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CARTELLE ESATTORIALI ERRATE O GIA' PAGATE: RICHIESTA SGRAVIO CON SOSPENSIONE IMMEDIATA DELLE PROCEDURE DI RISCOSSIONE
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Scheda Pratica di Rita Sabelli
22 gennaio 2013 10:51
 
Ultimo aggiornamento: 17/11/2015

La legge di stabilita' 2013 ha introdotto una interessante novita' che riguarda le cosiddette "cartelle pazze", le cartelle esattoriali palesemente errate perche' relative a crediti inesigibili (prescritti, ga' pagati dal debitore o annullati in giudizio).

Se fino ad oggi ci si doveva affidare alle norme sull'"autotutela" che prevedono la possibilita' di chiedere lo sgravio senza pero' alcuna garanzia sui tempi di risposta e soprattutto senza poter considerare sospesi gli effetti esecutivi della cartella stessa, da oggi, piu' precisamente dal 1/1/2013, in caso di documentato errore si puo' ottenere una immediata sospensione delle procedure di riscossione dietro presentazione di una domanda di correzione o sgravio.
Per precisa disposizione di legge, la sospensione dell'atto deve avvenire subito, prima di procedere all'esame della richiesta.

Questa sostanziale novita' si applica anche alle domande gia' presentate al concessionario della riscossione prima del 1/1/2013, rimaste sospese.

Altra grossa novita' e' che in caso di silenzio dell'ente creditore -da cui deve partire la risposta- protratto per 220 giorni dalla presentazione della domanda, l'atto oggetto di richiesta di sgravio o correzione si considera nullo di diritto.

Indice scheda
ERRORI CHE CONSENTONO DI CHIEDERE LA SOSPENSIONE
PROCEDURA
CONSEGUENZE PER CHI DICHIARA IL FALSO
SANATORIA PER LE CARTELLE ESATTORIALI DI "BASSO" IMPORTO
RIFERIMENTI NORMATIVI
LINK UTILI

ERRORI CHE CONSENTONO DI CHIEDERE LA SOSPENSIONE
E' possibile presentare una richiesta di sospensione in questi casi:
- c'e' stata prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo e' reso esecutivo (data riportata sulla cartella);
- c'e' stato un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore (comune in caso di multe, oppure agenzia delle entrate, inps, etc.etc.);
- c'e' stata una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;
- c'e' stata una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
- e' stato effettuato un pagamento riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore.

Da notare, quindi, che sono esclusi da questa nuova "procedura" tutti i casi in cui nella cartella vi siano errori che pero' non mettono in dubbio l'esigibilita' del credito, come per esempio errori di calcolo o logici. In questi casi si deve continuare ad affidarsi all'"incerta" strada dell'autotutela, se non direttamente al ricorso giudiziale.

PROCEDURA
1) Presentazione della domanda/dichiarazione
Il debitore deve presentare una domanda/dichiarazione di correzione o di sgravio al concessionario della riscossione (Equitalia o altro) entro 60 giorni (*) dalla notifica della cartella esattoriale o di un qualsiasi altro atto della riscossione (preavviso di fermo, iscrizione di ipoteca, etc.), per via cartacea o telematica.

Nella dichiarazione deve essere riportato il motivo per il quale si chiede la sospensione (vedi sopra), con allegata documentazione di prova. L'evento puo' riguardare qualsiasi fase della procedura di riscossione, dall'emissione dell'atto che precede la cartella (avviso di accertamento, verbale di una multa, etc.) all'iscrizione a ruolo -con emissione di cartella esattoriale- fino ancora alle fasi successive relative alla riscossione coattiva (fermo amministrativo, ipoteca, pignoramento, etc.).

Per la compilazione della richiesta/dichiarazione e' bene utilizzare la modulistica approntata dal concessionario della riscossione. Per quanto riguarda Equitalia e' stata predisposta una modulistica specifica, e la domanda e' trasmissibile anche telematicamente. QUI informazioni, modulistica e accesso alla domanda online

Per fare alcuni esempi: si puo' presentare al concessionario domanda di sgravio di una cartella, con ottenimento dell'immediata sospensione della stessa, se essa riguarda un verbale di una multa gia' regolarmente pagata o per la quale e' stato vinto un ricorso. Stessa cosa se si riceve un preavviso di fermo amministrativo e si puo' dimostrare di aver gia' pagato la cartella o che la stessa e' stata annullata da un giudice. Anche in questi casi la procedura DEVE sospendersi alla presentazione della richiesta di sgravio.

