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INCENTIVI 2008: ROTTAMAZIONE AUTO, INTERVENTI SULLA CASA E 'BONUS' FISCALI
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Scheda Pratica di Rita Sabelli
9 gennaio 2008 0:00
 
Ultimo aggiornamento: 4/11/2008

Per il 2008 i riferimenti riguardo agli incentivi fiscali, sulla rottamazione delle auto e sulla ristrutturazione edilizia sono -oltre che la legge finanziaria 2008 (legge 244/07) e il decreto fiscale collegato (d.l.159/07 convertito nella legge 222/07), anche il cosiddetto “decreto milleproroghe” (d.l.248/07) che nello specifico si e' occupato degli incentivi sulle rottamazioni auto.

In alcuni casi (lo specifichiamo) le norme sono ''sospese'' in attesa di chiarimenti pratici da parte del Governo. La scheda sara' aggiornata via via che tali chiarimenti giungeranno nonche' in conseguenza della conversione in legge del decreto milleproroghe.

Per approfondire consigliamo di riferirsi agli uffici dell'Agenzia delle entrate od alle guide da essa emesse che, quando possibile, riportiamo nella scheda.

AUTO E MOTO: AGEVOLAZIONI PER LA ROTTAMAZIONE E L'ACQUISTO (decreto milleproroghe, d.l.248/07 convertito nella legge 31/2008, art.29)
Sono state prorogate al 2008 tutte le agevolazioni previste per l'anno 2007, con alcune integrazioni e modifiche. Ecco i dettagli, chiariti anche dalla circolare ACI n.4/08 del 2/1/2008:

AUTO, ROTTAMAZIONE
E' previsto un contributo pari al costo della demolizione -e comunque di massimo 150 euro- per ciascun veicolo per trasporto promiscuo (*) rottamato nel corso del 2008 di categoria '”euro 0”, ''euro 1'' od “euro 2” (questi ultimi immatricolati entro il 31/12/98).
Il contributo e' anticipato dal centro autorizzato che ha effettuato la rottamazione che poi potra' detrarlo dalle proprie tasse. Il centro autorizzato deve fornire anche il certificato di avvenuta rottamazione.

Il decreto Bersani Bis (d.l.7/07 convertito nella legge 40/07):
- ha esteso il contributo anche alle autovetture adibite al solo trasporto di persone.
- ha precisato che questo contributo, unito eventualmente alla fruizione del rimborso dell'abbonamento annuale al servizio di trasporto pubblico (vedi sotto), e' applicabile solo in caso di rottamazione senza sostituzione, e non spetta nel caso di acquisto di un veicolo nuovo od usato entro tre anni dalla rottamazione stessa.

(*) Nota: la distinzione tra "trasporto promiscuo" e "trasporto di persone" oggi non esiste piu', ma per i veicoli immatricolati prima del 1/10/98 -praticamente tutti gli euro 0 ed euro 1- e' ancora valida. Da tale data, infatti, e' cambiato il sistema di immatricolazione per effetto del D.M. 4/8/98 attuativo della direttiva 98/14/CE, sistema che ha unificato in un'unica categoria tutti gli autoveicoli (M1).

Riguardo a questa agevolazione il Ministero dell'economia e delle finanze -con risoluzione del 21/3/08 (n.8/DPF) ha confermato quanto stabilito nella propria nota del 13/2/07- ovvero:
* per usufruire delle agevolazioni il veicolo demolito deve appartenere allo stesso soggetto che ne usufruisce. L'estensione ai veicoli appartenenti ai familiari conviventi riguarda solo gli ecoincentivi legati al riacquisto di un altro mezzo (vedi sotto).
* spettano anche nel caso in cui il veicolo demolito sia intestato ad un soggetto deceduto. L'acquirente-successore, infatti, subentra in tutti i diritti ed obblighi relativi al mezzo e puo' beneficiare delle agevolazioni (esibendo una copia della dichiarazione di successione, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio identificante l'erede od un'autocertificazione). Le agevolazioni sono applicabili alle successioni aperte dal 1/1/07, anche a quelle non ancora chiuse. Se vi sono piu' eredi uno solo di essi potra' goderne, con il consenso degli altri riportato sui documenti gia' citati.

