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Incentivi 2015: agevolazioni e bonus per le famiglie
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Scheda Pratica di Rita Sabelli
27 gennaio 2015 10:37
 
Ultimo aggiornamento: 11/5/2015

Per il 2015 sono usufruibili quasi tutte le agevolazioni del 2014. Ci sono alcune novità, soprattutto introdotte dalla Legge di Stabilità 2015 (legge 190/2014) che è intervenuta rifinanziando alcune iniziative e aggiungendo o modificandone altre.

Tra le novità, che in realtà devono essere rese operative da decreti attuativi, la reintroduzione del “bonus bebè” (assegno per nati e adottati nel triennio 2015/2017) e l'istituzione di nuovi “buoni acquisto per famiglie numerose” con un fondo di 45 milioni di euro per nuclei familiari con quattro o più figli in possesso di una situazione economica corrispondente ad un ISEE non superiore a 8.500 euro annui.
Altra novità che dovrebbe arrivare entro Marzo, tutta da dettagliare, un allungamento triennale di mutui e finanziamenti (dal 2015 al 2017) con sospensione della quota capitale delle rate, destinato alle famiglie alle piccole imprese. Occorre un accordo tra Min.economia, ABI e associazioni di imprese e consumatori.

Diventa definitivo il bonus di 80 euro in busta paga introdotto dal Dl 66/2014;  è confermata e rifinanziata con 250 milioni di euro la carta acquisti per il 2015 e gli anni successivi.

Nulla cambia per il fondo di solidarietà per l'acquisto della prima casa (sospensione dei mutui) già rifinanziato per il 2015 dalla Legge di Stabilità 2014. Il fondo, attivo dal 2010, è stato introdotto dalla Finanziaria 2008. Nello stesso ambito (ottenimento della sospensione delle rate del mutuo) si ricorda che non è più fruibile il fondo del Piano Famiglie dell'ABI, scaduto definitivamente a Marzo 2013.
Prorogata fino a fine 2015 anche la sospensione dei mutui per i soggetti coinvolti da terremoto e alluvione in Emilia Romagna e Veneto.

Per quanto riguarda il fondo mutui giovani coppie è scattata a Ottobre 2014 l'abrogazione con passaggio dei fondi al nuovo “Fondo mutui prima casa” istituito dalla Legge di Stabilità 2014 e reso operativo da un decreto ministeriale. Il nuovo fondo ha una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 e interviene con una garanzia statale del 50% della quota capitale su mutui ipotecari accesi per l'acquisto, la ristrutturazione e l'accrescimento dell'efficienza energetica di unità immobiliari ubicate in Italia da adibire ad abitazione principale del mutuatario, con priorità per le giovani coppie, i nuclei familiari mono-genitoriali con figli minori e i giovani di età inferire a 35 anni con lavoro atipico.

Attivo ormai da Marzo 2014 anche il “Plafond casa”, un fondo destinato ai mutui fruibile grazie ad accordi tra l'ABI e la Cassa depositi e prestiti , con agevolazioni non predeterminate ma lasciate alla discrezione di ogni banca aderente.

Già previsto dal 2014, ma non ancora operativo, il nuovo fondo “nuovi nati” istituito a partire dal 2014 al posto del precedente fondo “credito nuovi nati”.

Inalterati i fondi affitti (gestiti localmente per inquilini in difficoltà e morosi) e i bonus elettricità e gas.

Per gli interventi in favore della famiglia vengono assegnati anche altri fondi (112 milioni di euro) destinati in parte allo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e in parte ad alimentare il già esistente “fondo per la distribuzione delle derrate alimentari alle persone indigenti” che finanzia programmi nazionali di distribuzione svolti da organizzazioni caritatevoli (mense per i poveri, distribuzione cibo, etc.).

Indice scheda:
- CARTA ACQUISTI (SOCIAL CARD) ORDINARIA
- CARTA ACQUISTI (SOCIAL CARD) SPERIMENTALE
- FONDO CREDITO NUOVI NATI
- BONUS BEBE' 2015/2017
- 80 EURO IN BUSTA PAGA
- BONUS MAMME LAVORATRICI PER BABY SITTER O ASILO NIDO
- MUTUI: OTTENIMENTO DELLA SOSPENSIONE DELLE RATE
- MUTUI: POSSIBILITA' DI SOSPENDERE LE RATE PER TERREMOTATI E ALLUVIONATI (in Emilia Romagna e Veneto)
- MUTUI: FONDO GARANZIA "PRIMA CASA"
- MUTUI: AGEVOLAZIONI PER ACQUISTO “PRIMA CASA” E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI RESIDENZIALI (PLAFOND CASA)
- FONDI AFFITTI (inquilini in difficoltà e morosi)
- BONUS ELETTRICITA'
- BONUS GAS
- BONUS ACQUA
- LINK UTILI

CARTA ACQUISTI (SOCIAL CARD) ORDINARIA
Cos'è
La carta acquisti è una tessera di pagamento -tipo bancomat- che viene "caricata" a spese dello Stato di una somma annuale di 480 euro, accreditati con rate bimestrali di 80 euro. Gli 80 euro di ciascun bimestre possono essere spesi al massimo entro i due bimestri successivi. è una carta che non ha scadenza, quindi quelle ottenute dal 2009 in poi possono essere utilizzate anche nel 2015. E' concessa ad anziani o famiglie con bimbi piccoli che rispondono a determinati requisiti (vedi più avanti). Va richiesta presso gli uffici postali compilando un modulo che poi le Poste inoltreranno all'INPS il quale invierà la carta inizialmente priva di fondi.

