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DEDUZIONI E DETRAZIONI DAI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE (DPR 917/86)
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Normativa 
7 gennaio 2009 0:00
 

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DEDUZIONI E DETRAZIONI DAI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE
Articoli dal 10 al 16 del DPR 917/86

Nota: Il contenuto e la numerazione degli articoli sono cambiati piu' volte, come si puo' leggere nelle note. Questa versione e' aggiornata al 23/1/2019

Art. 10 Oneri deducibili
1 . Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:
a ) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione; sono in ogni caso esclusi i contributi agricoli unificati (A);
b ) le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, [per la parte che eccede lire 500 mila]. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o di premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo nè dai redditi che concorrono a formarlo; si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito (3) (B);
c ) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
d ) gli assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell'art. 433 del codice civile;
d-bis) le somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione in anni precedenti. L'ammontare, in tutto o in parte, non dedotto nel periodo d'imposta di restituzione puo' essere portato in deduzione dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi; in alternativa, il contribuente puo' chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto secondo modalita' definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (4);
e ) i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonchè quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Sono altresì deducibili i contributi versati al fondo di cui all'art. 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565. I contributi di cui all'art. 30, comma 2, della legge 8 marzo 1989, n. 101, sono deducibili alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti (5);
e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, alle condizioni e nei limiti previsti dall’articolo 8 del medesimo decreto. Alle medesime condizioni ed entro gli stessi limiti sono deducibili i contributi versati alle forme pensionistiche complementari istituite negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis (6);
e-ter) i contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, per un importo complessivo non superiore a lire 2.000.000 per gli anni 2001 e 2002. Per gli anni 2003 e 2004 il suddetto importo è fissato in lire 3 milioni, aumentato a lire 3.500.000 per gli anni 2005 e 2006 e a lire 4.000.000 a decorrere dal 2007. Per i contributi versati nell'interesse delle persone indicate nell'art. 12, che si trovino nelle condizioni ivi previste, la deduzione spetta per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito (7)(C);
f ) le somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dell'art. 1 della legge 30 aprile 1981, n. 178;
g ) i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative idonee ai sensi dell'art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato;
h ) le indennità per perdita dell'avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione;
i ) le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di 2 milioni di lire, a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;
l ) le erogazioni liberali in denaro di cui all'art. 29, comma 2, della legge 22 novembre 1988, n. 516, all'art. 21, comma 1, della legge 22 novembre 1988, n. 517, e all'art. 3, comma 2, della legge 5 ottobre 1993, n. 409, nei limiti e alle condizioni ivi previsti;
l- bis ) il cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184 (8);
l-ter) le erogazioni liberali in denaro per il pagamento degli oneri difensivi dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche quando siano eseguite da persone fisiche (9);
l-quater) le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di università, fondazioni universitarie di cui all' articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, del Fondo per il merito degli studenti universitari e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali (10).
2. Le spese di cui alla lettera b ) del comma 1 sono deducibili anche se sono state sostenute per le persone indicate nell'art. 433 del codice civile. Tale disposizione si applica altresì per gli oneri di cui alla lettera e ) del comma 1 relativamente alle persone indicate nel medesimo art. 433 del codice civile se fiscalmente a carico. Sono altresì deducibili, fino all'importo di lire 3.000.000, i medesimi oneri versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare. [Per gli oneri di cui alla lettera e- bis ) del comma 1, sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'art. 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, spetta la deduzione per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito] (11).
3. Gli oneri di cui alle lettere f ), g ) e h ) del comma 1 sostenuti dalle società semplici di cui all'art. 5 si deducono dal reddito complessivo dei singoli soci nella stessa proporzione prevista nel medesimo art. 5 ai fini della imputazione del reddito. Nella stessa proporzione è deducibile, per quote costanti nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi, l'imposta di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, corrisposta dalle società stesse.
3- bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, si deduce un importo fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze, rapportato al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso di detta unità immobiliare. [L'importo della deduzione spettante non può comunque essere superiore all'ammontare del suddetto reddito di fabbricati.] Sono pertinenze le cose immobili di cui all'art. 817 del codice civile, classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. Non si tiene conto della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata (12).
(1) Il D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, ha disposto, con l’articolo 1, comma 1, la totale modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito la struttura di titoli, capi e sezioni.
(2) Articolo modificato dall’articolo 9, comma 4, della legge 9 gennaio 1989, n. 13, dall’articolo 1, comma 1, del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, dall’articolo 5, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, dall’articolo 1, comma 6, lettera a), del D.L. 1° ottobre 1991, n. 307, dall’articolo 11, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dall’articolo 4, comma 1, del D.Lgs. 28 febbraio 1992, n. 263, dall’articolo 10, comma 3, del D.L. 19 settembre 1992, n. 384 e successivamente sostituito dall’articolo 2, comma 1, lettera a), del D.L. 31 maggio 1994, n. 330.
(3) Lettera modificata, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1996, dall’articolo 3, comma 2, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
(4) Lettera aggiunta dall’articolo 5, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314 e successivamente sostituita dall'articolo 1, comma 174, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147; a norma del medesimo comma 174 dell'articolo 1, la disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013.
(5) Lettera modificata dall’articolo 13, comma 1, lettera a), numero 1), del D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47.
(6) Lettera aggiunta dall’articolo 13, comma 4, del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, come modificato dall’articolo 11, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335, successivamente sostituita dall’articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), del D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, modificata, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 168 e sostituita, a decorrere dal 1 gennaio 2008, dall’articolo 21, comma 2, del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dall’articolo 1, comma 314, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e da ultimo modificata dall’articolo 1, comma 83, lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
(7) Lettera aggiunta dall’articolo 1, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 41.
(8) Lettera aggiunta dall’articolo 4, comma 1, della legge 31 dicembre 1998, n. 476.
(9) Lettera aggiunta dall’articolo 19, comma 1, lettera a), della legge 29 marzo 2001, n. 134.
(10) Lettera aggiunta dall’articolo 14, comma 7, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35 e successivamente modificata dall’articolo 4, comma 10, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
(11) Comma modificato dagli articoli 1, comma 1, lettera a), numero 2), e 13, comma 1, lettera a), numero 2), del D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, successivamente sostituito dall’articolo 30, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342 e da ultimo modificato, a decorrere dal 1 gennaio 2008, dall’articolo 21, comma 3, lettera a), del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.
(12) Comma aggiunto dall’articolo 6, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successivamente modificato dall’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
(A) In riferimento alla presente lettera vedi: Risoluzione Agenzia delle Entrate 04 luglio 2013, n. 44/E.
(B) In riferimento alla presente lettera vedi: Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 23 settembre 2016, n.79/E.
(C) In riferimento alla presente lettera vedi: Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 3 dicembre 2014, n. 107/E; Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 2 agosto 2016, n. 65/E.

