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Detrazione fiscale del 65% su interventi di risparmio energetico: le regole
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Scheda Pratica di Rita Sabelli
29 gennaio 2016 10:49
 
Ultimo aggiornamento a cura di Redazione: 14/1/2022 con Legge di Bilancio 2022

Introdotta nel 2007 come possibilità di detrarre dalle tasse le spese relative ad interventi di risparmio energetico, in fase iniziale nella misura del 55% per poi arrivare al 65% delle stesse, è stata via via prorogata dalle varie Leggi Finanziarie/di Stabilità fino all'ultima che l'ha confermata per tutto il 2022 e fino al 31 dicembre 2024.
Dal 2018 sono state differenziate le detrazioni in casi particolari, come per le caldaie, privilegiando quelle più efficienti a livello di risparmio energetico. Attive fino al 2024 le detrazioni per i lavori su parti comuni condominiali del 70 e 75%, per arrivare all’80% se ricadenti nelle zone sismiche.

Indice scheda
SPESE COINVOLTE
COME USUFRUIRNE
NOTE IMPORTANTI
LO SCONTO ALTERNATIVO
RIFERIMENTI NORMATIVI
LINK UTILI

SPESE COINVOLTE
La detrazione, applicabile in sede di dichiarazione dei redditi sull'irpef lorda dovuta, riguarda:
1) SPESE DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI EDIFICI ESISTENTI
sostenute entro il 31/12/2024, documentate, per interventi che consentano un risparmio energetico annuale -sull'energia primaria per il riscaldamento- di almeno il 20% rispetto ai valori di legge (vedi allegato A del DM 11/3/08 riportato tra i link utili).
Quota di detrazione dall'imposta lorda: 65% degli importi rimasti a carico del contribuente.
Importo massimo detraibile: 100.000 euro, ripartito in dieci quote annuali di pari importo.
(in applicazione dal 6 Giugno 2013)

2) SPESE PER MIGLIORAMENTO TERMICO DI PARETI, TETTI, PAVIMENTI, FINESTRE COMPRENSIVE DI INFISSI
sostenute entro il 31/12/2024, documentate, relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unita' immobiliari, consistenti nella coibentazione (isolamento termico). Vi rientrano anche interventi di sostituzione di portoni di ingresso, a condizione che si tratti di serramenti che delimitano l'involucro dell'edificio verso l'esterno o verso locali non riscaldati.
La condizione per usufruire del beneficio e' che siano rispettati i "requisiti di trasmittanza termica U" , che dipendono dalla zona climatica del comune e dal tipo di struttura (vedi allegato B del DM 11/3/08).
Quota di detrazione dall'imposta lorda: 65% degli importi rimasti a carico del contribuente.
Importo massimo detraibile: 60.000 euro, ripartito in dieci quote annuali di pari importo.
(in applicazione dal 6 Giugno 2013)

3) SPESE PER INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA PER USI DOMESTICI ED INDUSTRIALI
sostenute entro il 31/12/2024 e documentate. Sono comprese anche le spese per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e universita'.
Quota di detrazione dall'imposta lorda: 65% degli importi rimasti a carico del contribuente.
Importo massimo detraibile: 60.000 euro, ripartito in dieci quote annuali di pari importo.
(in applicazione dal 6 Giugno 2013)

4) SPESE PER LA SOSTITUZIONE DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE CON
- IMPIANTI DOTATI DI CALDAIE A CONDENSAZIONE oppure
- POMPE DI CALORE AD ALTA EFFICIENZA e IMPIANTI GEOTERMICI A BASSA ENTALPIA
sostenute entro il 31/12/2024 e documentate. Sono comprese le spese di messa a punto del sistema di distribuzione.
Quota di detrazione dall'imposta lorda: 65% degli importi rimasti a carico del contribuente.
Importo massimo detraibile: 30.000 euro, ripartito in dieci quote annuali di pari importo.
(in applicazione dal 6 Giugno 2013)
Attenzione! Nel suddetto ambito, che riguarda la sostituzione integrale o parziale di impianti esistenti, è compresa anche la trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianti di climatizzazione invernale centralizzati con contabilizzazione del calore oppure la trasformazione dell'impianto centralizzato in modo da rendere applicabile la contabilizzazione del calore. E' esclusa invece la semplice trasformazione dell’impianto di climatizzazione invernale da centralizzato a individuale o autonomo (vedi Guida Ag.entrate linkata più avanti).

