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Incentivi 2015: sconti irpef sulla casa e detrazioni fiscali varie
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Scheda Pratica di Rita Sabelli
30 gennaio 2015 10:44
 
Ultimo aggiornamento: 14/12/2015

Per il 2015 sono state confermate le detrazioni fiscali sguli interventi edilizi, sia quella del 65% sugli interventi di riqualificazione energetica sia quella del 50% sulle ristrutturazioni.
E' stata la Legge di Stabilità 2015 a modificare le norme che invece prevedevano che per il 2015 ambedue subissero una riduzione, la prima dal 65 al 50% e la seconda dal 50 al 40%.

Viene confermato che la detrazione del 65% rimarrà tale anche per gli interventi relativi a parti comuni condominiali con l'aggiunta che riguarderà anche
- l'acquisto e la messa in opera di schermature solari effettuati nel 2015, per un massimo della detrazione di 60.000 euro. Nella categoria rientrano (si veda l'allegato M del D.lgs.311/2006) le tende esterne, le chiusure oscuranti, i dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate.
- l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, sostenute nel 2015 fino ad un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.

Si ricorda anche che riguardo alla detrazione del 65% dal 13/12/2014 e' abrogato l'obbligo, in caso di lavori pluriennali, della comunicazione all'Agenzia delle entrate

Per quanto riguarda le ristrutturazioni edilizie e' confermata per tutto il 2015 sia la detrazione del 50% sia quella più alta (del 65%) nel caso di lavori per l'adozione di misure antisismiche effettuati su immobili posti in zone ad alta' pericolosita' sismica adibiti ad abitazione principale o ad attivita' produttiva.

Rappresenta invece una novità l'introduzione di una deduzione fiscale (dal reddito complessivo dichiarato) pari al 20% applicabile nel caso di acquisto di immobile residenziale avvenuto negli anni dal 2014 al 2017 con destinazione dello stesso in affitto entro sei mesi per un periodo minimo di otto anni. L'immobile deve avere determinate caratteristiche (tra cui la classe energetica A o B) così come il rapporto di affitto (il canone ha dei limiti e l'inquilino non può essere un parente di primo grado). Tutto dovrà essere specificato in un decreto ministeriale di prossima emissione.

Un'ultima precisazione sull'iva applicabile alle ristrutturazioni edilizie: non e' stata ripresa nella Legge di Stabilità 2015 la normativa precedentemente già stralciata che la portava dal 10% al 4% (Sblocca Italia, Dl 133/2014). L'iva quindi rimane al 10%.

Rimangono inalterate le altre detrazioni fiscali inerenti gli immobili (interessi mutuo, affitti, etc.) e la famiglia.

Indice scheda
IMMOBILI: DETRAZIONE 65% SUGLI INTERVENTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO
IMMOBILI: DETRAZIONE 50% SULLE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE
IMMOBILI: DETRAZIONE INTERESSI MUTUI PER "CASA DI ABITAZIONE"
IMMOBILI: DETRAZIONE CANONI AFFITTO
IMMOBILI: DETRAZIONE PROVVIGIONE AGENTI IMMOBILIARI
IMMOBILI: DEDUZIONE ACQUISTO CON SUCCESSIVO AFFITTO
ALTRE DETRAZIONI: RETTE ASILI NIDO
ALTRE DETRAZIONI: SPORT RAGAZZI
ALTRE DETRAZIONI: ACQUISTO FARMACI
ALTRE DETRAZIONI:FIGLI A CARICO E FAMIGLIE NUMEROSE
LINK UTILI

IMMOBILI: DETRAZIONE 65% SU INTERVENTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO
Per tutto il 2015 questa detrazione e' usufruibile nella misura del 65% , anche per gli interventi eseguiti su parti comuni condominiali o che interessino tutte le unita' immobiliari di cui si compone il condominio.

La detrazione, applicabile in sede di dichiarazione dei redditi sull'irpef lorda dovuta per il 2015 riguarda:
1) SPESE DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI EDIFICI ESISTENTI
sostenute entro il 31/12/2015, documentate, per interventi che consentano un risparmio energetico annuale -sull'energia primaria per il riscaldamento- di almeno il 20% rispetto ai valori di legge (vedi allegato A del DM 11/3/08 riportato tra i link utili).
Quota di detrazione dall'imposta lorda: 65% degli importi rimasti a carico del contribuente.
Importo massimo detraibile: 100.000 euro, ripartibile in dieci quote annuali di pari importo.