Se alla rottamazione non segue un riacquisto e' possibile ottenere -qualora non si sia intestatari di alcun veicolo registrato- il rimborso dell'abbonamento al trasporto pubblico locale nell'ambito del Comune di residenza per tre anni oppure, in alternativa, un contributo di 800 euro per aderire alla fruizione dei servizi di “car-sharing” (condivisione degli autoveicoli), ambedue usufruibili secondo modalita' che dovranno essere stabilite da decreti interministeriali.

Nota sull'applicazione:

Le modalita' attuative dei rimborsi di cui sopra non sono ancora state emanate.
Il Ministero dell'economia e delle Finanze ha invece disposto, con decreto del 1/2/08 (GU del 4/4/08), quelle relative al rimborso previsto dalla precedente finanziaria (legge 296/06) che prevedeva la possibilita' di ottenere il rimborso dell'abbonamento annuale al trasporto pubblico locale, sia nell'ambito del proprio Comune di residenza (o domicilio) sia in quello del Comune di lavoro, con esclusione dei soggetti che acquistano un veicolo nuovo o usato entro tre anni dalla rottamazione del vecchio.<br>

In pratica, chi ha rottamato nel corso dell'anno 2007 un veicolo "euro 0" od "euro 1" senza successivo riacquisto di altro mezzo puo' chiedere il rimborso dell'abbonamento di cui sopra -stipulato per l'anno 2007- ad un qualsiasi ufficio provinciale ACI presentando una domanda entro il 3 Luglio 2008.
Informazioni e dettagli si trovano sulla scheda pratica
INCENTIVI FINANZIARIA 2007. ROTTAMAZIONE AUTO, INTERVENTI SULLA CASA PER IL RISPARMIO ENERGETICO al link: clicca qui

Attenzione! Ad oggi non sono ancora state emanate le regole in caso di rottamazione avvenuta nel 2008, quindi in questo caso si deve aspettare, premurandosi di conservare il certificato di rottamazione e la copia dell'abbonamento al trasporto pubblico (o dell'adesione al servizio di car sharing) e delle relative ricevute di pagamento.

AUTO, ROTTAMAZIONE CON RIACQUISTO
Se il veicolo rottamato di categoria euro 0, euro 1 od euro 2 -questi ultimi immatricolati entro il 31/12/96 anche se all'estero con immatricolazione successiva in Italia (*)- viene sostituito con uno nuovo di categoria ''euro 4'' o ''euro 5'' sono previsti questi contributi:
- 700 euro nei casi in cui il veicolo acquistato emetta non oltre 140 grammi di CO2 al km (per i diesel 130 grammi di CO2 al Km);
- 800 euro nei casi in cui il veicolo acquistato emetta non oltre 120 grammi di CO2 al km;
- ulteriori 500 euro nei casi in cui i veicoli demoliti siano due, appartenenti a persone conviventi facenti parte dello stesso nucleo familiare (fa fede lo stato di famiglia);

A cio' si aggiunge ulteriormente:
* esenzione dal bollo per tre anni se il veicolo rottamato e' un “euro 0”;
* esenzione dal bollo per un anno in tutti gli altri casi.

Queste agevolazioni valgono per contratti di acquisto stipulati dal 1/1/2008 al 31/12/2008 con immatricolazione del veicolo nuovo entro il 31/3/2009.