Prima di accreditare il bonus, l'INPS verificherà la sussistenza dei requisiti e la correttezza della richiesta.
La carta sarà poi caricata all'inizio di ogni bimestre, con inizio il bimestre successivo alla richiesta (per esempio se la richiesta viene fatta a Gennaio o Febbraio il primo accredito sarà fatto nel bimestre Marzo-Aprile). Una volta avvenuto il primo accredito, le Poste inviano a casa dell'interessato il codice PIN necessario all'utilizzo della carta.
L'interlocutore in caso di problemi, dubbi o difficoltà è e resta la Posta, che deve rilasciare, se richiesta, la stampa della posizione individuale del richiedente, contenente il riconoscimento del diritto di fruizione del bonus.
Informazioni sugli accrediti e sul saldo disponibile possono essere ottenute, oltre che presso l'ufficio postale, anche chiamando il numero verde 800-666-888 o presso gli sportelli Postamat.
La carta può essere utilizzata per l'acquisto di alimentari in negozi abilitati (che espongono un logo particolare riferito alla carta), in farmacia, per pagare bollette energetiche e spese sanitarie. In determinati negozi convenzionati è usufruibile anche uno sconto aggiuntivo del 5%. Alcuni enti locali, inoltre, incrementano i benefici della carta aumentando l'accreditamento bimestrale (per esempio la Regione Friuli, il Comune di Alessandria, etc.)

Chi la può ottenere
E' concessa ai cittadini italiani residenti in Italia anziani o genitori di bambini di età non superiore ai tre anni. Dal 1/1/2014 è estesa anche ai cittadini di un paese UE e/o loro familiari non aventi cittadinanza in uno stato membro ma titolari di diritto di soggiorno, nonchè a stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Sono inclusi gli anziani che, contemporaneamente:
- abbiano più di 65 anni e abbiano avuto un imposta Irpef netta pari a zero nell'anno precedente a quello della richiesta oppure nel secondo anno antecedente;
- non godano di trattamenti pensionistici o assistenziali che superino, cumulati a eventuali redditi propri, i 6.795,38 euro annui (9.060,51 se di età pari o superiore a 70 anni) (*);
- abbiano un ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) inferiore a 6.795,38 euro (*);
- non siano intestatari, da soli o col coniuge, di più di un'utenza elettrica domestica, di utenze elettriche non domestiche, di più di un'utenza del gas, di più di un autoveicolo, di più di un immobile ad uso abitativo con una quota superiore o uguale al 25%, di immobili ad uso non abitativo con una quota superiore o uguale al 10%, di un patrimonio mobiliare, rilevato dalla dichiarazione ISEE, superiore a euro 15.000;
- non fruiscano di vitto pagato dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni, per ricovero in istituti di cura o in istituti di pena.

Note:
- i trattamenti pensionistici da considerare sono quelli in essere nell'anno di presentazione della domanda;
- la quattordicesima e l'importo aggiuntivo non costituiscono reddito ai fini della verifica dei requisiti necessari all'ottenimento della carta;
- in caso di validità dell'ISEE anche per un solo giorno del periodo di riferimento per l'accredito (esempio: ISEE valido fino a 1/1/2013) c'è comunque il diritto ad usufruire del bonus per tutto il periodo (nell'esempio: primo bimestre 2013).
- (*) valori valevoli per l'anno 2015 adeguati con aggiornamento ISTAT.

Sono inclusi i bambini (e, come fruitori, i genitori, gli affidatari o i tutori) che, contemporaneamente:
- abbiano meno di tre anni;
- abbiano un ISEE inferiore a euro 6.795,38 euro (*);
- non siano, insieme a chi ne esercita la potestà, l'affido o la tutela, intestatari di più di un'utenza elettrica domestica, di più di un'utenza elettrica non domestica, di più di due utenze del gas, di più di due autoveicoli, di più di un immobile ad uso abitativo con una quota superiore o uguale al 25%, di immobili ad uso non abitativo con una quota superiore o uguale al 10%, di un patrimonio mobiliare, rilevato dalla dichiarazione ISEE, superiore a euro 15.000.

Note:
- il possesso del requisito anagrafico anche per un solo giorno del periodo di riferimento per l'accredito (esempio: bimbo che compie tre anni il 2/1/09) dà diritto all'accredito per l'intero periodo (nell'esempio: primo bimestre 2009). Stessa cosa per la validità dell l'ISEE;
- in caso di coniugi non legalmente separati il reddito da considerare, al fine di calcolare quello del nucleo familiare, è quello di entrambi e l'ISEE deve considerare anche il coniuge che magari non vive più in casa.
- (*) valori valevoli per l'anno 2015 adeguati con aggiornamento ISTAT.

