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ICI, MUTUI, SICUREZZA: DECRETI "FISCALE" E "SICUREZZA" ESTATE 2008
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Scheda Pratica di Rita Sabelli
15 giugno 2008 0:00
 
Ultimo aggiornamento: 5/8/2008

Il nuovo Governo ha recentemente emanato alcuni decreti legge che hanno introdotto varie novita' di interesse per il consumatore.
 
Si tratta del decreto legge n.92 del 23/5/2008 (G.U del 26/5/2008), avente per oggetto "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica", e il decreto legge n.93 del 27/5/08 (GU del 28/5/08), avente per oggetto "Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie".  I due decreti sono stati convertiti, rispettivamente, nella legge 125/08 entrata in vigore il 26/7/08 e nella legge 126/08 entrata in vigore il 27/7/08.
 
IL DECRETO SICUREZZA
Il d.l. 92/2008, in vigore dal 27/5/2008 e convertito nella legge 125/08, introduce modifiche al codice penale e al codice della strada, inasprendo le pene in caso di reati legati a violazioni di norme stradali commessi da soggetti che guidano sotto gli effetti di alcol o droga.
Viene anche regolarizzata con nuove disposizioni l'espulsione degli immigrati condannati, e sono introdotte pene severe per chi affitta la casa ad immigrati clandestini.
Riportiamo un estratto delle novita' integrando il testo di legge con la circolare esplicativa del Ministero dell'Inteno del 26/5/08:
 
GUIDA SOTTO L'EFFETTO DELL'ALCOL E/O DROGA
Aumentano pene e sanzioni (art.186 e 187 c.d.s.)
Se viene accertato un valore del tasso alcolemico variabile da 0,8 a 1,5 g/l la reclusione massima aumenta da tre a sei mesi. Se il valore accertato supera i 1,5 g/l la reclusione varia da tre mesi ad un anno (prima era di massimo sei mesi). Le sanzioni pecuniarie rimangono invariate (da 500 a 2.000 euro nel primo caso, da 800 a 3.200 euro nel secondo).
Nel caso invece di guida sotto l'effetto della droga aumentano sia le sanzioni pecuniarie (la nuova fascia e' da 1.500 a 6.000 euro che le pene detentive, arresto da tre mesi ad un anno). La sanzione accessoria della sospensione della patente da sei mesi ad un anno rimane invariata.
 
Aumenta la detenzione in caso di omicidio colposo (art. 589 codice penale; art.222 c.d.s. )
Chi, sotto l'effetto di alcol (con valore alcolemico accertato superiore a 1,5 g/l) e/o droga viola le norme del codice della strada provocando la morte di una persona (omicidio colposo) e' punibile con la reclusione da tre a dieci anni.
In tutti gli altri casi la detenzione varia da due a sette anni (il decreto ha aumentato la detenzione massima da cinque a sei anni, in sede di conversione la pena massima e' stata portata a sette anni). In caso di morte o lesioni a piu' persone la pena massima passa da 12 a 15 anni.
 
Come sanzione accessoria scatta la revoca della patente qualora al conducente sia stato accertato un valore alcolemico superiore a 1,5 g/l. In tutti gli altri casi rimane applicabile la sospensione della patente fino a quattro anni.
 
Aumenta la detenzione in caso di lesioni gravi o gravissime (art. 590 codice penale)
Chi, sotto l'effetto di alcol (con valore alcolemico accertato superiore a 1,5 g/l) e/o droga viola le norme del codice della strada provocando lesioni gravi e' punibile con la reclusione da a sei mesi a due anni. In caso di lesioni gravissime la reclusione varia da un anno e sei mesi a quattro anni.
In tutti gli altri casi a fronte di lesioni gravi e' prevista la reclusione da tre mesi ad un anno o la multa da 500 a 2.000 euro, mentre a fronte di lesioni gravissime e' prevista reclusione da uno a tre anni.
 
In ambedue i casi suddetti non costituisce piu' circostanza attenuante l'assenza di precedenti condanne per altri reati. Il fatto che il soggetto che commette il reato si trovi illegalmente in Italia costituisce inoltre circostanza aggravante.