2) SPESE PER MIGLIORAMENTO TERMICO DI PARETI, TETTI, PAVIMENTI, FINESTRE COMPRENSIVE DI INFISSI
sostenute entro il 31/12/2015, documentate, relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unita' immobiliari, consistenti nella coibentazione (isolamento termico). Vi rientrano anche interventi di sostituzione di portoni di ingresso, a condizione che si tratti di serramenti che delimitano l'involucro riscadanto dell'edificio verso l'esterno o verso locali non riscaldati.
La condizione per usufruire del beneficio e' che siano rispettati i "requisiti di trasmittanza termica U" , che dipendono dalla zona climatica del comune e dal tipo di struttura (vedi allegato B del DM 11/3/08 riportato tra i link utili).
Quota di detrazione dall'imposta lorda: 65% degli importi rimasti a carico del contribuente.
Importo massimo detraibile: 60.000 euro, ripartibile in dieci quote annuali di pari importo.

3) SPESE PER INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA PER USI DOMESTICI ED INDUSTRIALI
sostenute entro il 31/12/2015 e documentate. Sono comprese anche le spese per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e universita'.
Quota di detrazione dall'imposta lorda: 65% degli importi rimasti a carico del contribuente.
Importo massimo detraibile: 60.000 euro, ripartibile in dieci quote annuali di pari importo.

4) SPESE PER LA SOSTITUZIONE DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE CON
- IMPIANTI DOTATI DI CALDAIE A CONDENSAZIONE oppure
- POMPE DI CALORE AD ALTA EFFICIENZA e IMPIANTI GEOTERMICI A BASSA ENTALPIA
sostenute entro il 31/12/2015 e documentate. Sono comprese le spese di messa a punto del sistema di distribuzione.
Quota di detrazione dall'imposta lorda: 65% degli importi rimasti a carico del contribuente.
Importo massimo detraibile: 30.000 euro, ripartibile in dieci quote annuali di pari importo.

Attenzione! Nel suddetto ambito, che riguarda la sostituzione integrale o paziale di impianti esistenti, è compresa anche la trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianti di climatizzazione invernale centralizzati con contabilizzazione del calore oppure la trasformazione dell'impianto centralizzato in modo da rendere applicabile la contabilizzazione del calore. E' esclusa invece la semplice trasformazione dell’impianto di climatizzazione invernale da centralizzato a individuale o autonomo (vedi Guida Ag.entrate linkata più avanti).

5) SPESE PER LA SOSTITUZIONE DI SCALDAACQUA TRADIZIONALI CON SCALDAACQUA A POMPA DI CALORE DEDICATI ALLA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA, sostenute entro il 31/12/2015 e documentate.
Quota di detrazione dall'imposta lorda: 65% degli importi rimasti a carico del contribuente.
Importo massimo detraibile: 30.000 euro, ripartibile in dieci quote annuali di pari importo.

6) ACQUISTO E MESSA IN OPERA DI SCHERMATURE SOLARI effettuate nel 2015 (dal 1/1/2015 al 31/12/2015), per un massimo della detrazione di 60.000 euro.
Nella categoria rientrano (si veda l'allegato M del D.lgs.311/2006) le tende esterne, le chiusure oscuranti, i dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate.

7) ACQUISTO E POSA IN OPERA DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE CON IMPIANTI dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, sostenute nel 2015 (dal 1/1/2015 al 31/12/2015) fino ad un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.

COME USUFRUIRE DELLA DETRAZIONE DEL 65%
I dettagli sono stati stabiliti con decreto del Ministero dell'economia del 19/2/07 modificato piu' volte (dai DM 26/10/2007, DM 7/4/2008 e DM 6/8/2009) e dalla circolare dell'Agenzia delle entrante n.36 del 31/5/07.
Queste, in breve, le istruzioni che possono essere approfondite leggendo direttamente il decreto, riportato piu' avanti tra i link utili.

