 (decreto rilancio), art.119 e 121
- Legge di Bilancio 2021 (legge 178/2020) art.1 commi 66/68
- Legge di Bilancio 2022 (legge 34/2021) art. 1 commi 37/38/39/42/43
 
 
 
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