Nel primo caso la carta viene intestata all'anziano, nel secondo ai genitori (affidatari o tutori). Se questi ultimi hanno potestà su più di un bimbo con i requisiti visti sopra, viene concesso un beneficio multiplo sulla stessa carta (uno per bimbo).

I beneficiari con impedimenti fisici possono chiedere che la carta venga intestata ad una persona di fiducia. Tale persona non può essere indicata da più beneficiari a meno che non siano tutori delegati dall'Autorità giudiziaria, soggetti che usano il beneficio per conto di ricoverati in case di cura o di assistenza, di comunità religiose etc.

Per approfondimenti clicca qui

Riferimenti normativi:
- Dl 112/08 convertito nella legge 133/08 art. 81 comma 32 e Decreti del Ministero dell'Economia (DM 16/9/08, DM 8/11/08, DM 11/12/08, DM 27/2/09 e DM 30/11/09)
- DM Min.economia e finanze 3/2/2014 (estensione ai cittadini comunitari e stranieri)
- Legge di Stabilità 2014 (legge 147/2013) art.1 comma 216 (rifinanziamento 2014 ed estensione)
- Legge di Stabilità 2015 (legge 190/2014) art.1 commi 156/157
Nota: il comma 15 dell'art.9 del Dl 150/2013 è stato abrogato in sede di conversione nella Legge 15/2014

CARTA ACQUISTI (SOCIAL CARD) SPERIMENTALE
In 12 comuni italiani (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia e Verona) è partita nel 2013 la sperimentazione di una nuova carta acquisti, finanziata dal Ministero del Lavoro con 50 milioni di euro totali, incrementabili dai comuni stessi con propri fondi e da versamenti di donatori privati. Dal 2014 la sperimentazione coinvolgerà altre parti d'Italia con parte dei fondi stanziati dalla Legge di Stabilità per la carta “ordinaria”.
La nuova carta si affianca a quella "ordinaria" che continua ad essere rilasciata e a funzionare, anche nei comuni dove parte la sperimentazione.

La carta acquisti sperimentale -molto più "corposa" di quella ordinaria- ha una dotazione mensile variabile a seconda del numero dei componenti il nucleo familiare del richiedente (sono escluse le persone a carico ai fini Irpef diverse da coniuge e figli), con accredito bimestrale:
- 231 euro mensili per nuclei familiari con 2 persone;
- 281 euro mensili per nuclei familiari con 3 persone;
- 331 euro mensili per nuclei familiari con 4 persone;
- 404 euro mensili per nuclei familiari con 5 o più persone.

Requisiti per ottenerla
Possono presentare la domanda solo i soggetti in possesso di (numerosi) requisiti previsti dalla legge, ai quali il comune ne può aggiungere altri.
I requisiti di legge per poter chiedere la carta sperimentale sono:
Per il richiedente:
- essere cittadino italiano o comunitario ovvero familiare di cittadino italiano o comunitario non residente nella CE ma titolare di permesso di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- risiedere in uno dei comuni coinvolti nella sperimentazione da almeno un anno dal momento di presentazione della domanda;
Per il nucleo familiare del richiedente:
- ISEE inferiore o uguale a 3.000 euro;
- se residente in abitazione di proprietà, un valore ai fini ICI della stessa inferiore a 30.000 euro;
- patrimonio mobiliare (come definito ai fini ISEE) inferiore a 8.000 euro;
- valore della situazione patrimoniale (come definito ai fini ISEE) inferiore a 8.000 euro;
- in caso di godimento da parte dei componenti del nucleo familiare di altri trattamenti economici concessi a qualsiasi titolo dallo Stato o da antri enti pubblici, anche esenti, questi devono essere inferiori a 600 euro mensili;
- nessun componente del nucleo familiare deve possedere auto immatricolate nell'anno antecedente la richiesta, nè auto di cilindrata superiore a 1300cc o moto di cilindrata superiore a 250 cc immatricolati nei tre anni antecedenti la richiesta.
- presenza nel nucleo di almeno una persona di età inferiore ai 18 anni.
Riguardo la situazione lavorativa:
- al momento della richiesta della carta i componenti del nucleo familiare in età attiva devono risultare senza lavoro e per almeno un componente deve esserci stata cessazione del rapporto di lavoro dipendente nei 36 mesi antecedenti la richiesta (oppure cessazione dell'attività nel caso di lavoratore autonomo). In caso di precedenti impieghi con contratti flessibili, deve essere dimostrato che l'occupazione è durata almeno 180 giorni.
oppure, in alternativa
- al momento della richiesta della carta i componenti del nucleo familiare in età attiva devono risultare senza lavoro e almeno un componente in condizioni di lavoratore dipendente o impiegato con tipologie contrattuali flessibili con valore complessivo dei redditi di lavoro percepiti nei sei mesi antecedenti la richiesta, non superiore a 4.000 euro.