(*) termine introdotto dal D.lgs. 159/2015 e applicato alle dichiarazioni presentate a partire dal 22/10/2015; in precedenza il termine era di 90gg.

2) Sospensione e risposta
All'atto della ricezione della dichiarazione il concessionario deve immediatamente sospendere le attivita' di riscossione relative alla cartella.

Entro 10 giorni poi il concessionario "gira" la richiesta all'ente creditore il quale dovrà rispondere direttamente al debitore con PEC o raccomandata a/r. Nella risposta, che l'ente debitore invia anche al concessionario della riscossione, puo' esservi 
- la conferma della correttezza della documentazione prodotta con conseguente provvedimento di conferma della sospensione dell'atto o, in alcuni casi, con provvedimento di annullamento dell'atto;
- l'avviso di inidoneita' della documentazione con conseguente ripresa dell'attivita' di riscossione.

Non esiste un termine perentorio per la risposta dell'ente creditore (*), tuttavia si applica la regola del silenzio/assenso: se la risposta non arriva entro 220 giorni dalla presentazione della domanda/dichiarazione. L'atto, a quel punto, si annulla di diritto e l'agente della riscossione è automaticamente discaricato dalla relativa riscossione. Nel frattempo, in ogni caso, rimane sospeso. 

In caso di risposta negativa la richiesta/dichiarazione non può essere ripresentata e in ogni caso la sua ripresentazione non sospende le attività di riscossione.

(*) Per dichiarazioni presentate prima del 22/10/2015 il termine esisteva ed era di 60 giorni, abolito dal D.lgs.159/2015.

CONSEGUENZE PER CHI DICHIARA IL FALSO
Attenzione, pero'. Questa procedura va utilizzata solo se si e' effettivamente in uno dei casi suddetti e solo dopo aver verificato l'effettivo errore.

Se nella richiesta/dichiarazione viene dichiarato il falso o viene prodotta falsa documentazione, oltre nelle norme penali, si incorre nel pagamento di una sanzione amministrativa che varia dal 100% al 200% delle somme dovute, con minimo 258 euro.

SANATORIA PER LE CARTELLE ESATTORIALI DI "BASSO" IMPORTO
E' un'altra novita' della legge di stabilita' 2013 che riguarda le cartelle esattoriali.

Il 1/7/2013 saranno considerate nulle tutte le cartelle esattoriali di importo fino a 2.000 euro (comprese sanzioni e interessi) relative a debiti resi esecutivi fino al 31/12/1999. La data in cui il ruolo e' diventato esecutivo appare nella cartella esattoriale stessa.

Ovviamente si parla di cartelle rimaste non riscosse, mai pagate dai debitori, per le quali -chiariamo- l'annullamento avvera' indipendentemente dal fatto che vi siano errori da contestare.

Considerando che la maggioranza delle cartelle di "basso" importo riguardano le multe, a nostro avviso questa disposizione e' una sorta di "pulizia" degli archivi comunali, messa in atto in vista del passaggio delle attivita' di riscossione coattiva dai concessionari ai comuni, che dovranno provvedervi direttamente a partire dal 30/6/2013, salvo ulteriori proroghe.

Il Ministero dell'economia ha emanato in proposito una circolare (n.29 del 7/6/2013) e definirà poi i dettagli tecnici degli annullamenti con un decreto ministeriale.

RIFERIMENTI NORMATIVI
- Legge di stabilita' 2013 (Legge 228/2012) art.1 commi dal 537 al 543. Per la "sanatoria" delle cartelle di basso importo si veda il comma 527
- D.lgs.159/2015 con modifiche in vigore per richieste presentate dal 22/10/2015.


LINK UTILI
- Scheda pratica L'AUTOTUTELA
- Scheda pratica LA CARTELLA ESATTORIALE
 
 
 
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