Confisca del veicolo (art. 186 e 187 c.d.s. )
In caso di guida sotto l'effetto dell'alcol con un valore di tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o sotto l'effetto di droghe, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena viene dispostala anche la confisca del veicolo, salvo il caso in cui lo stesso appartenga a persona estranea al reato. Cio' -a maggior ragione- anche nel caso in cui il conducente provochi un incidente stradale. La stessa sanzione, dal 26/7/2008, e' applicata anche a chi si rifiuta di sottoporsi ai test, sempre salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato.
La confisca, effettuata in conformita' all'art.240 del codice penale, si applica anche nel caso di patteggiamento o di sospensione condizionale della pena e puo' riguardare anche un motoveicolo o un ciclomotore.
Ricordiamo, riguardo ai motoveicoli e ai ciclomotori, che il c.d.s. (art.213 comma 2 sexies) prevede sempre la confisca nel caso in cui il mezzo sia utilizzato per compiere un reato (indipendentemente dall'eta' del conducente). Quindi la disposizione scatta anche se il tasso alcolemico rilevato e' inferiore ai 1,5 g/l.
Precisiamo, in ultimo, che la confisca scatta al momento della condanna ma all'accertamento puo' essere effettuato il sequestro preventivo da parte della polizia giudiziaria, con affidamento del veicolo alla custodia di un soggetto autorizzato (persona idonea presente al momento dell'accertamento, autorimessa, etc.) e spese a carico del trasgressore. In un momento successivo, in ottemperanza alla norma, il veicolo puo' essere affidato alla custodia del trasgressore che abbia nel frattempo cessato di essere sotto l'effetto dell'alcol o della droga.
 
Reclusione anche per chi si rifiuta di sottoporsi ai test (art. 186 e 187 c.d.s.)
A fronte di un tale comportamento, che si configura nuovamente come reato, puo' scattare l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro e l'arresto da tre mesi ad un anno (in precedenza -a seguito della riforma introdotta dal d.l.117/07- la reclusione non era prevista).
Le sanzioni accessorie sono la sospensione della patente da sei mesi a due anni e la confisca del veicolo secondo le procedure gia' dette (fino alla data di entrata in vigore della legge 125/08, quindi fino al 26/7/2008, il veicolo veniva fermato per 180 giorni). Se il fatto e' commesso da soggetto gia' condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato scatta la revoca della patente.
 
Sui reati decide il Tribunale ordinario
Per i reati di lesione personale colposa commessi da soggetti in stato di ebbrezza (con valore alcolemico accertato superiore a 1,5 g/l) e/o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope decide il Tribunale penale ordinario (modifica all'art.4 del D.lgs. 274/2000).
 
Per gli approfondimenti si vedano le schede:
- GUIDA SOTTO L'INFLUENZA DELL'ALCOL: clicca qui
- GUIDA SOTTO GLI EFFETTI DEGLI STUPEFACENTI: clicca qui
 
PENE INASPRITE PER CHI NON SI FERMA DOPO UN INCIDENTE CON DANNI ALLE PERSONE (Art. 189 C.d.s.)
In questi casi la detenzione varia da sei mesi a tre anni (prima variava da tre mesi a tre anni). La sanzione accessoria della sospensione della patente da uno a tre anni rimane invariata.
In caso di mancata assistenza ai feriti, la reclusione varia da uno a tre anni (prima variava da sei mesi a tre anni), con la sanzione accessoria (invariata) della sospensione della patente per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni.
 
Per approfondimenti si veda la scheda:
- COMPORTAMENTO IN CASO DI INCIDENTE STRADALE: clicca qui

CESSIONE DELLA CASA AD UN IMMIGRATO IRREGOLARE (d.lgs.286/98)
Viene introdotta la pena detentiva da sei mesi a tre anni per chi da' alloggio o cede a titolo oneroso un immobile (vendita e/o affitto) ad un cittadino straniero irregolare. La condanna comporta anche la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato.

LAVORO AD IMMIGRATO IRREGOLARE (d.lgs.286/98)
Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno (ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto il rinnovo, oppure sia revocato o annullato) è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato (in precedenza la pena detentiva variava da tre mesi ad un anno).

COMUNI E PROVINCE POSSONO MODIFICARE LE SANZIONI RIDOTTE
Per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali e provinciali, le rispettive giunte possono prevedere sanzioni minime diverse da quelle fissate dalla legge 689/81 (un terzo del massimo o il doppio del minimo, art.16), sempre rimanendo all'interno dei limiti minimi e massimo previsti dalla legge. Ricordiamo che il decreto ha anche aumentato i poteri dei sindaci in materia di sicurezza ed ordine pubblico, con incremento della collaborazione tra polizia municipale e polizia di Stato ed interventi delle forze armate.

Sulle altre novita' che riguardano il settore immigrazione si veda questo articolo: clicca qui
 
IL DECRETO FISCALE
Il d.l. 93/2008, in vigore il 29/5/08 e convertito nella legge 126/08, ha introdotto alcuni sgravi fiscali.
 