5) SPESE PER LA SOSTITUZIONE DI SCALDAACQUA TRADIZIONALI CON SCALDAACQUA A POMPA DI CALORE DEDICATI ALLA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA, sostenute entro il 31/12/2024, documentate.
Quota di detrazione dall'imposta lorda: 65% degli importi rimasti a carico del contribuente.
Importo massimo detraibile: 30.000 euro, ripartito in dieci quote annuali di pari importo.
(in applicazione dal 6 Giugno 2013)

6) SPESE DI ACQUISTO E MESSA IN OPERA DI SCHERMATURE SOLARI, sostenute entro il 31/12/2021, rientranti nelle categorie di cui all’allegato M del D.lgs.311/2006, quindi tende esterne, chiusure oscuranti, dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate.
Quota di detrazione dall'imposta lorda: 65%
Importo massimo detraibile: 60.000 euro, ripartito in dieci quote annuali di pari importo.
(in applicazione dal 1/1/2015)

7) SPESE DI ACQUISTO E POSA IN OPERA DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE  con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, sostenute entro il 31/12/2024:
Quota di detrazione dall’imposta lorda: 50%
Importo massimo detraibile: 30.000 euro, ripartito in dieci quote annuali di pari importo.
(in applicazione dal 1 Gennaio 2015)

8) SPESE DI ACQUISTO E POSA IN OPERA DI MICRO-COGENERATORI (impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore da fonti diverse, generalmente gas naturale) IN SOSTITUZIONE DI IMPIANTI ESISTENTI, sostenute nel 2022-2024.
Quota di detrazione dall'imposta lorda: 65%
Importo massimo detraibile: 100.000 euro, ripartito in dieci quote annuali di pari importo.
La condizione per fruire di questa detrazione è che gli interventi devono condurre ad un risparmio di energia primaria (PES, si veda allegato III DM 4/8/2011).
(in applicazione dal 1 Gennaio 2018)

9) SPESE PER INTERVENTI DI:
- acquisto e posa in opera di finestre, comprensive di infissi
- di schermature solari
sostenute nel 2021, quota di detrazione dall’imposta lorda: 50%
- di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza pari almeno alla casse A del Regolamento UE 811/2013:
sostenute nel 2022-2024, quota di detrazione dall’imposta lorda: 50%
- di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza pari almeno alla casse A del Regolamento UE 811/2013 e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02 o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute all’acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione:
sostenute nel 2022-2024, quota di detrazione dall’imposta lorda: 65%
(in applicazione dal 1 Gennaio 2018)

10) SPESE PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI PARTI COMUNI DI EDIFICI CONDOMINIALI che interessino l’involucro dell’edificio con incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio stesso.
Quota di detrazione dall’imposta lorda: 70%
Importo massimo spese su cui calcolare la detrazione: 40.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari.
Detrazione da ripartire in dieci quote annuali di pari importo
(in applicazione dal 1/1/2017 al 31/12/2024).

11) SPESE PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI PARTI COMUNI DI EDIFICI CONDOMINIALI finalizzata a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che consegua almeno la “qualità media” di prestazione energetica dell’edificio fissata dal DM 26/6/2015 che fissa le “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici” (certificata dall’APE, vedi sotto).
Quota di detrazione dall’imposta lorda: 75%
Importo massimo spese su cui calcolare la detrazione: 40.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari.
Detrazione da ripartire in dieci quote annuali di pari importo
(in applicazione dal 1/1/2017 al 31/12/2024).

12) SPESE PER INTERVENTI SU PARTI COMUNI DI CONDOMINI RICADENTI NELLE ZONE SISMICHE 1,2 E 3 finalizzati alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, in alternativa alla detrazione di cui sopra del 75% può essere applicata:
Quota di detrazione dall’imposta lorda: 80% - se gli interventi determinano il passaggio ad una classe di rischio inferiore
Quota di detrazione dall’imposta lorda: 85% - se gli interventi determinano il passaggio a DUE classi di rischio inferiori
Importo massimo delle spese su sui calcolare la detrazione: 136.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari
Detrazione da ripartire in dieci quote annuali di pari importo
(in applicazione dal 1/1/2018)

Note:
- per la fruizione delle detrazioni dei punti 10/11/12 i condomini devono munirsi della certificazione APE, (attestazione della prestazione energetica) rilasciata da professionisti abilitati. Si veda per i dettagli questa scheda pratica. Attenzione perché l’ENEA può fare controlli e l’eventuale mancata veridicità dell’APE comporta la decadenza del beneficio.
- possono fruire delle detrazioni anche gli IACP, istituti autonomi per le case popolari, per immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.
- le detrazioni possono essere fruite dai condomini per gli interventi sulle parti comuni a patto che interessino tutte le unità immobiliari, con applicazione dal 6/6/2013 fino al 31/12/2024. Quelle particolari dei punti 10/11/12 sono disciplinate a parte.