Costituiscono elementi di precedenza nell'elaborazione della graduatoria:
- nucleo familiare con disagio abitativo accertato dai competenti servizi del comune oppure
- nucleo familiare mono-genitoriale (un genitore solo con figlio/figli minorenni) oppure
- nucleo familiare con tre o più figli minorenni (o con due figli con attesa del terzo) oppure
- nucleo familiare con uno o più figli minorenni disabili.
Inoltre
- nuclei familiari dove, nell'ordine, sia maggiore il numero dei figli ed inferiore l'età del figlio più piccolo.

Procedura di rilascio
La domanda va presentata al Comune, con modulo predisposto disponibile anche sul sito ufficiale dello stesso.
Inizia una fase di verifica  con formazione di una graduatoria, una parte della quale conterrà i nominativi di coloro che possono rientrare nel beneficio. Al termine di questa fase l'INPS invia ai nuclei familiari la carta già caricata dell'importo fruibile relativo al primo bimestre. In caso di mancata accettazione della domanda è il Comune, invece, che avvisa i richiedenti, con lettera contenente le motivazioni del diniego.

La sperimentazione durerà un anno a partire dal primo accredito bimestrale.
Attenzione però: se il soggetto che chiede la carta acquisti sperimentale, o uno dei soggetti facenti parte del suo nucleo familiare, possiede già la carta acquisti "ordinaria", dovrà rinunciare a quest'ultima per tutto il periodo della sperimentazione.

Da precisare che accanto a questo nuovo progetto ne parte un'altro, a carico dei comuni, che coinvolge i titolari della nuova carta o comunque una parte di essi. I comuni devono infatti selezionare i casi più meritevoli di attenzione, prendersene carico e predisporre progetti personalizzati che abbiano lo scopo di far loro superare la condizione di povertà. Durante il periodo di sperimentazione, a tutti i soggetti che fruiscono della nuova carta verranno inviati questionari che dovranno poi essere esaminati dal Ministero del lavoro per verificare se e quanto la diffusione della carta riesca a migliorare la condizione delle famiglie coinvolte.

Per informazioni si veda il sito INPS

Riferimenti normativi:
- Dl 5/2012 "decreto semplificazione", art.60 che sostituisce la precedente normativa al riguardo (Dl 225/2010 art.46 e segg.)
- DM Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 10/1/2013 pubblicato sulla GU del 3/5/2013.
- Dl 76/2013 art.3 c.2/5
- Messaggio INPS del 30/7/2013 (n.12249)

FONDO DI CREDITO PER I NUOVI NATI
Non risulta ancora attivo il nuovo “fondo per i nuovi nati” che sulla carta ha sostituito, dal 2014, il vecchio “fondo di credito per i nuovi nati” . E' infatti ancora atteso il decreto (dpcm) che doveva definire i criteri di erogazione (che riguarderanno l'ISEE).

Tutte le informazioni si trovano sul sito www.fondonuovinati.it

Riferimenti normativi
- Legge di Stabilità 2014 (legge 147/2013) art.1 comma 201

BONUS BEBE' 2015/2017
Si tratta di un assegno di 960 euro annui erogato mensilmente (per 80 euro) ai nati o adottati dal 1/1/2015 al 31/12/2017 a decorrere dal giorno di nascita o di ingresso nel nucleo familiare e viene corrisposto fino al compimento del terzo anno di età ovvero fino al terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione. L'importo suddetto riguarda nuclei familiari con reddito/ISEE fino a 25.000 euro e sale a 1.920 euro annui (160 euro al mese) nel caso di reddito/ISEE non superiore a 7.000 euro.

Chi può chiederlo
E' corrisposto a figli di cittadini italiani, di uno stato UE o di cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno, residenti in Italia, nati o adottati negli anni 2015, 2016 e 2017.
Il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente deve essere in condizioni economiche corrispondente ad un ISEE non superiore a 25.000 euro annui. Se l'ISEE non supera 7.000 euro annui l'importo dell'assegno annuale è raddoppiato. L'ISEE da produrre è quello nuovo (rilasciato secondo le regole dettate dal Dpcm 159/2013) e al momento della presentazione della domanda non deve essere scaduto.

Come si chiede
L'assegno è corrisposto dall'INPS dietro domanda da presentarsi da parte di uno dei genitori conviventi col figlio esclusivamente con modalità telematica, utilizzando un modulo telematico predisposto dall l'INPS (percorso -> Servizi per il cittadino -> Autenticazione con PIN -> Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito -> Assegno di natalità – Bonus bebè).
Se si procede entro 90 giorni dalla nascita o dall'ingresso dell'adottato in famiglia, oppure, in caso di nascite avvenute tra il 1/1 e il 10/4/2015, entro il 24/7/2015 (**), l'erogazione parte dal giorno della nascita o adozione.
Se invece si procede successivamente l'erogazione parte dal mese di presentazione della domanda.
Va presentata una domanda una sola volta per ciascun figlio, auto-certificando il possesso dei requisiti e allegando l'ISEE.
La domanda può essere ripresentata dall'altro genitore o da un terzo solo in alcuni casi di decadenza (vedi più avanti).
Se il genitore convivente è stato dichiarato incapace di agire, la domanda e la relativa documentazione sono presentate dal suo legale rappresentante.
In alternativa al diretto accesso al sito la domanda può essere presentata rivolgendosi alle sedi INPS territoriali per fruire di procedure telematiche assistite.
E' disponibile anche un call center INPS al numero 803.164.