Art.10 bis - (tolto dalla nuova numerazione, si veda il d.lgs.344/03)

Art.11 [Ex Art. 10-bis] Determinazione dell'imposta 
1. L’imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;
c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;
d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;
e) oltre 75.000 euro, 43 per cento.
2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, goduti per l’intero anno, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, l’imposta non è dovuta.
2-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi fondiari di cui all'articolo 25 di importo complessivo non superiore a 500 euro, l'imposta non è dovuta (3).
3. L’imposta netta è determinata operando sull’imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli articoli 12, 13, 15, 16 e 16-bis nonché in altre disposizioni di legge (4).
4. Dall’imposta netta si detrae l’ammontare dei crediti d’imposta spettanti al contribuente a norma dell’articolo 165. Se l’ammontare dei crediti d’imposta è superiore a quello dell’imposta netta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l’eccedenza in diminuzione dell’imposta relativa al periodo d’imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.
(1) Articolo inserito nel presente decreto come articolo 10-bis dall' articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successivamente rinumerato e modificato dall' articolo 1 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.
(2) Articolo sostituito dall’articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
(3) Comma aggiunto dall’articolo 1, comma 13, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
(4) Comma modificato dall’articolo 4, comma 1, lettera a), del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.
(A) In riferimento al presente articolo: Messaggio INPS 26 luglio 2013, n. 12129.

Art. 12 [Ex Art. 13] Detrazioni per carichi di famiglia
1. Dall’imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia i seguenti importi:
a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato:
1) 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro e l’importo corrispondente al rapporto fra reddito complessivo e 15.000 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;
2) 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 40.000 euro;
3) 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro;
b) la detrazione spettante ai sensi della lettera a) è aumentata di un importo pari a:
1) 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.000 euro ma non a 29.200 euro;
2) 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.200 euro ma non a 34.700 euro;
3) 30 euro, se il reddito complessivo è superiore a 34.700 euro ma non a 35.000 euro;
4) 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 35.100 euro;
5) 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.100 euro ma non a 35.200 euro;
c) 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati. La detrazione e' aumentata a 1.220 euro per ciascun figlio di eta' inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro. In presenza di più figli, l’importo di 95.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest’ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all’altro genitore affidatario un importo pari all’intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete a quest’ultimo per l’intero importo. Se l’altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli nati fuori del matrimonio e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste alla lettera a) 3;
d) 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ogni altra persona indicata nell’articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro.
1-bis. In presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo 4.
2. Le detrazioni di cui ai commi 1 e 1-bis spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. 5 Per i figli di eta' non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo di cui al primo periodo e' elevato a 4.000 euro6.
3. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste. Qualora la detrazione di cui al comma 1-bis sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui al comma 1 del presente articolo nonché agli articoli 13, 15, 16 e 16-bis, nonché delle detrazioni previste da altre disposizioni normative, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia, sono definite le modalità di erogazione del predetto ammontare 7.
4. Se il rapporto di cui al comma 1, lettera a), numero 1), è uguale a uno, la detrazione compete nella misura di 690 euro. Se i rapporti di cui al comma 1, lettera a), numeri 1) e 3), sono uguali a zero, la detrazione non compete. Se i rapporti di cui al comma 1, lettere c) e d), sono pari a zero, minori di zero o uguali a uno, le detrazioni non competono. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime quattro cifre decimali.
4-bis. Ai fini del comma 1 il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis 8.
 