COME USUFRUIRNE
I dettagli sono stati stabiliti con decreto del Ministero dell'economia del 19/2/07 modificato piu' volte (dai DM 26/10/2007, DM 7/4/2008 e DM 6/8/2009) e dalla circolare dell'Agenzia delle entrante n.36 del 31/5/07. Nel 2018 dovrebbe arrivare un nuovo decreto che definisce i requisiti tecnici e i massimali di costi specifici per ciascun intervento.
Queste, in breve, le istruzioni che possono essere approfondite leggendo direttamente il decreto, riportato piu' avanti tra i link utili.

Soggetti ammessi alla detrazione
le persone fisiche o giuridiche che sostengono le spese per lavori su edifici esistenti da loro posseduti o detenuti. Tra le persone fisiche sono ammessi, oltre ai proprietari, i titolari di un diritto reale sul bene (usufrutto, etc.), gli inquilini o i comodatari e i condomini nel caso di lavori sulle parti condominiali. Le spese detraibili sono quelle sostenute -e rimaste a proprio carico-. Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari conviventi con il possessore o detentore dell'immobile, che abbiano sostenuto le spese.

Dal 2016 possono fruire della detrazione anche gli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) per lavori eseguiti su edifici di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

Edifici interessati
Le agevolazioni riguardano sia gli edifici residenziali che quelli strumentali, di qualsiasi categoria catastale, anche rurale, a patto che siano "esistenti". Sono quindi esclusi tutti gli edifici di nuova costruzione, ovvero gli interventi effettuati in fase di edificazione. La prova dell'esistenza dell'edificio puo' essere prodotta esibendo l'iscrizione al catasto e/o i pagamenti dell'ICI.
Per quanto riguarda tutti gli interventi agevolabili, inoltre, gli edifici devono essere gia' dotati di impianto di riscaldamento. Unica eccezione e' l'installazione di pannelli solari, per la quale non e' necessario tale requisito. Per le ristrutturazioni che prevedano il frazionamento dell'unita' immobiliare, il beneficio e' compatibile solo con la realizzazione di un impianto termico centralizzato che serva tutte le nuove unita' realizzate. Se invece gli interventi prevedono la demolizione con successiva ricostruzione, le detrazioni sono godibili solo nei casi di "fedele ricostruzione". Sono esclusi, quindi, i lavori di ampliamento.

Gli interventi agevolati
Sono inclusi gli interventi che comportano una riduzione della trasmittanza termica degli elementi opachi costituenti l'involucro dell'edificio e delle finestre, e gli interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda. Sono incluse inoltre le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi nonche' inerenti la redazione degli attestati. Sia il decreto ministeriale che la circolare dell'Agenzia delle entrate sono molto dettagliate nel definire i tipi di interventi per i quali si puo' beneficiare della detrazione.
Utile anche il vademecum dell'ENEA che riporta i requisiti che ogni tipo di intervento deve rispettare, aggiornato al 26/1/2015, e la GUIDA dell'Agenzia delle entrate riportata tra i link utili.

Adempimenti
A) affidarsi ad un tecnico abilitato che attesti la corrispondenza degli interventi ai requisiti previsti dalla legge (con il cosiddetto "certificato di asseverazione"). Questa documentazione puo' essere:
- sostituita dalla dichiarazione del direttore dei lavori sulla conformita' al progetto delle opere realizzate;
- esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici emessa ai sensi della legge 10/91;
B) acquisire tutta la documentazione necessaria, ovvero la copia dell'attestato di certificazione energetica o dell'attestato di qualificazione energetica (a seconda del tipo di intervento) emesso da un tecnico abilitato e la scheda informativa relativa agli interventi realizzati con determinati dati specificati dal decreto ministeriale (nell'allegato E). Dal 15/8/09 la certificazione energetica dell'edificio non e' necessaria in caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi e di installazione di pannelli solari, ovvero le detrazioni gia' viste ai punti 2) e 3);
C) inviare detta documentazione entro 90gg dal termine dei lavori all'ENEA attraverso il sito efficienzaenergetica.acs.enea.it.
(per lavori conclusi nel 2020 il sito di riferimento è https://ecobonus2020.enea.it/index.asp. In casi particolari puo' essere fatto l'invio per raccomandata a/r, sempre all'ENEA;
D) pagare gli interventi tramite bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento (con riferimento alla norma che dispone la detrazione fiscale), il proprio codice fiscale e la partita IVA (o il codice fiscale) del beneficiario. Sul bonifico le poste e le banche applicano dal una ritenuta che dal 1/1/2015 è dell'8% (in precedenza era del 4%). Questa ritenuta e' praticata a titolo di acconto sulle imposte dovute dal beneficiario e non riguarda in alcun modo il soggetto che effettua il bonifico.
E) conservare tutta la documentazione (attestati, fatture, bonifici, etc.) per almeno cinque anni ed esibirla su richiesta dell'amministrazione finanziaria.