Decadenza del beneficio
Il nucleo familiare decade dal beneficio nel caso di:
- perdita del requisito legato al reddito;
- decesso del figlio o revoca dell'adozione;
- affidamento esclusivo del figlio al genitore che non ha presentato la domanda. In tal caso l'assegno può essere erogato al genitore affidatario solo se questi è in possesso dei requisiti per accedervi e presenta la domanda entro 90 giorni dall'emanazione del provvedimento da parte del giudice. Se la domanda viene presentata successivamente l'assegno viene erogato a decorrere dal mese di presentazione.
- decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale del genitore che ha presentato la domanda. In questo caso l'assegno può essere chiesto dall'altro genitore nelle modalità viste alla voce precedente.
- affidamento del figlio a terzi. In questo caso l'assegno può essere richiesto dall'affidatario nelle modalità previste alle voci precedenti. Il requisito ISEE è verificato in tal caso in riferimento al minore affidato, anche se questi fosse considerato nucleo a sé stante.

Il genitore richiedente deve comunicare tempestivamente all'INPS il verificarsi di una delle cause di decadenza; in caso contrario L'INPS, oltre ad interrompere l'erogazione, può recuperare le somme erogate indebitamente. L'erogazione viene interrotta dal mese successivo a quello in cui si verifica la causa di decadenza.

Note
(*) sul punto l'INPS ha precisato, con messaggio n.2390/2015, che non saranno accettate domande con modelli non ufficiali presentati a mano o con posta elettronica certificata: occorre il modulo ufficiale che va presentato esclusivamente via web.
(**) ovvero entro 90 giorni dall'entrata in vigore del Dpcm.

Riferimenti normativi
- Legge di Stabilità 2015 (legge 190/2014) art.1 commi 125/126/127
- DPCM 27/2/2015 pubblicato sulla GU del 10/4/2015
- Circolare INPS dell'8/5/2015 con predisposizione invio modulo telematico

80 EURO IN BUSTA PAGA
Reso definitivo il bonus di 80 euro in busta paga per i lavoratori dipendenti (e assimilati), introdotto da Maggio 2014 dal Dl 66/2014.
Si tratta di un bonus di 960 euro annui per redditi fino a 24.000 euro, mentre per redditi tra 24.000 e 26.000 decresce gradualmente. Viene pagato mensilmente in busta paga direttamente dal datore di lavoro.

Riferimenti normativi
- Dpr 917/1986 art.13 comma 1bis introdotto dal Dl 66/2014 e modificato dalla Legge di Stabilità 2015 (legge 190/2014) art.1 comma 12

BONUS MAMME LAVORATRICI PER BABY SITTER O ASILO NIDO
Le mamme lavoratrici (dipendenti pubbliche o private o autonome iscritte alla gestione separata INPS) possono fruire di un beneficio/bonus rinunciando a fruire del congedo parentale.

Il bonus vale 600 euro mensili per massimo sei mesi e puo' essere utilizzato, alternativamente:
- per acquistare servizi di baby sitting attraverso dei buoni lavoro (voucher);
- per pagare l'asilo nido (pubblico o privato accreditato).

La richiesta va inoltrata entro 11 mesi dal termine del periodo di maternità. Contestualmente si deve rinunciare al congedo parentale, ma può procedere anche chi ne abbia già fruito in parte.
Si deve presentare telematicamente all'INPS entro il 2015 o rivolgendosi ad un patronato. Se si sceglie la seconda soluzione (pagamento asilo nido) va scelto uno degli asili nido aderenti all'iniziativa.
L'esito della domanda viene comunicato per e-mail, dopodichè l'interessata deve ritirare i voucher entro 120 giorni presso l'INPS (pena la rinuncia al beneficio). Le domande vengono valutate in base all'ISEE (il nuovo Isee minorenni) da presentare obbligatoriamente.

Si veda per ogni informazione il sito INPS (percorso: autenticazione-invio domande di prestazioni a sostegno del reddito-invio domande per l'assegnazione di contributi per acquisto dei servizi per l'infanzia).

Riferimenti normativi:
- Legge 92/2012 art.4 comma 24 lettera b)
- Decreto Min.lavoro del 28/10/2014 Gu 287/2014
- Messaggio INPS 28/2015

MUTUI: OTTENIMENTO DELLA SOSPENSIONE DELLE RATE
Rifinanziato per il biennio 2014 e 2015 (con 20 milioni di euro per ciascun anno) il fondo di solidarietà per i mutui accesi per l'acquisto della prima casa, attivo dal 2010, che permette a chi si trova in situazione di temporanea difficoltà di chiedere alla propria banca la sospensione delle rate del mutuo per un massimo di 18 mesi.

Il fondo è usufruibile, attraverso la banca erogatrice del mutuo, da chi
- sia titolare da almeno un anno di un mutuo acceso per l'acquisto della casa di abitazione principale di importo non superiore a 250mila euro
- abbia un reddito non superiore a 30.000 euro (fa fede l'ISEE)
- si trovi in temporanea impossibilità di pagare le rate a causa di un evento grave (perdita del lavoro, morte, spese mediche, spese per manutenzioni straordinarie, aumento della rata del mutuo).