Soggetti ammessi alla detrazione
le persone fisiche o giuridiche che sostengono le spese per lavori su edifici esistenti da loro posseduti o detenuti. Tra le persone fisiche sono ammessi, oltre ai proprietari, i titolari di un diritto reale sul bene (usufrutto, etc.), gli inquilini o i comodatari e i condomini nel caso di lavori sulle parti condominiali. Le spese detraibili sono quelle sostenute -e rimaste a proprio carico- fino al 31/12/2015 (criterio di cassa). Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari conviventi con il possessore o detentore dell'immobile, che abbiano sostenuto le spese.

Edifici interessati
Le agevolazioni riguardano sia gli edifici residenziali che quelli strumentali, di qualsiasi categoria catastale, anche rurale, a patto che siano "esistenti". Sono quindi esclusi tutti gli edifici di nuova costruzione, ovvero gli interventi effettuati in fase di edificazione. La prova dell'esistenza dell'edificio puo' essere prodotta esibendo l'iscrizione al catasto e/o i pagamenti dell'ICI.
Per quanto riguarda tutti gli interventi agevolabili, inoltre, gli edifici devono essere gia' dotati di impianto di riscaldamento. Unica eccezione e' l'installazione di pannelli solari, per la quale non e' necessario tale requisito. Per le ristrutturazioni che prevedano il frazionamento dell'unita' immobiliare, il beneficio e' compatibile solo con la realizzazione di un impianto termico centralizzato che serva tutte le nuove unita' realizzate. Se invece gli interventi prevedono la demolizione con successiva ricostruzione, le detrazioni sono godibili solo nei casi di "fedele ricostruzione". Sono esclusi, quindi, i lavori di ampliamento.

Gli interventi agevolati
Sono inclusi gli interventi che comportano una riduzione della trasmittanza termica degli elementi opachi costituenti l'involucro dell'edificio e delle finestre, e gli interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda. Sono incluse inoltre le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi nonche' inerenti la redazione degli attestati. Sia il decreto ministeriale che la circolare dell'Agenzia delle entrate sono molto dettagliate nel definire i tipi di interventi per i quali si puo' beneficiare della detrazione.
Utile anche il vademecum dell'ENEA che riporta i requisiti che ogni tipo di intervento deve rispettare, aggiornato al 26/1/2015, e la GUIDA dell'Agenzia delle entrate riportata tra i link utili.

Adempimenti
A) affidarsi ad un tecnico abilitato che attesti la corrispondenza degli interventi ai requisiti previsti dalla legge (con il cosiddetto "certificato di asseverazione"). Questa documentazione puo' essere:
- sostituita dalla dichiarazione del direttore dei lavori sulla conformita' al progetto delle opere realizzate;
- esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici emessa ai sensi della legge 10/91;
B) acquisire tutta la documentazione necessaria, ovvero la copia dell'attestato di certificazione energetica o dell'attestato di qualificazione energetica (a seconda del tipo di intervento) emesso da un tecnico abilitato e la scheda informativa relativa agli interventi realizzati con determinati dati specificati dal decreto ministeriale (nell'allegato E). Dal 15/8/09 la certificazione energetica dell'edificio non e' necessaria in caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi e di installazione di pannelli solari, ovvero le detrazioni gia' viste ai punti 2) e 3);
C) inviare detta documentazione entro 90gg dal termine dei lavori all'ENEA attraverso il sito efficienzaenergetica.acs.enea.it.
In casi particolari puo' essere fatto l'invio per raccomandata a/r, sempre all'ENEA. Informazioni sul sito gia' detto;
D) pagare gli interventi tramite bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento (con riferimento alla norma che dispone la detrazione fiscale), il proprio codice fiscale e la partita IVA (o il codice fiscale) del beneficiario. Sul bonifico le poste e le banche applicano dal una ritenuta che dal 1/1/2015 è dell'8% (in precedenza era del 4%). Questa ritenuta e' praticata a titolo di acconto sulle imposte dovute dal beneficiario e non riguarda in alcun modo il soggetto che effettua il bonifico.
E) conservare tutta la documentazione (attestati, fatture, bonifici, etc.) per almeno cinque anni ed esibirla su richiesta dell'amministrazione finanziaria.