(*) Risoluzione del Ministero dell'Economia del 21/3/08 (n.8/DPF)

La nota suddetta precisa anche che i benefici suddetti:

- spettano anche nel caso in cui il veicolo demolito sia intestato ad un familiare convivente, risultante dallo stato di famiglia. La nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 13/2/07 (la cui validita' e' stata confermata dalla risoluzione del 21/3/08 n.8/DPF) specifica che la presenza del familiare convivente nello stato di famiglia e' condizione inderogabile per applicare le agevolazioni quando il mezzo rottamato appartenga ad un soggetto diverso dall'acquirente.
- spettano anche se la rottamazione precede l'acquisto, a patto che essa sia avvenuta a partire dal 3/10/06. Se la demolizione e' avvenuta senza l'intervento del venditore -direttamente dal proprietario- il rottamatore dovra' consegnare al venditore il certificato di rottamazione (nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 13/2/07 detta sopra);
- spettano anche nel caso in cui il veicolo demolito sia intestato ad un soggetto deceduto. L'acquirente-successore, infatti, subentra in tutti i diritti ed obblighi relativi al mezzo e puo' beneficiare delle agevolazioni (esibendo una copia della dichiarazione di successione, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio identificante l'erede od un'autocertificazione). Le agevolazioni sono applicabili alle successioni aperte dal 3/10/06, anche a quelle non ancora chiuse. Se vi sono piu' eredi uno solo di essi potra' goderne, con il consenso degli altri riportato sui documenti gia' citati (nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 13/2/07 detta sopra);
- spettano anche se il veicolo acquistato viene cointestato a due soggetti uno solo dei quali risulti proprietario di quello demolito e nel caso contrario (veicolo demolito cointestato ed acquisto del nuovo da parte di uno solo dei due proprietari). In ambedue i casi e' necessaria una "dichiarazione di consenso" del comproprietario. Il PRA e' incaricato di acquisire tutta la documentazione necessaria (nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 13/2/07 detta sopra);
- spettano anche ai soggetti che stipulano un contratto di leasing per l'acquisto del veicolo, con la specifica che i benefici debbono essere goduti dal locatario e NON dalla societa' di leasing (nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 13/2/07 detta sopra);
- non spettano se il veicolo acquistato e' a "km zero", poiche' questi non possono essere considerati nuovi in quanto gia' immatricolati (nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 13/2/07 detta sopra);
- non spettano, inoltre, per l'acquisto di veicoli per la cui produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa.

AUTOCARRI, VEICOLI SPECIALI E AUTOCARAVAN: ROTTAMAZIONE CON RIACQUISTO
Nel caso di rottamazione di autocarri, autoveicoli per trasporto promiscuo, autoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli per uso speciale o autocaravan (le cui caratteristiche sono specificate all'art.54 del codice della strada) di categoria “euro 0'' o ''euro 1'' immatricolati entro il 31/12/98 e di peso complessivo non superiore a 3,5 t., con riacquisto di un veicolo nuovo (della medesima tipologia ed entro il medesimo limite di massa) immatricolato come ''euro 4'' od "euro 5" (*) , e' concesso un contributo di:
- euro 1.500 se il veicolo acquistato (*) e' di massa massima inferiore a 3 t.;
- euro 2.500 se lo stesso ha massa massima da 3 a 3,5 t..

Queste agevolazioni valgono per contratti di acquisto stipulati dal 1/1/2008 al 31/12/2008 con immatricolazione del veicolo nuovo entro il 31/3/2009.

(*) Risoluzione del Ministero dell'Economia del 21/3/08 (n.8/DPF)

La nota suddetta precisa anche che:

- i veicoli ad uso promiscuo (cosi' come definiti dall'art.54 art.1 lettera c del c.d.s), proprio perche' non piu' omologati dall'Ottobre 1998, sono assimilabili agli autocarri, ai veicoli adibiti ad usi specifici e a quelli adibiti ad usi speciali. Per godere dei benefici, quindi, alla rottamazione di un veicolo ad uso promiscuo (avente le caratteristiche gia' dette, ovvero il limite di massa di 35 q) puo' essere abbinato l'acquisto di un veicolo nuovo classificato diversamente.
- i veicoli definiti dall'art.54 c.d.s. (lettere d,f,g quindi autocarri, autoveicoli per trasporti specifici e autoveicoli per uso speciale) sono sostituibili reciprocamente, sempre nel rispetto del limite di massa di 35 q.
- i caravan costituiscono l'eccezione alla suddetta regola, nel senso che a fronte della loro rottamazione deve essere acquistato -per poter godere dei benefici- un veicolo della stessa categoria, ovvero un nuovo caravan.