(A) In riferimento al presente articolo vedi il Messaggio INPS 21 giugno 2016 n. 2758, Messaggio INPS  20/12/2017 n. 5090 
[1] Il D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, ha disposto, con l’articolo 1, comma 1, la totale modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito la struttura di titoli, capi e sezioni. L'originario articolo 12 è stato rinumerato come articolo 13 dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 ; successivamente l' articolo 1, comma 349, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 ha ripristinato la numerazione preesistente.
[2] Articolo modificato dall’articolo 2, comma 2, del D.L. 14 marzo 1988, n. 70, dall’articolo 2, comma 1, del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, dall’articolo 2 del D.P.C.M. 29 settembre 1989, dall’articolo 2 del D.P.C.M. 28 settembre 1990, dall’articolo 2, comma 5, del D.L. 30 dicembre 1991, n. 417, dall’articolo 9, comma 2, del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, dall’articolo 3, comma 1, lettera b), del D.L. 31 maggio 1994, n. 330, dall’articolo 1 del D.P.C.M. 18 maggio 1995, dall’articolo 1, comma 1, del D.P.C.M. 27 settembre 1997 e successivamente sostituito dall’articolo 47, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. Il presente articolo è stato ulteriormente modificato dall’articolo 6, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dall’articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dall’articolo 2, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, dall’articolo 1, comma 349, lettera b), della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e da ultimo sostituito dall’articolo 1, comma 6, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
[3] Lettera modificata dall'articolo 1, comma 483, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 e successivamente dall' articolo 105, comma 3, del D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, con la decorrenza indicata nell' articolo 108, comma 1, del medesimo decreto.
[4] Comma aggiunto dall’articolo 1, comma 15, lettera a), numero 1), della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
[5] Comma modificato dall’articolo 1, comma 15, lettera a), numero 2), della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
[6]  Periodo aggiunto dall'articolo 1, comma 255 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 , con  efficacia a decorrere dal 1 gennaio 2019, come disposto del comma 253 della L. 205/2017.
[7] Comma modificato dall’articolo 1, comma 15, lettera a), numero 3), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successivamente dall’articolo 4, comma 1, lettera b), del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.
[8] Comma aggiunto dall’articolo 1, comma 15, lettera a), numero 4), della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 13 Altre detrazioni
1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e i), ad esclusione di quelli derivanti dagli assegni periodici indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c), fra gli oneri deducibili, spetta una detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell’anno, pari a4:
a) 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro5;
b) 978 euro, aumentata del prodotto tra 902 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 20.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 8.000 euro ma non a 28.000 euro 6;
c) 978 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 28.000 euro ma non a 55.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 27.000 euro7
1-bis. Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, compete un credito rapportato al periodo di lavoro nell'anno, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a:
1) 960 euro, se il reddito complessivo non e' superiore a 24.600 euro;
2) 960 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 24.600 euro ma non a 26.600 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.600 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro8.
[ 2. La detrazione spettante ai sensi del comma 1, lettera c), è aumentata di un importo pari a:
a) 10 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 23.000 euro ma non a 24.000 euro;
b) 20 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 25.000 euro;
c) 30 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 26.000 euro;
d) 40 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 26.000 euro ma non a 27.700 euro;
e) 25 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 27.700 euro ma non a 28.000 euro. ] 9
3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall’imposta lorda, non cumulabile con quella prevista al comma 1 del presente articolo, rapportata al periodo di pensione nell’anno, pari a:
a) 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;
b) 1.297 euro, aumentata del prodotto fra 583 euro e l’importo corrispondente al rapporto fra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro;
c) 1.297 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 40.000 euro 10.
[4. Se alla formazione del reddito complessivo dei soggetti di età non inferiore a 75 anni concorrono uno o più redditi di pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall’imposta lorda, in luogo di quella di cui al comma 3 del presente articolo, rapportata al periodo di pensione nell’anno e non cumulabile con quella prevista al comma 1, pari a:
a) 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro 11;
b) 1.297 euro, aumentata del prodotto fra 583 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro 12;
c) 1.297 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 40.000 euro. ]13
5. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 50, comma 1, lettere e), f), g), h) e i), 53, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l), spetta una detrazione dall’imposta lorda, non cumulabile con quelle previste ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, pari a:
a) 1.104 euro, se il reddito complessivo non supera 4.800 euro;
b) 1.104 euro, se il reddito complessivo è superiore a 4.800 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 50.200 euro.
5-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi derivanti dagli assegni periodici indicati fra gli oneri deducibili nell'articolo 10, comma 1, lettera c), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste dai commi 1, 2, 3, 4 e 5, in misura pari a quelle di cui al comma 3, non rapportate ad alcun periodo nell'anno 14.
6. Se il risultato dei rapporti indicati nei commi 1, 3, 4 e 5 è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali.
6-bis. Ai fini del presente articolo il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis 15.
 