Invio comunicazione all'Agenzia delle Entrate
Dal 13/12/2014 non è più in vigore l'obbligo di inviare una comunicazione preventiva all'Agenzia delle entrate nel caso di lavori che si protraggono oltre l'anno di inizio (per esempio da Settembre a Marzo).
Si ricorda che a fronte del mancato rispetto di tale obbligo non decadeva la detrazione ma scattavano sanzioni (variabili da euro 258 a euro 2065). L'obbligo vigeva dal 2010 per effetto del Dl 185/2008 (art.29 comma 6), ora abrogato dal D.lgs.175/2014.

NOTE SPECIFICHE SULLA DETRAZIONE DEL 65%
Criterio di cassa
Indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono, per l’applicazione della detrazione da parte delle persone fisiche si fa riferimento alla data di effettivo pagamento (criterio di cassa). Quindi se l'intervento viene eseguito in parte nell'anno precedente o successivo a quello del pagamento, la detrazione può essere applicata solo in riferimento all'anno di pagamento.
Decesso dell'avente diritto
In caso di decesso dell'avente diritto la fruizione del beneficio si trasmette per intero esclusivamente all'erede che conserva la detenzione dell'immobile.
Trasferimento dell'immobile oggetto di intervento
La variazione del possesso dell'immobile comporta il trasferimento delle quote di detrazione residue in capo al nuovo titolare. Tale traslazione riguarda, in particolare, i casi di vendita o donazione della proprieta' o di un diritto reale (usufrutto, etc.). I benefici rimangono invece in capo al conduttore (inquilino) o al comodatario quando questi abbiamo sostenuto le spese di ristrutturazione anche nei casi in cui cessi nel frattempo il contratto di affitto o di comodato.
Cumulabilita' delle detrazioni
Le suddette detrazioni non sono cumulabili con quelle previste da altre disposizioni di legge, come per esempio la detrazione del 50% (ex 36%) per le ristrutturazioni edilizie da tempo in vigore. Dato che le opere agevolate del 65% rientrano tra quelle per le quali e' usufruibile la detrazione del 50%, e' ovvio che va fatta una scelta tra le due soluzioni. L'Agenzia delle entrate ha anche chiarito, con Risoluzione 3/2010, che la detrazione sugli interventi di risparmio energetico NON e' cumulabile -dal 1/1/2009- nemmeno con contributi comunitari, regionali o locali (province e comuni).
Iva applicabile
Non essendo state emanate particolari norme relative all'Iva applicabile sulle operazioni di riqualificazione energetica, il regime da utilizzare e' quello relativo alle opere di recupero del patrimonio immobiliare (manutenzione, ristrutturazione, etc.). In particolare c'e' da tener conto che e' stata prorogata definitivamente l'Iva ridotta al 10% sugli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria realizzati su immobili residenziali. Da precisare anche che per usufruire della detrazione non e' essenziale che sulla fattura vi sia divisione tra costo della mano d'opera e altri costi.
L'iva 10% definitiva e' dovuta alla Finanziaria 2010 (legge 191/2009) art.2 comma 11, che ha modificato l'art.1 comma 18 della legge 244/2007 (Finanziaria 2008) che a sua volta fa riferimento all'art.7 comma 1 della legge 488/1999 (Finanziaria 2000).
Bonifici della finanziaria
Se per il pagamento degli interventi è stata coinvolta una finanziaria che paga direttamente il fornitore, la detrazione resta fruibile se i pagamenti avvengono con bonifico effettuato secondo quanto prevede la normativa della detrazione con indicazione, nella relativa causale, del codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico e' effettuato. E' anche necessario che il contribuente abbia copia delle ricevute dei bonifici.
(vedi Circolare Agenzia delle entrate n.11/E del 21/5/2014).
Bonifici con causale errata
Se nella causale di pagamento dei bonifici vengono inseriti i riferimenti alla normativa sbagliata (facendo quindi confusione tra le norme che disciplinano la detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica e quelle della detrazione fiscale relativa agli interventi di ristrutturazione edilizia), senza però che sia pregiudicata l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% da parte della banca o della posta, la detrazione è riconosciuta ugualmente e può essere effettuata.
(vedi Circolare Agenzia delle entrate n.11/E del 21/5/2014).