Inoltre, analogamente agli altri tipi di incentivo:
- i benefici spettano anche nel caso in cui il veicolo demolito sia intestato ad un familiare convivente, risultante dallo stato di famiglia. La nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 13/2/07 (la cui validita' e' stata confermata dalla risoluzione del 21/3/08 n.8/DPF) specifica che la presenza del familiare convivente nello stato di famiglia e' condizione inderogabile per applicare le agevolazioni quando il mezzo rottamato appartenga ad un soggetto diverso dall'acquirente.
- i benefici spettano anche se la rottamazione precede l'acquisto, a patto che essa sia avvenuta a partire dal 3/10/06. Se la demolizione e' avvenuta senza l'intervento del venditore -direttamente dal proprietario- il rottamatore dovra' consegnare al venditore il certificato di rottamazione (nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 13/2/07 detta sopra);
- i benefici spettano anche nel caso in cui il veicolo demolito sia intestato ad un soggetto deceduto. L'acquirente-successore, infatti, subentra in tutti i diritti ed obblighi relativi al mezzo e puo' beneficiare delle agevolazioni (esibendo una copia della dichiarazione di successione, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio identificante l'erede od un'autocertificazione). Le agevolazioni sono applicabili alle successioni aperte dal 3/10/06, anche a quelle non ancora chiuse. Se vi sono piu' eredi uno solo di essi potra' goderne, con il consenso degli altri riportato sui documenti gia' citati (nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 13/2/07 detta sopra);
- i benefici spettano anche se il veicolo acquistato viene cointestato a due soggetti uno solo dei quali risulti proprietario di quello demolito e nel caso contrario (veicolo demolito cointestato ed acquisto del nuovo da parte di uno solo dei due proprietari). In ambedue i casi e' necessaria una "dichiarazione di consenso" del comproprietario. Il PRA e' incaricato di acquisire tutta la documentazione necessaria (nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 13/2/07 detta sopra);
- i benefici spettano anche ai soggetti che stipulano un contratto di leasing per l'acquisto del veicolo, con la specifica che i benefici debbono essere goduti dal locatario e NON dalla societa' di leasing (nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 13/2/07 detta sopra);
- i benefici NON spettano se il veicolo acquistato e' a "km zero", poiche' questi non possono essere considerati nuovi in quanto gia' immatricolati (nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 13/2/07 detta sopra);
- i benefici NON spettano, inoltre, per l'acquisto di veicoli per la cui produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa.

VEICOLI ECOLOGICI, ACQUISTO
In caso di acquisto di autovetture e/o autocarri nuovi ed omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione -esclusiva o doppia- a gas metano, GPL, elettricita' od idrogeno, e' concesso un contributo di:
** 2.000 euro per veicoli con immissioni inferiori ai 120 gr di CO2 per km. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con nota del 13/2/07, chiarisce che il limite a cui fare riferimento e' quello relativo al tipo di alimentazione meno inquinante riportato sulla carta di circolazione. Per i veicoli ad alimentazione ibrida (elettrico-benzina o idrogeno-benzina) vale il dato di emissione di CO2 specificato sulla stessa carta. Per i veicoli esclusivamente alimentati ad elettricita' od idrogeno il beneficio si applica sempre nella misura piena di 2.000 euro;
** 1.500 euro negli altri casi.

Note sull'applicazione:
- queste agevolazioni valgono per contratti di acquisto stipulati 3/10/2006 al 31/12/2009, per mezzi immatricolati non oltre il 31/3/2010.
- esse sono cumulabili con le agevolazioni previste per la rottamazione con riacquisto di autovetture od autocarri euro 4 ed euro 5, dette sopra (risoluzione n.7 del 6/3/08 del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero delle finanze e nota Min.Finanze del 13/2/07);
- esse spettano anche ai soggetti che stipulano un contratto di leasing per l'acquisto del veicolo, con la specifica che i benefici debbono essere goduti dal locatario e NON dalla societa' di leasing (nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 13/2/07);
- non spettano se il veicolo acquistato e' a "km zero", poiche' questi non possono essere considerati nuovi in quanto gia' immatricolati (nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 13/2/07);
- non spettano, inoltre, per l'acquisto di veicoli per la cui produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa.