Invio comunicazione all'Agenzia delle Entrate
Dal 13/12/2014 non è più in vigore l'obbligo di inviare una comunicazione preventiva all'Agenzia delle entrate nel caso di lavori che si protraggono oltre l'anno di inizio (per esempio da Settembre a Marzo). Si ricorda che a fronte del mancato rispetto di tale obbligo non decadeva la detrazione ma scattavano sanzioni (variabili da euro 258 a euro 2065). L'obbligo vigeva dal 2010 per effetto del Dl 185/2008 (art.29 comma 6), ora abrogato dal D.lgs.175/2014.

Verifiche dell’ENEA
L’Enea -agenzia nazionale per le nuove tecnologie- può fare verifiche sia sulle attestazioni APE riguardanti alcuni tipi di interventi edilizi condominiali, sia in generale su tutte le agevolazioni fiscali che riguardano il risparmio energetico. In caso di verifica viene ovviamente avvisato il soggetto beneficiario coinvolto che ha trenta giorni di tempo per inviare la documentazione necessaria. Il riferimento normativo è il DM 11/5/2018 pubblicato sulla GU 11/9/2018 che segue la disposizione introdotta nel Dl 63/2013 art.14 comma 2quinquies dalla legge di bilancio 2018 (legge 205/2017).

NOTE IMPORTANTI
Criterio di cassa
La detrazione si applica in sede di denuncia dei redditi sull'imposta (irpef) lorda, relativamente alle spese effettuate nell'anno di denuncia. Indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono, per l’applicazione della detrazione da parte delle persone fisiche si fa infatti riferimento alla data di effettivo pagamento (criterio di cassa). Quindi se l'intervento viene eseguito in parte nell'anno precedente o successivo a quello del pagamento, la detrazione può essere applicata solo in riferimento all'anno di pagamento.
Decesso dell'avente diritto
In caso di decesso dell'avente diritto la fruizione del beneficio si trasmette per intero esclusivamente all'erede che conserva la detenzione dell'immobile.
Trasferimento dell'immobile oggetto di intervento
La variazione del possesso dell'immobile comporta il trasferimento delle quote di detrazione residue in capo al nuovo titolare. Tale traslazione riguarda, in particolare, i casi di vendita o donazione della proprieta' o di un diritto reale (usufrutto, etc.). I benefici rimangono invece in capo al conduttore (inquilino) o al comodatario quando questi abbiamo sostenuto le spese di ristrutturazione anche nei casi in cui cessi nel frattempo il contratto di affitto o di comodato.
Cumulabilita' delle detrazioni
Le suddette detrazioni non sono cumulabili con quelle previste da altre disposizioni di legge, come per esempio la detrazione del 50% (ex 36%) per le ristrutturazioni edilizie da tempo in vigore. Dato che le opere agevolate del 65% rientrano tra quelle per le quali e' usufruibile la detrazione del 50%, e' ovvio che va fatta una scelta tra le due soluzioni. L'Agenzia delle entrate ha anche chiarito, con Risoluzione 3/2010, che la detrazione sugli interventi di risparmio energetico NON e' cumulabile -dal 1/1/2009- nemmeno con contributi comunitari, regionali o locali (province e comuni).
Iva applicabile
Non essendo state emanate particolari norme relative all'Iva applicabile sulle operazioni di riqualificazione energetica, il regime da utilizzare e' quello relativo alle opere di recupero del patrimonio immobiliare (manutenzione, ristrutturazione, etc.). In particolare c'e' da tener conto che e' stata prorogata definitivamente l'Iva ridotta al 10% sugli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria realizzati su immobili residenziali. Da precisare anche che per usufruire della detrazione non e' essenziale che sulla fattura vi sia divisione tra costo della mano d'opera e altri costi.
L'iva 10% definitiva e' dovuta alla Finanziaria 2010 (legge 191/2009) art.2 comma 11, che ha modificato l'art.1 comma 18 della legge 244/2007 (Finanziaria 2008) che a sua volta fa riferimento all'art.7 comma 1 della legge 488/1999 (Finanziaria 2000).
Bonifici della finanziaria
Se per il pagamento degli interventi è stata coinvolta una finanziaria che paga direttamente il fornitore, la detrazione resta fruibile se i pagamenti avvengono con bonifico effettuato secondo quanto prevede la normativa della detrazione con indicazione, nella relativa causale, del codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico e' effettuato. E' anche necessario che il contribuente abbia copia delle ricevute dei bonifici.
(vedi Circolare Agenzia delle entrate n.11/E del 21/5/2014).
Bonifici con causale errata
Se nella causale di pagamento dei bonifici vengono inseriti i riferimenti alla normativa sbagliata (facendo quindi confusione tra le norme che disciplinano la detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica e quelle della detrazione fiscale relativa agli interventi di ristrutturazione edilizia), senza però che sia pregiudicata l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% da parte della banca o della posta, la detrazione è riconosciuta ugualmente e può essere effettuata.
(vedi Circolare Agenzia delle entrate n.11/E del 21/5/2014).
Agevolazioni su finanziamenti (eco-prestiti)
Nel corso del 2018 dovrebbe attivarsi un’agevolazione di Stato sottoforma di garanzia sui finanziamenti erogati per l’esecuzione degli interventi di efficienza energetica oggetto delle detrazioni fiscali. A tal scopo sono stati destinati fondi per il periodo 2018-2020 ma tutte le disposizioni attuative (quali finanziamenti, l’accesso, la durata, l’entità della garanzia) devono essere definite da uno o più decreti ministeriali che dovrebbero essere emanati entro Marzo 2018.