[1] Articolo modificato dall’articolo 1, comma 1, del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, dall’articolo 1, comma 1, del D.L. 14 marzo 1988, n. 70, dall’articolo 2, comma 2, del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, dall’articolo 2 del D.P.C.M. 29 settembre 1989, dall’articolo 2 del D.P.C.M. 28 settembre 1990, dall’articolo 3, comma 1, lettera d), del D.L. 31 maggio 1994, n. 330, dall’articolo 1 del D.P.C.M. 18 maggio 1995, dall’articolo 1, comma 1, del D.P.C.M. 27 settembre 1997, sostituito dall’articolo 48, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, modificato dall’articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1998, n. 449, dall’articolo 6, comma 1, lettera d), numero 2), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dall’articolo 1, comma 2, lettera b), del D.L. 30 settembre 2000, n. 268, dall’articolo 34, comma 1, lettera c), della legge 21 novembre 2000, n. 342, dall’articolo 2, comma 1, lettera e), numero 4), della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e da ultimo sostituito dall’articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
[2] Nel testo precedente la riforma introdotta dal D.Lgs. 344/2003 le disposizioni contenute nel presente articolo erano previste dall'articolo 12, successivamente l’articolo 1, comma 349, lettera c), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ha disposto che il presente articolo diventi articolo 13.
[3] Articolo modificato, decorrere dal 1° gennaio 2003, dall’articolo 2, comma 57, lettera a), della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successivamente sostituito dall’articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
[4] Alinea modificato, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, dall’articolo 1, comma 11, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
[5] Lettera modificata dall’articolo 1, comma 127, lettera a), della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
[6] Lettera sostituita dall’articolo 1, comma 127, lettera b), della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
[7] Lettera sostituita dall’articolo 1, comma 127, lettera b), della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
[8] Comma inserito dall'articolo 1, comma 1, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89; a norma del comma 3 del medesimo articolo le disposizioni di cui al presente comma si applicano per il solo periodo di imposta 2014; vedi anche quanto disposto nei commi 2, 4 e 5 del medesimo articolo 1; comma successivamente sostituito dall'articolo 1, comma 12, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190; vedi anche quanto disposto dai commi 13, 15, 27 e 129 del medesimo articolo 1. Da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 132, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.
[9] Comma abrogato dall’articolo 1, comma 127, lettera c), della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
[10] Comma modificato dall'articolo 1, comma 290, lettera a), numeri 1) e 2) della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e, successivamente, sostituito dall'articolo 1, comma 210, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232.
[11] Lettera modificata dall'articolo 1, comma 290, lettera b), numero 1) della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.
[12] Lettera sostituita dall'articolo 1, comma 290, lettera b), numero 2) della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.
[13] Comma soppresso per effetto della sostituzione degli originari commi 3 e 4 con l'attuale comma 3 dall'articolo 1, comma 210, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232.
[14] Comma aggiunto, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, dall’articolo 1, comma 11, lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
[15] Comma aggiunto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, dall’articolo 1, comma 15, lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 13 bis - (tolto dalla nuova numerazione, si veda il d.lgs.344/03)

Art.13 ter - (tolto dalla nuova numerazione, si veda il d.lgs.344/03)

Art.14 - abrogato (ora art.13)