FONTE NORMATIVA per la detrazione del 65%
Regole generali e proroghe:
- Finanziaria 2007 (legge 296/2006 art.1 comma 344 e segg.);
- Finanziaria 2008 (legge 244/2007 art.1 commi dal 20 al 24 e comma 286).
- D.l.185/08 art.29 comma 6 e segg.;
- Finanziaria 2011 (legge 220/2010 art.1 comma 48).
- Finanziaria 2012 (Dl 201/2011 convertito nella legge 214/2011 art.4)
- Decreto crescita (Dl 83/2012) convertito nella legge 134/2012, art. 11 c.2
- Decreto energia (Dl 63/2013) art.14
- Legge di Stabilita' 2014 (Legge 147/2013) art.1 comma comma 139 lettera b)
- Legge di Stabilita' 2015 (legge 190/2014) art.1 comma 47 che va a modificare il Dl 63/2013 (art.14)
Ritenuta sui bonifici:
- Dl 78/2010 art.25 modificato in ultimo dalla Legge 190/2014
Decreti attuativi:
- Decreto del ministero dell'economia del 19/2/07 modificato dai DM 26/10/2007, DM 7/4/2008 e DM 6/8/2009;
- Decreto del ministero dello sviluppo economico dell'11/3/08.

LINK UTILI

- GUIDA FISCALE dell'Agenzia delle entrate (alla detrazione del 65%) aggiornata a Gennaio 2015
- Sito Agenzia delle entrate con informazioni: clicca qui
- Sito ENEA per inoltro delle richieste: clicca qui

IMMOBILI: DETRAZIONE 50% SU RISTRUTTURAZIONI
Il cosiddetto decreto "salva Italia" (Dl 201/2011 convertito nella legge 214/2011), ha reso definitiva, trasferendola del testo unico delle imposte dirette, la detrazione del 36%. La nuova norma di riferimento e' il Dpr 917/86 articolo 16 bis.
Successivamente altre norme hanno incrementato e prorogato la percentuale della detrazione dal 36% al 50%, reintrodotto la detrazione per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici nell'ambito della ristrutturazione, sempre del 50%, e via via prorogato il termine di fruizione, fino ad arrivare all'ultimo atto, la Legge di Stabilita' 2015, che ha prorogato ambedue le detrazioni a tutto il 2015.

Per i lavori messi in atto nel 2015 le informazioni dettagliate sulla detrazione si trovano nella scheda RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE dal 2012: LE NUOVE REGOLE PER LA DETRAZIONE DEL 50%

IMMOBILI - DETRAZIONE INTERESSI MUTUI "CASA DI ABITAZIONE"
Per l'acquisto
E' applicabile nei casi in cui venga acquistato un immobile che entro un anno viene adibito ad abitazione principale. L 'acquisto deve avvenire nei 12 mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del contratto di mutuo (termine non preso in considerazione nei casi in cui il contratto venga estinto per stipularne uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare). Per gli immobili locati, invece, deve risultare notificato l'atto di sfratto entro tre mesi dall'acquisto (stante la condizione ulteriore che l'immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dal rilascio).

La detrazione si applica in sede di dichiarazione dei redditi per una quota del 19% degli interessi ed oneri, sul tetto massimo di 4.000 euro, per un massimo detraibile di 760 euro annui (19% di 4.000).

Per la costruzione
La detrazione e' possibile quando il contratto di mutuo -stipulato dopo il 1998 ed intestato al proprietario dell'immobile- sia stato stipulato nei sei mesi antecedenti -o nei diciotto mesi successivi- all'inizio dei lavori di costruzione della casa di abitazione.

La detrazione si applica in sede di dichiarazione dei redditi per una quota del 19% degli interessi ed oneri per un massimo detraibile di 491 euro annui (19% di 2.582,28).

Ci pare opportuno aggiungere che ambedue le suddette detrazioni si applicano anche nel caso di estinzione e successiva stipula di un nuovo contratto (la cosiddetta "surrogazione"). Cio' e' stato ribadito dll'Agenzia delle entrate (Risoluzione n.390/E del 21/12/07) .