LO SCONTO ALTERNATIVO
La legge di Bilancio 2020 ha abrogato la possibilità per il contribuente di optare, al posto della detrazione, per uno corrispondente sconto applicato dal fornitore dei lavori, sconto che ovviamente era condizionato a precisi accordi scritti.
Questa possibilità rimane solo per interventi di ristrutturazione importante di primo livello per le parti comuni di edifici condominiali con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro. Lo sconto è anticipato dal fornitore dei lavori che poi fruisce, per il rimborso, di un credito di imposta (in compensazione, in cinque quote annuali).

RIFERIMENTI NORMATIVI
Regole generali e proroghe:
- Finanziaria 2007 (legge 296/2006 art.1 comma 344 e segg.);
- Finanziaria 2008 (legge 244/2007 art.1 commi dal 20 al 24 e comma 286).
- D.l.185/08 art.29 comma 6 e segg.;
- Finanziaria 2011 (legge 220/2010 art.1 comma 48).
- Finanziaria 2012 (Dl 201/2011 convertito nella legge 214/2011 art.4)
- Decreto crescita (Dl 83/2012) convertito nella legge 134/2012, art. 11 c.2
- Decreto energia (Dl 63/2013) art.14
- Legge di Stabilità 2014 (Legge 147/2013) art.1 comma comma 139 lettera b)
- Legge di Stabilità 2015 (legge 190/2014) art.1 comma 47 che va a modificare il Dl 63/2013 (art.14)
- Legge di Stabilità 2016 (legge 208/2015), art.1 comma 74 e commi 87/88
- Legge di Stabilità 2017 (legge 232/2016) art.1 comma 2 lettera a)
- Legge di Bilancio 2018 (legge 205/2017) art.1 comma 3 lettera a)
- Legge di Bilancio 2019 (legge 145/2018) art.1 comma 67
- Legge di Bilancio 2020 (legge 160/2019) art.1 commi 70/175/176
- Legge di Bilancio 2021 (legge 178/2020) art.1 comma 58
- Legge di Bilancio 2022 (legge 34/2021) art. 1 commi 37/38/39/42/43

In ottemperanza alle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2018:
- Dm 11/5/2018 pubblicato sulla GU del 11/9/2018 (controlli a campione dell'ENEA)

Ritenuta sui bonifici:
- Dl 78/2010 art.25 modificato in ultimo dalla Legge 190/2014
Decreti attuativi:
- Decreto del ministero dell'economia del 19/2/07 modificato dai DM 26/10/2007, DM 7/4/2008 e DM 6/8/2009;
- Decreto del ministero dello sviluppo economico dell'11/3/08.

LINK UTILI
- GUIDA FISCALE dell'Agenzia delle entrate aggiornata a Marzo 2019
- Sito Agenzia delle entrate con informazioni: clicca qui
- Sito ENEA per inoltro delle richieste: clicca qui
 
 
 
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