Art. 15 [Ex Art. 13-bis] Detrazione per oneri 
1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento (vedi nota *) dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo 3:
a ) gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonchè le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati;
b ) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonchè le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territori dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro. L'acquisto della unità immobiliare deve essere effettuato nell'anno precedente o successivo alla data della stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui l'originario contratto è estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati. In caso di acquisto di unità immobiliare locata, la detrazione spetta a condizione che entro tre mesi dall'acquisto sia stato notificato al locatario l'atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. La detrazione spetta non oltre il periodo d'imposta nel corso del quale è variata la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. Non si tiene conto, altresì, delle variazioni dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata. Nel caso l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l'unità immobiliare è adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dall'acquisto. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il limite di 4.000 euro è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle stesse condizioni, anche con riferimento alle somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione, alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se il mutuo è intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe le quote 4;
b-bis) dal 1° gennaio 2007 i compensi comunque denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale per un importo non superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualità  5;
c ) le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250 mila. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle indicate nell'art. 10, comma 1, lettera b ), e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere, nonche' dalle spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro della sanita' 8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2001, con l'esclusione di quelli destinati ai lattanti. Ai fini della detrazione la spesa sanitaria relativa all’acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l’indicazione del codice fiscale del destinatario. Le spese riguardanti i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si assumono integralmente. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei soggetti indicati nel precedente periodo, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, si comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli di cui, rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere b ), c ) ed f ), e 54, comma 1, lettere a), c), f) ed m) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie. Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico, purchè prescritto dalla commissione medica locale di cui all'art. 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei non vedenti sono compresi i cani guida e gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei sordomuti sono compresi gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui dal Pubblico registro automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato cancellato da detto registro, e con riferimento a un solo veicolo, nei limiti della spesa di lire trentacinque milioni o, nei casi in cui risultasse che il suddetto veicolo sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti della spesa massima di lire trentacinque milioni da cui va detratto l'eventuale rimborso assicurativo. E’ consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in quattro quote annuali costanti e di pari importo. La medesima ripartizione della detrazione in quattro quote annuali di pari importo è consentita, con riferimento alle altre spese di cui alla presente lettera, nel caso in cui queste ultime eccedano, complessivamente, il limite di lire 30 milioni annue. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo nè dai redditi che concorrono a formarlo. Si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta 6(B);
c-bis ) le spese veterinarie, fino all'importo di lire 750.000, limitatamente alla parte che eccede lire 250.000. Con decreto del Ministero delle finanze sono individuate le tipologie di animali per le quali spetta la detraibilità delle predette spese7;
c-ter) le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti, ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381 8;
d) le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone, per importo non superiore a euro 1.550 per ciascuna di esse 9;
e) le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso universita' statali e non statali, in misura non superiore, per le universita' non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facolta' universitaria con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca da emanare entro il 31 dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle universita' statali 10;
e-bis) le spese per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, per un importo annuo non superiore a 564 euro per l'anno 2016, a 717 euro per l'anno 2017, a 786 euro per l'anno 2018 e a 800 euro a decorrere dall'anno 2019 per alunno o studente. Per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l'ampliamento dell'offerta formativa rimane fermo il beneficio di cui alla lettera i-octies), che non e' cumulabile con quello di cui alla presente lettera 11 (C);
e-ter) le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, per l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici, di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, necessari all'apprendimento, nonche' per l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere, in presenza di un certificato medico che attesti il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti acquistati e il tipo di disturbo dell'apprendimento diagnosticato12;
f ) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se l'impresa di assicurazione non ha facoltà di recesso dal contratto, per un importo complessivamente non superiore a euro 630 per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, nonche' a euro 530 a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e, a decorrere dallo stesso periodo d'imposta, a euro 1.291,14, limitatamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, al netto dei predetti premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidita' permanente. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, l'importo di euro 530 e' elevato a euro 750 relativamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilita' grave come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalita' di cui all'articolo 4 della medesima legge. Con decreto del Ministero delle finanze, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), sono stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza. Per i percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite, anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta 13;
f-bis) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unita' immobiliari ad uso abitativo14;
g ) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni culturali e ambientali, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con il competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze. La detrazione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni culturali ed ambientali dà immediata comunicazione al competente ufficio delle entrate del Ministero delle finanze delle violazioni che comportano la perdita del diritto alla detrazione; dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi;
h ) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'art. 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente delle Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonchè per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative culturali devono essere autorizzate, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali, che deve approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinchè le erogazioni liberali fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi indicati nella presente lettera e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile al donatorio, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato, o delle regioni e degli enti locali territoriali, nel caso di attività o manifestazioni in cui essi siano direttamente coinvolti, e sono destinate ad un fondo da utilizzare per le attività culturali previste per l'anno successivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno, al centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze l'elenco nominativo dei soggetti erogatori, nonchè l'ammontare delle erogazioni effettuate entro il 31 dicembre dell'anno precedente 15;
h -bis) il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione, ai soggetti e per le attività di cui alla lettera h ) 16;
i ) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 30 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonchè per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato 17;
[ i-bis ) [le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) nonchè] i contributi associativi, per importo non superiore a 2 milioni e 500 mila lire, versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'art. 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. La detrazione è consentita a condizione che il versamento di tali [erogazioni e] contributi sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalità idonee a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; ]18
i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 1.500 euro, in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400  19;
[ i-quater) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di fire, a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Si applica l'ultimo periodo della lettera i-bis) ]  20;
i-quinquies) le spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e le attività sportive 21;
i-sexies) i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest’ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, [e comunque in una provincia diversa, ] per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l’università o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro. [La disposizione di cui al periodo precedente si applica limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018.]  Alle medesime condizioni ed entro lo stesso limite, la detrazione spetta per i canoni derivanti da contratti di locazione e di ospitalita' ovvero da atti di assegnazione in godimento stipulati, ai sensi della normativa vigente nello Stato in cui l'immobile e' situato, dagli studenti iscritti a un corso di laurea presso un'universita' ubicata nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis 22;
i-sexies.01) limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018, il requisito della distanza di cui alla lettera i-sexies) si intende rispettato anche all'interno della stessa provincia ed e' ridotto a 50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate23;
i-sexies.1) i canoni, e i relativi oneri accessori, per un importo non superiore a 8.000 euro, e il costo di acquisto a fronte dell'esercizio dell'opzione finale, per un importo non superiore a 20.000 euro, derivanti da contratti di locazione finanziaria su unita' immobiliari, anche da costruire, da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna, sostenuti da giovani di eta' inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all'atto della stipula del contratto di locazione finanziaria che non sono titolari di diritti di proprieta' su immobili a destinazione abitativa; la detrazione spetta alle condizioni di cui alla lettera b) 24;
i-sexies.2) le spese di cui alla lettera i-sexies.1), alle condizioni ivi indicate e per importi non superiori alla meta' di quelli ivi indicati, sostenute da soggetti di eta' non inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all'atto della stipula del contratto di locazione finanziaria che non sono titolari di diritti di proprieta' su immobili a destinazione abitativa 25;
i-septies) le spese, per un importo non superiore a 2.100 euro, sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro 26;
i-octies) le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62 , e successive modificazioni, nonche' a favore degli istituti tecnici superiori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle universita finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e universitaria e all'ampliamento dell'offerta formativa; la detrazione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall' articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 27.
i-novies) le erogazioni liberali in denaro al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'articolo 45, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, effettuate mediante versamento bancario o postale ovvero secondo altre modalita' stabilite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2829.
i-decies) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per un importo non superiore a 250 euro30.
1.1 Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 24 per cento, per l'anno 2013, e al 26 per cento, a decorrere dall'anno 2014, per le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 30.000 euro annui, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). La detrazione e' consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall' articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , e secondo ulteriori modalita' idonee a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 31.
[1- bis. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 24 per cento, per l'anno 2013, e al 26 per cento, a decorrere dall'anno 2014, delle erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e dei movimenti politici che abbiano presentato liste o candidature elettorali alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, oppure che abbiano almeno un rappresentante eletto a un consiglio regionale o ai consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, per importi compresi fra 50 e 10.000 euro annui, a condizione che siano effettuate mediante versamento bancario o postale.]32
1- ter . Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonchè delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro delle Comunità europee, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti, a partire dal 1° gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. La detrazione è ammessa a condizione che la stipula del contratto di mutuo da parte del soggetto possessore a titolo di proprietà o altro diritto reale dell’unità immobiliare avvenga nei sei mesi antecedenti, ovvero nei diciotto mesi successivi all’inizio dei lavori di costruzione. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità e le condizioni alle quali è subordinata la detrazione di cui al presente comma 33.
1-quater. Dall’imposta lorda si detrae, nella misura forfetaria di euro 1.000 e nel limite di spesa di 510.000 euro per l’anno 2020 e di 290.000 euro annui a decorrere dall’anno 2021, la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida (nota Aduc1).
2. Per gli oneri indicati alle lettere c ), e), e-bis), e-ter),  f), i-quinquies), i-sexies) e i-decies) del comma 1 la detrazione spetta anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'art. 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, fermo restando, per gli oneri di cui alle lettere f) e i-decies), i limiti complessivi ivi stabiliti. Per gli oneri di cui alla lettera c ) del medesimo comma 1 sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'art. 12 che non si trovino nelle condizioni previste dal comma 2 del medesimo articolo, affette da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, la detrazione spetta per la parte che non trova capienza nell'imposta da esse dovuta, relativamente alle sole spese sanitarie riguardanti tali patologie, ed entro il limite annuo di lire 12.000.000. Per le spese di cui alla lettera i-septies) del citato comma 1, la detrazione spetta, alle condizioni ivi stabilite, anche se sono state sostenute per le persone indicate nell’articolo 12 ancorché non si trovino nelle condizioni previste dal comma 2 del medesimo articolo 35.
3. Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 sostenuti dalle società semplici di cui all'art. 5 la detrazione spetta ai singoli soci nella stessa proporzione prevista nel menzionato art. 5 ai fini della imputazione del reddito 36.
 
