Giovedì 4 giugno 2026
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Ambiente

Ecobonus: detrazione per interventi di risparmio energetico

Scheda · Rita Sabelli ·
Ultimo aggiornamento: marzo 2026


La detrazione fiscale per gli interventi di risparmio energetico (ecobonus) è stata introdotta nel 2007 ed è stata prorogata anno dopo anno. Dal 2025 le percentuali di detrazione sono state ridotte dalla Legge di Bilancio 2025 (Legge 207/2024). La cessione del credito e lo sconto in fattura sono stati bloccati dal D.L. 11/2023 per la quasi totalità dei casi.

Indice scheda
ALIQUOTE IN VIGORE DAL 2025
INTERVENTI AGEVOLATI
CHI PUÒ USUFRUIRNE E SU QUALI EDIFICI
COME SI OTTIENE LA DETRAZIONE
NOTE IMPORTANTI
RIFERIMENTI NORMATIVI
LINK UTILI

 


ALIQUOTE IN VIGORE DAL 2025

La Legge di Bilancio 2025 ha ridotto le percentuali di detrazione dell'ecobonus, che fino al 2024 erano prevalentemente al 65%. Le nuove aliquote per il 2025 sono:

 

  • 50% per le spese sostenute nel 2025 sull'abitazione principale;
  • 36% per le spese sostenute nel 2025 su altri immobili (seconde case, immobili non residenziali).

Per il 2026 e il 2027 sono previste ulteriori riduzioni. Salvo proroghe, dal 2028 l'ecobonus tornerà ai valori ordinari del TUIR.

Le detrazioni si recuperano in 10 rate annuali di pari importo nella dichiarazione dei redditi.

Cessione del credito e sconto in fattura sono stati bloccati dal D.L. 11/2023 per quasi tutti i casi. La detrazione deve quindi essere fruita direttamente in dichiarazione dei redditi. Chi non ha sufficiente capienza IRPEF non può recuperare le quote eccedenti.

 


INTERVENTI AGEVOLATI

Gli interventi che danno diritto alla detrazione, con i relativi massimali di spesa su cui calcolare la detrazione, sono:

1) Riqualificazione energetica globale dell'edificio
Interventi che consentano un risparmio energetico annuale sull'energia primaria per il riscaldamento di almeno il 20% rispetto ai valori di legge.
Massimale: 100.000 euro — detrazione in 10 rate.

2) Miglioramento dell'involucro edilizio
Coibentazione di pareti, tetti, pavimenti; sostituzione di finestre e infissi (compresi portoni di ingresso che delimitano l'involucro verso l'esterno o verso locali non riscaldati), con rispetto dei requisiti di trasmittanza termica U previsti per la zona climatica.
Massimale: 60.000 euro — detrazione in 10 rate.

3) Installazione di pannelli solari termici
Per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali (anche per piscine, strutture sportive, case di cura, scuole, università). Non è richiesto che l'edificio sia già dotato di impianto di riscaldamento.
Massimale: 60.000 euro — detrazione in 10 rate.

4) Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
Con impianti dotati di:

  • caldaie a condensazione classe A o superiore (con eventuale sistema di termoregolazione evoluto);
  • pompe di calore ad alta efficienza;
  • impianti geotermici a bassa entalpia;
  • apparecchi ibridi (pompa di calore + caldaia a condensazione);
  • generatori d'aria calda a condensazione.

Massimale: 30.000 euro — detrazione in 10 rate.

5) Sostituzione di scaldaacqua tradizionali con scaldaacqua a pompa di calore
Dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.
Massimale: 30.000 euro — detrazione in 10 rate.

6) Schermature solari
Acquisto e posa in opera di tende esterne, chiusure oscuranti, dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate, rientranti nelle categorie dell'allegato M del D.Lgs. 311/2006.
Massimale: 60.000 euro — detrazione in 10 rate.

7) Impianti con biomasse
Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.
Aliquota specifica: 50% (invariata) — Massimale: 30.000 euro — detrazione in 10 rate.

8) Micro-cogeneratori
In sostituzione di impianti esistenti, a condizione che conducano a un risparmio di energia primaria (PES).
Massimale: 100.000 euro — detrazione in 10 rate.