Per ogni dettaglio si veda questa scheda
MUTUI PER LA CASA DI ABITAZIONE: CHI PUO' OTTENERE LA SOSPENSIONE DELLE RATE E COME

Riferimenti normativi:
- Finanziaria 2008 (legge 244/07), art.2 commi dal 475 al 480
- DM Ministero economia n.132/2010
- Dl 201/2011 convertito nella legge 214/2011, art.13 comma 20 (rifinanziamento fondo per gli anni 2012 e 2013)
- Dl 102/2013 art.6 comma 2 (rifinanziamento per 2014 e 2015)
- Legge di Stabilità 2014 (legge 147/2013), art.1 comma 51

MUTUI, POSSIBILITA' DI SOSPENDERE LE RATE PER TERREMOTATI E ALLUVIONATI (in Emilia Romagna e Veneto)
Attiva da Maggio 2014 una nuova sospensione delle rate dei mutui per i soggetti colpiti dal terremoto di Maggio 2012 e dagli eventi atmosferici eccezionali di Gennaio e Febbraio 2014. La sospensione delle rate e' stata prorogata fino a fine Dicembre 2015.

Soggetti coinvolti
Possono presentare la richiesta i soggetti che abbiano residenza o sede legale (od operativa) nei comuni colpiti dal sisma del Maggio 2012 (20 e 29/5/2012) e dagli eventi alluvionali del 17 e 19/1/2014 ovvero comuni di Bastiglia, Bomporto, San Prospero, Camposanto, Finale Emilia, Medolla e San Felice sul Panaro nonchè nei comuni veneti colpiti dagli eccezionali eventi atmosferici (anche alluvionali) del 30/1 e 18/2/2014 (vedi allegato 1bis Dl 4/2014).
Mutui coinvolti
I suddetti soggetti devono essere titolari di mutui ipotecari o chirografari relativi ad edifici distrutti o inagibili, anche parzialmente, oppure relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolta nei medesimi edifici.
Come fare
Ci si deve rivolgere alla banca che ha erogato il mutuo presentando autocertificazione del danno subito.
Si può ottenere la sospensione, fino al 31/12/2015, dell'intera rata del mutuo o solo della quota capitale (pagando regolarmente gli interessi).

Le banche devono informare di questa possibilità i mutuatari -almeno con un avviso esposto nelle filiali e pubblicato sul proprio sito- indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi e il termine -non inferiore a 30 giorni- per esercitare l'opzione.

Riferimenti normativi
- Dl 4/2014 convertito nella Legge 50/2014 art.3 comma 2bis
- Dl 74/2014 art.1 comma 7 bis

MUTUI: FONDO GARANZIA "PRIMA CASA"
Istituito dalla Legge di Stabilità 2014 e reso operativo da un decreto ministeriale è attivo dall'8 Ottobre 2014 il nuovo fondo di garanzia “prima casa” che va ad abrogare e sostituire il vecchio fondo “mutui giovani coppie”.

Il nuovo fondo ha una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 e interviene con una garanzia statale del 50% della quota capitale su mutui ipotecari accesi per l'acquisto, la ristrutturazione e l'accrescimento dell'efficienza energetica di unità immobiliari ubicate in Italia da adibire ad abitazione principale del mutuatario, con priorità per le giovani coppie, i nuclei familiari mono-genitoriali con figli minori e i giovani di età inferire a 35 anni con lavoro atipico.

Il fondo è gestito dalla CONSAP sul sito della quale si può trovare la lista delle banche aderenti presso le quali è possibile attivare un mutuo agevolato (www.consap.it).

Per informazioni si veda la scheda
Nuovo fondo di garanzia per i mutui 'prima casa': chi può fruirne e come

Riferimenti normativi
- Legge di Stabilità 2014 (legge 147/2013) art.1 comma 48 lettera c
- DM 31/7/2014 Min.economia e finanze
- Protocollo di intesa ABI/MEF dell'8/10/2014

MUTUI: AGEVOLAZIONI PER ACQUISTO “PRIMA CASA” E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI RESIDENZIALI (PLAFOND CASA)
Partito a Marzo 2014 un nuovo fondo destinato ai mutui accesi da persone fisiche, fruibile grazie ad accordi tra l'ABI e la Cassa depositi e prestiti in virtù di una normativa di Agosto 2013.

Il fondo, con relativi benefici, riguarda l'erogazione di mutui immobiliari per l'acquisto della “prima casa” (intesa come casa di abitazione principale), preferibilmente di classe energetica A, B o C, e di mutui accesi per la ristrutturazione e l'accrescimento dell'efficienza energetica degli immobili residenziali.
Possono beneficiarne tutte le persone fisiche, con priorità per le giovani coppie, i nuclei familiari di cui fa parte almeno un soggetto disabile e le famiglie numerose.