Fonte normativa
D.p.r. 917/86 art.15 comma 1 lettera b e comma 1 ter e D.lgs.446/1997 art.49 comma 1

IMMOBILI - DETRAZIONE CANONI AFFITTO
Detrazioni per inquilini di case adibite ad abitazione principale:
Agli inquilini di qualsiasi tipo di contratto di affitto stipulato o rinnovato per la casa adibita ad abitazione principale ai sensi della legge 431/98 spettano queste detrazioni:
- euro 300, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
- euro 150, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.
Detrazioni per i giovani inquilini
Ai giovani di eta' compresa tra i 20 ed i 30 anni che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 431/98 per una casa da adibire ad abitazione principale diversa da quella dei genitori o di coloro a cui sono affidati, spetta una detrazione per i primi tre anni di locazione di euro 991,65 se il reddito complessivo non supera lire euro 15.493,71.
Detrazione per i contratti di affitto a canone convenzionato, con esclusione dei contratti stipulati con gli enti pubblici:
- euro 495,80 se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
- euro 247,90 se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.
Detrazione per i contratti di affitto di case adibite ad abitazione principale da parte di lavoratori dipendenti che abbiano trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione, a condizione che l'abitazione sia situata nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione. A questi spetta una detrazione per i primi tre anni di:
- euro 991,65 se il reddito complessivo non supera lire euro 15.493,71;
- euro 495,80 se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.
Detrazione per studenti fuori sede
E' riconosciuta agli studenti che frequentano universita' in un comune diverso da quello di residenza (distante da quest'ultimo almeno 100 km e comunque in una provincia diversa) relativamente ai canoni di locazione di abitazioni poste nel comune ove ha sede l'universita' stessa, derivanti da contratti di affitto stipulati ai sensi della legge 431/98 oppure da contratti di ospitalita' o dagli atti di assegnazione in godimento o locazione stipulati con enti per il diritto allo studio, universita', collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative. Entita' della detrazione:
- 19% dei canoni per un massimo di 2.633 euro: massimo detraibile dall'imposta lorda: 500 euro l'anno.

Note sull'applicazione
- le detrazioni suddette non sono cumulabili (chi avesse diritto a piu' di una deve scegliere quella piu' favorevole) e devono essere ripartite proporzionalmente tra gli aventi diritto se gli stessi sono piu' di uno;
- tutte le detrazioni suddette debbono essere rapportate al periodo dell'anno durante il quale la casa e' adibita ad abitazione principale, intendendo con essa quella nel quale il soggetto titolare del contratto di locazione (e i suoi familiari) dimorano abitualmente;
- le detrazioni si applicano all'imposta lorda diminuita delle altre detrazioni previste dalla legge (carichi di famiglia, lavoro dipendente, etc.) Se l'imposta lorda non e' sufficiente perche' piu' bassa, la parte eccedente rimane a credito del soggetto;
- la detrazione dei canoni di affitto per l'abitazione principale puo' essere goduta anche se il contratto e' stato stipulato precedentemente all'entrata in vigore della legge 431/98, se su di esso non vi sono riferimenti alla stessa o se i riferimenti riguardano leggi precedenti (risoluzione Agenzia delle Entrate n. 200 del 16/5/08);
- le detrazioni di cui sopra, spettanti a favore di lavoratori dipendenti o assimilati, pensionati, liberi professionisti, etc., devono essere usufruite evidenziandole sulle dichiarazione dei redditi (Decreto Min.Finanze 11/2/08);
- le detrazioni di cui sopra, spettanti dal 2008 in poi a favore di pensionati e lavoratori dipendenti o assimilati, possono essere erogate dai sostituti d'imposta in sede di liquidazione del conguaglio, ovvero dai datori di lavoro o dall'ente erogatore della pensione nel momento in cui questi liquidano le imposte per conto del dipendente o del pensionato. Cio' dietro presentazione di una specifica richiesta dove viene dichiarato il possesso dei requisiti, gli estremi di registrazione del contratto di locazione e il numero di mesi per i quali l'immobile e' adibito ad abitazione principale. Per i percettori di altri redditi (liberi professionisti, etc.) la sede di detrazione rimane la dichiarazione dei redditi, anche in compensazione (Decreto Min.Finanze 11/2/08).