(A) In riferimento al presente articolo vedi: Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 17 ottobre 2014, n. 89/E; Circolare dell'Agenzia delle Entrate 24 aprile 2015, n. 17/E.
(B) In riferimento alla presente lettera vedi: Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 3 agosto 2015, n. 71/E; Circolare dell'Agenzia delle Entrate 6 maggio 2016, n. 18/E.
(C) In riferimento alla presente lettera vedi: Circolare dell'Agenzia delle Entrate 6 maggio 2016, n. 18/E; Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 4 agosto 2016, n. 68/E.
[1] Il D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, ha disposto, con l’articolo 1, comma 1, la totale modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito la struttura di titoli, capi e sezioni. Nel testo precedente la riforma introdotta dal D.Lgs. 344/2003 le disposizioni contenute nel presente articolo erano previste dall'articolo 13-bis.
[2] Articolo aggiunto dall’articolo 3, comma 1, lettera e), del D.L. 31 maggio 1994, n. 330.
[3] Alinea modificato dall’articolo 18, comma 1, del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41. Successivamente, a norma dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ai fini delle imposte sui redditi, la percentuale degli oneri sostenuti ammessa in detrazione dall'imposta lorda, e' fissata al 19 per cento, a condizione che gli oneri stessi non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo.
[4] Lettera modificata dall’articolo 7, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successivamente dall’articolo 1, comma 202, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per una proroga dei termini di cui alla presente lettera vedi l'articolo 1, comma 9-quinquies, del D.L. 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni dalla Legge 26 giugno 2014, n. 93.
[5] Lettera aggiunta dall’articolo 35, comma 22-bis, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223.
[6] Lettera modificata, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1996, dall’articolo 3, comma 2, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dall’articolo 1, comma 1, lettera a), del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, dall’articolo 8, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dall’articolo 6, comma 1, lettera e), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dall’articolo 31, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dagli articoli 2, comma 1, lettera g), e 81, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successivamente, a decorrere dal 1º luglio 2007, dall’articolo 1, comma 28, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Da ultimo modificata, limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018,  dall'articolo 5-quinques, comma 1, del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172
[7] Lettera aggiunta, a partire dal periodo d'imposta 2000, dall’articolo 32, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342.
[8] Lettera aggiunta dall’articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
[9] Lettera modificata dall’articolo 6, comma 1, lettera f), della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successivamente sostituita dall'articolo 1, comma 954, lettera a), della Legge 28 dicembre 2015 n. 208.
[10] Lettera sostituita dall' articolo 1, comma 151, lettera a), della Legge 13 luglio 2015, n. 107 e successivamente dall'articolo 1, comma 954, lettera b), della Legge 28 dicembre 2015 n. 208.
[11] Lettera inserita dall' articolo 1, comma 151, lettera b), della Legge 13 luglio 2015, n. 107 e successivamente modificata dall'articolo 1, comma 617, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232.
[12] Lettera inserita dall'articolo 1, comma 665, lettera a),  della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.
[13] Lettera sostituita dall’articolo 13, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, successivamente modificata, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’articolo 10, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 168 , dall'articolo 12, comma 1, del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 ottobre 2013, n. 124 e, da ultimo, dall'articolo 5, comma 1, della Legge 22 giugno 2016, n. 112.
[14] Lettera inserita dall'articolo 1, comma 768, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.
[15] Lettera sostituita dall’articolo 2, comma 10, lettera a), della legge 8 ottobre 1997, n. 352. Vedi quanto disposto dall'articolo 1, commi da 1 a 4, del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2014, n. 106.
[16] Lettera aggiunta dall’articolo 2, comma 10, lettera b), della legge 8 ottobre 1997, n. 352.
[17] Lettera modificata dall’articolo 25, comma 2, del D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367 e dall’articolo 1, comma 2, della legge 18 febbraio 1999, n. 28. Vedi quanto disposto dall'articolo 1, commi da 1 a 4, del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2014, n. 106.
[18] Lettera aggiunta dall’articolo 13, comma 1, lettera a), numero 1), del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successivamente modificata dall’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 30 luglio 2002, n. 189 e dall' articolo 15, comma 2, della Legge 6 luglio 2012, n. 96 e da ultimo abrogata dall'articolo 102, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.
[19] Lettera aggiunta dall’articolo 25, comma 5, della legge 13 maggio 1999, n. 133 e successivamente sostituita, a decorrere dal 1° gennaio 2000, dall’articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 21 novembre 2000, n. 342 e dall’articolo 90, comma 9, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
[20] Lettera aggiunta dall’articolo 22, comma 1, lettera a), numero 1), della legge 7 dicembre 2000, n. 383e successivamente abrogata dall'articolo 102, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.
[21] Lettera aggiunta dall’articolo 1, comma 319, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
[22] Lettera aggiunta dall’articolo 1, comma 319, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, modificata dall’articolo 1, comma 208, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successivamente, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1º gennaio 2012, dall’articolo 16, comma 1, della legge 15 dicembre 2011, n. 217. Da ultimo modificata dall'articolo 20, comma 8-bis, del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172 e dall'articolo 1, comma 23, lettera  a), della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.
[23] Lettera inserita dall'articolo 1, comma 23, lettera  b), della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.
[24] Lettera inserita dall'articolo 1, comma 82, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208. A norma del comma 82 del medesimo articolo 1, la presente disposizione si applica dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020.
[25] Lettera inserita dall'articolo 1, comma 82, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208. A norma del comma 82 del medesimo articolo 1, la presente disposizione si applica dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020.
[26] Lettera aggiunta dall’articolo 1, comma 319, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
[27] Lettera aggiunta dall’articolo 13, comma 3, lettera a), del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 ; successivamente modificata dall'articolo 10, comma 3, del D.L. 12 settembre 2013, n. 104 , convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2013, n. 128, con la decorrenza ivi indicata e, da ultimo, dall'articolo 1, comma 294, lettera a), della Legge 11 dicembre 2016, n. 232.
[28] Lettera aggiunta dall'articolo 1, comma 524, lettera a) della Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
[29] Per la riduzione della misura della detrazione di cui al presente comma vedi l'articolo 1, comma 576, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
[30] Lettera aggiunta dall'articolo 1, comma 28, lettera  a), della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.
[31] Comma aggiunto dall’articolo 15, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96 e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 137, lettera a) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.
[32] Comma aggiunto dall’articolo 5, comma 1, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, successivamente modificato dall’articolo 4, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157, sostituito dall' articolo 7, comma 1, della Legge 6 luglio 2012, n. 96 e, da ultimo abrogato, a decorrere dal 1 gennaio 2014, dall'articolo 14, comma 5, del D.L. 28 dicembre 2013 n. 149, convertito con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2014, n. 13.
[33] Comma aggiunto dall’articolo 3, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successivamente modificato dall’articolo 44, comma 4-ter, del D.L. 1° ottobre 2007, n. 159.
[34] Comma aggiunto dall’articolo 6, comma 1, lettera g), della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
[35] Comma modificato dall’articolo 31, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342; successivamente dall’articolo 1, comma 319, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dall' articolo 1, comma 151, lettera c), della Legge 13 luglio 2015, n. 107  e, da ultimo dall'articolo 1, comma 28, lettera  a), numero 2), e comma 665, lettera b), della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.
[36] Comma modificato dall’articolo 2, comma 10, lettera c), della legge 8 ottobre 1997, n. 352, dall’articolo 13, comma 1, lettera a), numero 2), del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successivamente dall’articolo 22, comma 1, lettera a), numero 2), della legge 7 dicembre 2000, n. 383.