ESENZIONE ICI PER LA PRIMA CASA
A decorrere dal 2008 (gia' fin dall'acconto di Giugno) l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale non e' piu' soggetta al pagamento dell'ICI (imposta comunale sugli immobili). Costituiscono eccezione e unita' immobiliari di categoria catastale A1, A8 e A9 (abitazioni signorili, ville e castelli), per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dal regolamento comunale (di 103,29 euro elevabili a 258,23 euro oppure del 50% calcolato sull'imposta dovuta). A fronte delle minori entrate dei Comuni il decreto prevede un piano di rimborso tramite utilizzo di un fondo ad hoc inserito nel bilancio del Ministero dell'Interno.
 
Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.
 
L'esenzione si applica anche
- alle unita' immobiliari assimilate all'abitazione principale dal regolamento comunale ICI (tipicamente quelle possedute da anziani che vivono in casa di riposo o da militari che vivono in caserma o le case concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale. Per approfondimenti si veda la scheda pratica riportata piu' avanti).
- alla casa coniugale per il soggetto passivo che, a seguito di separazione, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulti assegnatario della stessa. Questi soggetti possono godere dell'esenzione a patto che non posseggano altre case (art.6 comma 3bis del d.lgs.504/92).
- alle unita' immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (art.8 comma 4 d.lgs.504/92).
 
Non sono previste sanzioni, eccezionalmente riguardo questa circostanza, per chi paga l'acconto di giugno in modo insufficiente o in ritardo ma comunque entro il 26/8/2008. Questa misura e' stata introdotta, in sede di conversione in legge del decreto, per dare modo di sanare senza oneri gli errori causati da difficolta' nell'individuare gli immobili diventati esenti.

Per approfondimenti si veda la scheda ICI: GUIDA ALL'USO: clicca qui
 
SOSPESO IL POTERE DEGLI ENTI LOCALI DI AUMENTARE I TRIBUTI
Dalla data di entrata in vigore del decreto fiscale fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilita' interno (in funzione dell'attuazione del federalismo fiscale), restano congelate le addizionali e gli aumenti di tributi e aliquote per regioni ed enti locali. Sono esclusi dal blocco gli aumenti destinati alle Regioni in deficit e quelli inseriti negli schemi di bilancio di previsione gia' presentati al Consiglio per l'approvazione.
 
DETASSAZIONE SPERIMENTALE DI STRAORDINARI E PREMI DI PRODUTTIVITA'
Per il periodo 1 Luglio-31 Dicembre 2008 sono soggetti a imposta del 10 % (sostitutiva del dell'irpef e delle addizionali regionali e comunali), entro il limite complessivo di 3.000 euro, le somme erogate dalle aziende private per il lavoro straordinario e/o supplementare e per gli incrementi di produttivita' ai dipendenti che nel 2007 hanno avuto un reddito inferiore ai 30.000 euro. Questi redditi non concorrono a formare il reddito complessivo del dipendente e del suo nucleo familiare fino ad un massimo di 3.000 euro, escluso il caso in cui i computi siano necessari all'accesso alle prestazioni previdenziali ed assistenziali.
 
RINEGOZIAZIONE MUTUI PER LA PRIMA CASA
Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto l'ABI e il Ministero dell'Economia emaneranno una convenzione che permettera' la rinegoziazione dei mutui a tasso variabile accesi per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione della casa di abitazione principale.
 
La proposta di ristrutturazione del Governo concordata con l'ABI consiste nella trasformazione dei mutui a tasso variabile, in mutui a tasso variabile e rata fissa. Si agisce, quindi, sulla durata del mutuo; cio' avviene attraverso un finanziamento di liquidita' (al tasso IRS piu' uno spread dello 0,5%) che viene acceso contestualmente alla ristrutturazione attraverso il quale il mutuatario paga la differenza fra la rata prevista dal contratto e quella prevista dalla ristrutturazione.  La determinazione della nuova rata fissa avviene applicando i tassi medi previsti dal proprio contratto del 2006. Questo consente un abbassamento  della rata che si paghera' con un allungamento del mutuo a meno che i tassi non scendano molto rapidamente e rimangano molto bassi fino alla scadenza del mutuo.
 
Per approfondimenti si veda la scheda pratica MUTUI A TASSO VARIABILE: RIDURRE LA RATA E/O RIDURRE I COSTI: clicca qui
 
 
 
ADUC - Associazione Utenti e Consumatori APS