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Lettera 
27 agosto 2012 0:00
 
Mio padre a marzo ha stipulato telefonicamente un contratto di n 24 mesi, per recedere ora ci vengono chiesti circa €1000. L'autorita' per le garanzie nelle comunicazioni con la delibera 664/06/cons. del 23/11/06 (come da vostro sito) all'art. 2 dice esplicitamente che in caso di contratto stipulato telefonicamente (come nel mio caso):
"prima o al massimo al momento dell'inizio dell'esecuzione del contratto l'utente deve ricevere un modulo di conferma del contratto (o il contratto stesso) contenente tutte le informazioni elencate al punto b, nonche':
* informazioni dettagliate sulle condizioni e le modalita' del diritto di recesso, ai sensi dell'art.64 e segg. del codice del consumo;
* indirizzo geografico del fornitore a cui poter inviare reclami;
* informazioni sui servizi di assistenza e sulle garanzie commerciali eventualmente esistenti;
* le condizioni di rescissione dal contratto in caso di durata indeterminata o superiore all'anno.
Sul modulo, inoltre, dev'essere specificata la possibilita' di fare opposizione nel caso l'utente ritenga di non aver richiesto il servizio, tramite fax o posta elettronica inviato ai recapiti indicati per i reclami. resta ferma, in ogni caso, la facolta' di fare tale opposizione in qualsiasi momento e con qualsiasi mezzo (noi consigliamo sempre la raccomandata a/r, sicura per dimostrare sia
l'invio che la ricezione).
In caso di inadempimento a quanto sopra, al gestore puo' essere comminata una sanzione amministrativa pecuniaria variabile da euro 12.000 a euro 250.000."
Il contratto mi è stato inviato, dietro mia richiesta, tramite mail in data 02/08/12 e mio padre non lo ha mai firmato. Secondo voi è possibile fare 1 procedura conciliativi aggrappandosi a questo articolo? Grazie.
Francesca, da Casalpusterlengo (LO)

Risposta:
a quanto capiamo il punto e' che le vengono chieste delle penali per la rescissione anticipata. In questo caso la contestazione a cui fa riferimento lei puo' andar bene ma secondariamente, anche perche' il fatto di aver usufruito del servizio rende il contratto valido anche in mancanza di firma dello stesso (quindi rimane contestabile un loro inadempimento alle norme ma non l'esistenza del contratto). Il punto principale a cui faremmo riferimento e' invece la norma che ha abolito le penali e alle linee guida dell'AGCOM che sono seguite (Decreto Legge n. 7/2007 art. 1 comma 1 e linee guida AGCOM del 28/6/2007). Cio', come primo passo, con una raccomandata a/r di messa in mora:
http://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora+diffida_8675.php
Trova chiarimenti su queste norme in questa scheda, alla voce "disdetta anticipata e penali":
http://sosonline.aduc.it/scheda/telefonia+guida+veloce+ai+diritti+alle+tutele_1378.php#Voce_11
 
 
 
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