Le agevolazioni non sono predeterminate ma lasciate alla discrezione di ogni banca aderente, che deve darne ampia pubblicità. L'utilizzo del fondo deve comunque portare un miglioramento delle condizioni finanziarie del mutuo rispetto a quelle “standard” applicate ai mutui dello stesso tipo. Il contratto dovrà contenere informazioni dettagliate sui vantaggi riconosciuti, anche in termine di riduzione del tasso (TAN).

I mutui agevolati possono avere tre tipi di durata (10,20 o 30 anni) con tre limiti di importo: 100 mila euro per i mutui per la ristrutturazione e l'efficientamento energetico di immobili residenziali, 250 mila euro per i mutui per l'acquisto della “prima casa” senza ristrutturazione, 350 mila euro per i mutui che abbinano le due finalità.

Per fruire del fondo ci si deve rivolgere direttamente ad una delle banche aderenti, informarsi bene delle caratteristiche del mutuo di interesse ed eventualmente chiederne l'accesso presentando una specifica modulistica che si può anche scaricare dal sito dell'ABI. 

QUI informazioni con modulistica e lista banche aderenti

Riferimenti normativi
- Dl 102/2013 convertito nella Legge 124/2013 art.6 comma 1
- Convenzione ABI/CDP del 20/11/2013 con modifiche successive

FONDI AFFITTI
Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione
Nel 2013 e nel 2014 è stato rifinanziato con 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 il fondo previsto dalla Legge 431/1998 (art.11) relativo alle iniziative comunali riguardanti inquilini che hanno difficoltà a pagare l'affitto. I comuni devono decidere come gestire i fondi di loro competenza (ripartiti a cura delle Regioni) e pubblicare entro il 30/9 di ogni anno un bando che definisca le modalità di accesso. Gli interessati, quindi, devono rivolgersi al proprio comune.

Fondo inquilini morosi
Nuovo, istituito presso il Min.infrastrutture e trasporti, è destinato agli inquilini morosi incolpevoli, con dotazione di fondi a partire dal 2014 e fino al 2020. Come il precedente può essere utilizzato dai comuni ad alta tensione abitativa dove siano già stati attivati bandi per l'erogazione dei contributi in tal senso. L'erogazione deve avvenire in forme tali da assicurare la sanatoria della morosità. Un decreto ministeriale ha fissato il tetto di questi contributi e i requisiti per accedervi.
Si veda in merito la scheda Locazioni e fondo per la copertura della “morosità incolpevole”:chi può fruirne e come

Anche per questo fondo gli interessati devono rivolgersi al proprio comune.

Riferimenti normativi:
- Dl 102/2013 convertito nella Legge 124/2013, art.6 commi 4/5; si vedano modifiche ed integrazioni del Dl 47/2014 convertito nella Legge 80/2014 art.2. Vedi anche i decreti del Ministero dei trasporti del 12/2/2014 (GU 27/5/2014) e del 14/5/2014 (GU 14/7/2014).

BONUS ELETTRICITA'
Dal 1/1/2009 è usufruibile un bonus nella bolletta della luce per i clienti disagiati. Ne possono usufruire:
a) utenti in condizioni di disagio economico, ovvero quei nuclei familiari che dispongono di un ISEE di valore inferiore od uguale a 7.500 euro, per una sola utenza nella casa di residenza con potenza impegnata fino a 3 kw (4,5 Kw se il numero di familiari con stessa residenza supera i 4);
b) utenti in condizioni di disagio fisico. Sono intesi come tali quelli nel cui nucleo familiare sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute tali da richiedere l’utilizzo di apparecchiature elettromedicali necessarie per il loro mantenimento in vita;
c) utenti con quattro o più figli (famiglie numerose) a carico, con ISEE non superiore a 20.000 euro, per una sola utenza nella casa di residenza con potenza impegnata fino a 4,5 Kw.

Quantificazione

Per i clienti in stato di disagio economico l'importo annuale varia a seconda del numero dei componenti il nucleo familiare. Per il 2015 i valori sono:
- euro 71 annui per nucleo familiare di 1-2 componenti;
- euro 90 annui per nucleo familiare di 3-4 componenti;
- euro 153 annui per nucleo familiare di oltre 4 componenti.

L'importo annuale viene ripartito sulle bollette del periodo, in proporzione rispetto ai giorni considerati -ai fini degli addebiti di consumo di energia- da ogni bolletta. La formula utilizzata è ìimporto bonus annuale diviso 365 e poi moltiplicato per il numero di giorni. Il risultato è arrotondato alla seconda cifra decimale.