Fonte normativa
Dpr 917/86 art.16 e art.15 comma 1 lettera i-sexies (detrazioni studenti fuori sede)

Detrazione per inquilini di case popolari
Detrazione fiscale per i soggetti titolari di contratti di locazione di alloggi sociali adibiti a propria abitazione principale limitata, in prima applicazione, al triennio 2014/2016:
- 900 euro se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
- 450 euro se il reddito complessivo supera la suddetta cifra ma non euro 30.987,41.

Fonte normativa
- Dl 47/2014 convertito nella Legge 80/2014, art.7. A questa detrazione si applica il DM min.economia 11/2/2008.

IMMOBILI - DETRAZIONE PROVVIGIONE AGENTI IMMOBILIARI
A partire dal 2007 sono detraibili i compensi pagati ai mediatori immobiliari per l'acquisto dell'abitazione principale. Se l'acquisto e' effettuato da piu' proprietari la detrazione deve essere ripartita in ragione della percentuale di proprieta'. Per fruire della detrazione devono essere rispettate le disposizioni introdotte dal cosiddetto Decreto Bersani (d.l.223/06, diventato legge 248/2006) riguardo al rogito, ovvero l'obbligo di riportare sullo stesso l'entita' dei compensi pagati e i dati fiscali del mediatore.
La detrazione e' del 19% della mediazione pagata, per un massimo di 1.000 euro.

Fonte normativa
D.p.r. 917/86 art.15 comma 1 lettera b-bis e D.lgs.446/97 art.49 comma 1

IMMOBILI: DEDUZIONE ACQUISTO CON SUCCESSIVO AFFITTO
Dal 3/12/2015 è operativa la legge che consente al privato di fruire di una cospicua deduzione fiscale nel caso di acquisto o costruzione di unità immobiliari da destinare alla locazione nel triennio 2014/2017.
Il decreto ministeriale che ha attuato la normativa (Dm Min. infrastrutture 8/9/2015 attuativo dell'art.21 Dl 133/2014 diventato Legge 164/2014) dettaglia il bonus fissando però precisi paletti.

L'immobile acquistato deve essere nuovo (costruzione terminata o iniziata al 12/11/2014 o titolo abilitativo già rilasciato alla stessa data) oppure costruito su un terreno edificabile di proprietà (con titolo abilitativo già rilasciato al 12/11/2014 e lavori terminati entro il 2017).

Condizione fondamentale per la fruizione è che l'immobile sia residenziale, di classe energetica alta (A oppure B) e venga dato in affitto entro sei mesi (non a parenti entro il primo grado) per un periodo continuativo non inferiore agli otto anni, con canone convenzionato.

La deduzione fiscale è del 20% del prezzo di acquisto (tetto massimo 300.000 euro) o delle spese sostenute per la costruzione nel triennio 2014/2017. Nel caso di accensione di un mutuo per l'acquisto può essere aggiunto anche il 20% della quota interessi dello stesso. Si applica in sede di dichiarazione dei redditi come deduzione dal reddito complessivo da “spalmare” in otto quote annuali di pari importo a decorrere dall'anno di stipula del contratto di locazione.

Dettagli nella nuova scheda pratica
Bonus fiscale sull'acquisto di immobili da affittare: dettagli applicativi

ALTRE DETRAZIONI: RETTE ASILI NIDO
Sono detraibili le spese sostenute nel corso di ciascun anno dai genitori, documentate, per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido (sia comunali che privati) di bambini di eta' compresa tra i tre mesi e i tre anni. Il meccanismo e' lo stesso dello scorso anno (l'agevolazione e' stata prorogata), ovvero potranno beneficiare della detrazione solo i genitori, per ogni figlio naturale od adottato, affiliato o affidato.
Nota sull'applicazione
La detrazione si applica in sede di dichiarazione dei redditi dell'anno per una quota del 19% delle spese per un massimo di 632 euro annui per ogni figlio (quota detraibile 120 euro).
Fonte normativa
Finanziaria 2006 (legge 266/05) art.1 comma 335, la cui validita' e' stata prorogata dalla Finanziaria 2008 (legge 244/07 art.1 comma 201) per il 2007 e poi, definitivamente, dalla Finanziaria 2009 (legge 203/08 art.2 comma 6).

ALTRE DETRAZIONI - SPORT RAGAZZI
Sono detraibili le spese sostenute per l'iscrizione annuale e abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica.
La detrazione e' del 19% delle spese per un importo non superiore a 210 euro.