(*) Nota Aduc: la percentuale applicabile e' variata dal 27 al 22% dal 1/1/1995 per effetto dell'art.18 comma 1 del Dl 41/1995 ed e' poi calata dal 22 all'attuale 19% per effetto dell'art.49 comma 1 del D.lgs.446/1997.
Nota Aduc1: comma sostituito dalla Legge di Bilancio 2019 (legge 145/2018) art.1 comma 27

Art.16 [Ex Art. 13-ter] Detrazione per canoni di locazione
01. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione complessivamente pari a:
a) euro 300, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
b) euro 150, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41 (3)
1 . Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione complessivamente pari a (4):
a) lire 960.000, se il reddito complessivo non supera lire 30.000.000 (5);
b) lire 480.000, se il reddito complessivo supera lire 30.000.000 ma non lire 60.000.000 (6).
1-bis. Ai lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione, e siano titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi e situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione, spetta una detrazione, per i primi tre anni complessivamente pari a:
a) lire 1.920.000, se il reddito complessivo non supera lire 30 milioni;
b) lire 960.000, se il reddito complessivo supera lire 30 milioni ma non lire 60 milioni (7).
1-ter. Ai giovani di età compresa fra i venti e i trenta anni, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l'unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, sempre che la stessa sia diversa dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge, spetta per i primi tre anni la detrazione di cui al comma 1-bis, lettera a), alle condizioni ivi previste (8).
1-quater. Le detrazioni di cui ai commi da 01 a 1-ter, da ripartire tra gli aventi diritto, non sono tra loro cumulabili e il contribuente ha diritto, a sua scelta, di fruire della detrazione più favorevole (9).
1-quinquies. Le detrazioni di cui ai commi da 01 a 1-ter sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente (10).
1-quinquies.1. Ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola di eta' inferiore ai trentacinque anni, spetta, nel rispetto della regola de minimis di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, una detrazione del 19 per cento delle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli diversi da quelli di proprieta' dei genitori, entro il limite di euro 80 per ciascun ettaro preso in affitto e fino a un massimo di euro 1.200 annui. A tal fine, il contratto di affitto deve essere redatto in forma scritta (11).
1-sexies. Qualora la detrazione spettante ai sensi del presente articolo sia di ammontare superiore all'imposta lorda diminuita, nell'ordine, delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, è riconosciuto un ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'attribuzione del predetto ammontare (12).
(1) Il D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, ha disposto, con l’articolo 1, comma 1, la totale modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito la struttura di titoli, capi e sezioni. Nel testo precedente la riforma introdotta dal D.Lgs. 344/2003 le disposizioni contenute nel presente articolo erano previste dall'articolo 13-ter.
(2) Articolo aggiunto dall’articolo 6, comma 1, lettera h), della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
(3) Comma premesso, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007, dall’articolo 1, comma 9, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
(4) Alinea modificato, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007, dall’articolo 1, comma 9, lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
(5) Lettera modificata dall’articolo 2, comma 1, lettera h), numero 1), della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
(6) Lettera modificata dall’articolo 2, comma 1, lettera h), numero 2), della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
(7) Comma aggiunto dall’articolo 2, comma 1, lettera h), numero 3), della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successivamente modificato, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007, dall’articolo 1, comma 9, lettera c), della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
(8) Comma aggiunto, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007, dall’articolo 1, comma 9, lettera d), della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
(9) Comma aggiunto, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007, dall’articolo 1, comma 9, lettera d), della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
(10) Comma aggiunto, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007, dall’articolo 1, comma 9, lettera d), della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
(11) Comma inserito dall'articolo 7, comma 1, lettera a), del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116. A norma del comma 2 del medesimo articolo 7, la presente disposizione si applica a decorrere dal periodo d'imposta 2014, per il medesimo periodo d'imposta l'acconto relativo all'imposta sul reddito delle persone fisiche e' calcolato senza tenere conto delle disposizioni di cui citato comma 1.
(12) Comma aggiunto, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007, dall’articolo 1, comma 9, lettera d), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successivamente modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera b), del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116. A norma del comma 2 del medesimo articolo 7, la disposizione di cui al comma 1 del suddetto D.L. si applica a decorrere dal periodo d'imposta 2014, per il medesimo periodo d'imposta l'acconto relativo all'imposta sul reddito delle persone fisiche e' calcolato senza tenere conto delle disposizioni di cui citato comma 1.
 
 
 
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