9) Interventi su parti comuni condominiali
Per riqualificazione energetica dell'involucro dell'edificio con incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda:

  • 70% — Massimale: 40.000 euro × numero di unità immobiliari;
  • 75% — se si consegue almeno la qualità media di prestazione energetica fissata dal DM 26/6/2015 (certificata da APE);
  • 80% — per interventi su parti comuni di condomini in zone sismiche 1, 2 e 3, con riduzione del rischio sismico di una classe;
  • 85% — per riduzione di due classi di rischio sismico.

Per le aliquote condominiali (70/75/80/85%) è necessaria la certificazione APE (Attestato di Prestazione Energetica) rilasciata da professionisti abilitati. Massimale per le aliquote 80/85%: 136.000 euro × numero di unità immobiliari.

 


CHI PUÒ USUFRUIRNE E SU QUALI EDIFICI

Possono fruire della detrazione:

  • persone fisiche proprietarie o titolari di diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, superficie);
  • inquilini e comodatari (con contratto regolarmente registrato e consenso del proprietario);
  • familiari conviventi con il possessore o detentore dell'immobile;
  • condomini per gli interventi sulle parti comuni;
  • IACP (Istituti Autonomi per le Case Popolari) per immobili adibiti a edilizia residenziale pubblica;
  • persone giuridiche (imprese, enti) per edifici strumentali.

Gli interventi devono riguardare edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale. Sono esclusi gli edifici di nuova costruzione. L'edificio deve essere già dotato di impianto di riscaldamento (unica eccezione: pannelli solari termici).

 


COME SI OTTIENE LA DETRAZIONE

Per accedere alla detrazione è necessario:

  • Affidarsi a un tecnico abilitato che attesti la corrispondenza degli interventi ai requisiti di legge (asseverazione o dichiarazione del direttore dei lavori);
  • Acquisire la documentazione necessaria: attestato di qualificazione energetica o APE (a seconda del tipo di intervento) e scheda informativa degli interventi realizzati;
  • Inviare la documentazione all'ENEA entro 90 giorni dal termine dei lavori tramite il portale ecobonus.enea.it;
  • Pagare con bonifico bancario o postale con causale che riporti il riferimento alla norma agevolativa, il proprio codice fiscale e la partita IVA (o codice fiscale) del beneficiario. Le banche e le poste applicano una ritenuta d'acconto dell'8% sul bonifico a titolo di acconto sulle imposte del fornitore;
  • Conservare tutta la documentazione (attestati, fatture, bonifici) per almeno 5 anni.

La detrazione si indica nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o Redditi PF) e si applica in base al criterio di cassa: conta la data dell'effettivo pagamento, non quella di inizio o fine lavori.

 


NOTE IMPORTANTI

Non cumulabilità: le detrazioni per il risparmio energetico non sono cumulabili con quelle per le ristrutturazioni edilizie (50%) per gli stessi interventi. Va fatta una scelta tra le due agevolazioni. Non sono cumulabili nemmeno con contributi comunitari, regionali o locali ricevuti per gli stessi interventi.

IVA applicabile: agli interventi di riqualificazione energetica si applica l'IVA ridotta al 10% (come per le opere di recupero del patrimonio immobiliare). Non è necessario che la fattura riporti la distinzione tra costo della manodopera e altri costi.

Trasferimento dell'immobile: in caso di vendita o donazione, le quote di detrazione residue si trasferiscono al nuovo proprietario. Se invece cessa il contratto di affitto o comodato, la detrazione resta all'inquilino o comodatario che ha sostenuto le spese.

Decesso dell'avente diritto: la detrazione si trasmette all'erede che conserva la detenzione materiale dell'immobile.

Verifiche ENEA: l'ENEA può effettuare controlli sulle attestazioni APE e sulle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico. In caso di verifica, il soggetto interessato ha 30 giorni per produrre la documentazione richiesta.

 


RIFERIMENTI NORMATIVI

 

  • Legge 296/2006 (Finanziaria 2007), art.1 commi 344 e segg. — introduzione ecobonus
  • D.L. 63/2013 convertito nella Legge 90/2013, art.14 — testo di riferimento attuale
  • D.L. 11/2023 convertito nella Legge 38/2023 — stop cessione del credito e sconto in fattura
  • Legge 207/2024 (Legge di Bilancio 2025) — riduzione aliquote dal 2025
  • DM 26/6/2015 — Linee guida certificazione energetica edifici
  • DM 11/5/2018 (GU 11/9/2018) — controlli ENEA
  • D.Lgs. 311/2006 allegato M — categorie di schermature solari

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