Per i soggetti in gravi condizioni di salute (disagio fisico) il valore del bonus, dal 2013, varia in base al numero di apparecchiature medico-terapeutiche salvavita utilizzate e al tempo giornaliero del loro utilizzo. Per approfondimenti si veda la scheda BONUS ELETTRICO PER MALATI GRAVI CHE UTILIZZANO APPARECCHI MEDICALI: come cambia dal 2013
Erogazione
Deve essere presentata una richiesta di ammissione presso il proprio Comune di residenza o presso altri istituti delegati (come i CAF) compilando un modulo predisposto che può essere ritirato presso gli uffici comunali o scaricato dal sito dell'Autorità garante. Il Comune rilascia un certificato e lo inoltra al distributore locale che, effettuate tutte le verifiche del caso, autorizza il venditore ad erogare il bonus all'utente.
Per i casi di disagio economico il bonus è riconosciuto per un anno e può essere rinnovato per altri 12 mesi. Ciò dietro apposita richiesta da presentarsi in Comune entro il penultimo mese del periodo (annuale) di godimento. Se la richiesta di rinnovo è presentata in ritardo essa viene trattata come se fosse la prima (quella di ammissione), e si seguono i tempi e i modi della prima attivazione.
Il bonus viene erogato dal venditore nella prima bolletta successiva al momento in cui riceve, a sua volta, la fatturazione dello stesso da parte del distributore locale. L'erogazione avviene tramite accredito di una specifica "componente tariffaria compensativa" espressa in euro.

Per informazioni dettagliate e per scaricare la modulistica: clicca qui

Riferimenti normativi:
- D.M. (Ministero dello sviluppo economico) del 28/12/07, emesso in ottemperanza alle disposizioni della Finanziaria 2006 (legge 266/05), art.1 comma 375.
- Le disposizioni attuative sono invece la Delibera AEEG 117/2008 più volte aggiornata.

BONUS GAS
L'autorità garante per l'energia ed il gas ha definito, con provvedimento del 6/7/2009, i criteri per fruire del cosiddetto BONUS GAS che va ad aggiungersi al bonus energia già detto.

Beneficiari:
Clienti domestici con indicatore ISEE non superiore a 7.500 euro (20.000 euro se vi sono 4 o più figli a carico), solo per la fornitura di gas nell'abitazione di residenza, compresi gli utenti che utilizzano impianti di riscaldamento condominiali a gas naturale.
Valore bonus:
Varia a seconda della zona climatica, della tipologia di utilizzo (solo cottura e acqua calda, solo riscaldamento, oppure cottura acqua calda e riscaldamento insieme), e del numero di residenti nell'abitazione. Per l'anno 2015 il bonus può variare da 33 a 205 euro (per le famiglie con meno di quattro componenti) o da 53 a 297 euro (per le famiglie con più di quattro componenti).
Clicca qui per il calcolo del bonus
Come chiederlo
Si può presentare domanda al proprio Comune di residenza o presso altro istituto incaricato (come per esempio i CAF).

L'erogazione è analoga a quella del bonus elettrico (vedi sopra). Il Comune trasmette i dati al distributore locale che a sua volta colloquia con il venditore che provvede all'accredito in bolletta. Il bonus GAS è cumulabile sia con il bonus elettrico che con la carta acquisti.

La modulistica da utilizzare è presente su vari siti, tra cui quello dell'Autorità garante per l'energia ed il gas, dove si trovano tutte le informazioni dettagliate: clicca qui
E' stato anche approntato un numero verde per chiedere informazioni: 800.166.654 (ore 8-18 dal lunedi al venerdi).

Riferimenti normativi:
D.l. 248/07 (legge 31/08), art.46, Dl 185/08 (legge 2/09) art.3, e Delibera ARG/GAS 88/09 del 6/7/2009

BONUS ACQUA
La fornitura di acqua è gestita localmente (dai vari gestori del servizio idrico che fanno capo all'autorità idrica regionale) e conseguentemente gli eventuali bonus dedicati alle famiglie a basso reddito sono decisi allo stesso modo, dalle Autorità locali.

Ogni utente interessato deve quindi informarsi presso il proprio gestore o direttamente presso le autorità idriche competenti (istituite dalla regione dal 2013 al posto delle vecchie Ato).
Per quanto riguarda la Toscana e più in particolare Publiacqua (che gestisce le utenze idriche in 49 comuni compresa Firenze), ci risulta che per il 2015 siano ancora fruibili le agevolazioni tariffarie.

Per usufruire del bonus l'utente (intestatario del contratto con Publiacqua) deve avere questi requisiti:
- ISEE fino a Euro 10.946,52
- indicatore ISEE fino a Euro 13.654,57 con almeno 5 componenti;
- indicatore ISEE fino a Euro 13.654,57 e almeno un soggetto che, a causa di particolari condizioni mediche, adeguatamente certificate, necessiti di un maggior utilizzo di acqua superiore di almeno il 30% il consumo storico dell'utente o la media dei consumi dell'utenza domestica.

E' ottenibile il rimborso annuale pari all'importo relativo a 20 metri cubi/annui di acqua per ciascun componente del nucleo familiare (calcolato applicando la tariffa base del servizio usufruito).
Le richieste vanno presentate agli uffici di Publiacqua su moduli prestampati, scaricabili QUI.
Per usufruire dei benefici per il 2015 la scadenza di presentazione delle domande è il 30/4/2015.

Per informazioni dettagliate si consiglia di contattare direttamente Publiacqua al numero 800238238 o di visionare il relativo sito a questo link: http://www.publiacqua.it/servizi/agevolazioni-rateizzazioni

LINK UTILI
- Incentivi per le famiglie anno 2014: clicca qui
 
 
 
ADUC - Associazione Utenti e Consumatori APS