Fonte normativa
D.p.r. 917/86 art.15 comma 1 lettera i-quinquies e D.lgs.446/97 art.49 comma 1

ALTRE DETRAZIONI - ACQUISTO FARMACI
Sono detraibili le spese di acquisto di:
- medicinali con obbligo di prescrizione (ricetta da conservare insieme allo scontrino "parlante") oppure di fascia C (quelli detti "da banco", per i quali puo' bastare, oltre allo scontrino, un'autocertificazione);
- prodotti omeopatici (equiparati ai medicinali dal Ministero della sanita' ai sensi del d.lgs.178/81);
- occhiali da vista, lenti a contatto e relativi liquidi;
- attrezzature sanitarie (aerosol, macchine per misurare la pressione, aghi, siringhe, etc.);
- apparecchi acustici, apparecchi ortopedici;
- prodotti veterinari;
- specialita' elencate nel decreto del Ministero della sanita' n. 332/1999 relative a mezzi ausiliari di un organo carente o menomato (esempio: pannoloni per incontinenti).

E' detraibile il 19% della spesa che eccede la franchigia di 129,11.
Per i farmaci veterinari, stante la suddetta franchigia, il massimo detraibile e' 387,34 euro.

Scontrino "parlante"
La novita' in vigore dal 2008 e' che per usufruire di questa detrazione ci si deve munire di una fattura o di uno scontrino riportanti la natura, qualita' e quantita' dei medicinali acquistati, oltre che il codice fiscale dell'acquirente (il cosiddetto "scontrino parlante" che dovra' essere specificatamente richiesto al farmacista fornendogli la tessera sanitaria).
Da sapere che dal 2010, grazie ad un intervento del garante della Privacy, gli scontrini non dovranno piu' menzionare il nome del farmaco ma il suo numero di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC).

Fonte normativa
D.p.r. 917/86 Art.15 comma 1 lettere c e c bis, D.lgs.446/97 art.49 comma 1 e Circolare Agenzia delle entrate 40 del 30/7/09

ALTRE DETRAZIONI: FIGLI A CARICO E FAMIGLIE NUMEROSE

Figli a carico
Dal 2013 vi sono nuovi importi detraibili per i figli a carico
- 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati. Se il figlio ha eta' inferiore a tre anni la detrazione aumenta a 1.220 euro. Se il figlio e' portatore di handicap la detrazione aumenta di 400 euro.

Fonte normativa
D.p.r. 917/86 art.12 comma 1 lettera c) modificato, a decorrere dal 1/1/2013 dalla Legge 228/2012 art.1 comma 483

Famiglie numerose
Per le famiglie con almeno quattro figli a carico e' prevista una detrazione aggiuntiva rispetto a quelle gia' previste per i famigliari a carico dalla legge (Dpr 917/86 art.12), cumulabile con le stesse.
La fruizione e' possibile solo se i redditi dei figli non superano i 2.840,51 euro al lordo delgi oneri deducibili.
La detrazione e' di 1.200 euro da ripartirsi al 50% tra i genitori non separati. In caso di separazione o divorzio la detrazione spetta a ciascun genitore in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Se un genitore e' a carico dell'altro la detrazione spetta tutta intera a quest'ultimo.

Fonte normativa
D.p.r. 917/86 art.12 comma 1 bis

LINK UTILI
Sito dell'Agenzia delle entrate:
- informazioni sulla detrazione del 65%
- Informazioni sulla detrazione del 50%

Guide fiscali dell'Agenzia delle entrate:
- Per la detrazione del 65%, aggiornata a Gennaio 2015
- Per la detrazione del 50%, aggiornata a Gennaio 2015
- Fisco e Casa, aggiornata ad Aprile 2015

Normativa sulle detrazioni dai redditi:
- Testo Dpr 917/86 articoli dal 10 al 16
Schede collegate:
- DISABILI: AGEVOLAZIONI FISCALI & NON
Per le detrazioni valide per l'anno 2014 (dichiarazione redditi 2015) si veda la scheda
Incentivi 2014: sconti irpef sulla casa e detrazioni fiscali varie
 
 
 
ADUC - Associazione Utenti e Consumatori APS