MOTOCICLI E CICLOMOTORI, ROTTAMAZIONE CON RIACQUISTO
Nel 2008 questo bonus cambia a seconda del periodo di acquisto, inteso come data di stipula del contratto.

Dal 1/1/08 al 29/2/2008
Se si acquista un motociclo nuovo di categoria ''euro 3'' rottamando nel contempo un motociclo ''euro 0'' e' concesso un contributo per la rottamazione fino a 80 euro e l'esenzione del pagamento del bollo per cinque anni. Il contributo e' anticipato dal venditore che poi provvedera' a detrarlo dalle proprie tasse.
Le pratiche da svolgere per usufruire dei benefici (quelle a carico del venditore che spieghiamo piu' avanti nella sezione "come ottenere i benefici") possono essere svolte, in questi casi, entro il 31/3/08.

Dal 1/3/2008 al 31/12/2008 (con immatricolazione entro il 31/3/2009)
Se si acquista un motociclo nuovo di categoria "euro 3" e di cilindrata fino a 400 cc, con contestuale demolizione di un motociclo o ciclomotore di categoria "euro 0", e' concesso un contributo di 300 euro e l'esenzione della tassa automobilistica per un anno.
Per quanto riguarda la rottamazione, lo Stato si fa carico del costo nel limite di 80 euro per i motocicli e 30 euro per i ciclomotori.
I bonus, come nel precedente caso, sono anticipati dal venditore che poi provvedera' a detrarli dalle proprie tasse.
Le modalita' di utilizzo del bonus non cambiano, restano a carico del venditore come spiegato nella sezione "Come ottenere i benefici".

Nota: la suddetta distinzione e' stata introdotta in sede di conversione in legge del d.l.248/07, si veda la legge 31/2008 art.29 comma 2.

COME OTTENERE I BENEFICI
Come per l'anno scorso, le pratiche per usufruire dei benefici relativi all'acquisto sono a carico del venditore, che deve integrare la documentazione da presentare al PRA per la prima immatricolazione con una dichiarazione sostitutiva di notorieta' (autocertificazione) in cui devono essere indicati:
- la conformita' del veicolo acquistato ai requisiti prescritti per l'ottenimento dei benefici;
- la targa del veicolo ritirato per la consegna ai centri autorizzati per la demolizione e la conformita' dello stesso ai requisiti stabiliti dalla legge;

Alla dichiarazione vanno allegati:
- una copia del certificato di rottamazione rilasciato da centri autorizzati (o, se questo e' in ritardo una copia del certificato di proprieta' con annotata la cessazione dalla circolazione del veicolo);
- una copia del contratto di acquisto o di qualsiasi altro documento commerciale che identifichi le parti e comprovi l'acquisto del veicolo (una fattura dettagliata, per esempio);
- una copia dello stato di famiglia dell'acquirente con data non anteriore a sei mesi, qualora sia richiesta;
- altri eventuali documenti necessari.

Le richieste di formalita' al PRA debbono essere presentate entro 60 giorni dall'immatricolazione del veicolo -ai sensi dell'art.93 del c.d.s.- pena la decadenza di tutte le agevolazioni.

Il venditore deve, ulteriormente:
- consegnare il veicolo ritirato al demolitore e cancellarne i dati al PRA (direttamente o per delega) entro 15gg dalla consegna del nuovo mezzo (i veicoli usati, dice la legge, non possono essere rimessi in circolazione);
- inviare le documentazioni inerenti la vendita e la rottamazione al produttore, che deve conservarle per cinque anni.

I contributi ''in denaro'' sono anticipati dai venditori come detrazione dal prezzo. I Concessionari-venditori vengono poi rimborsati dai centri autorizzati che hanno effettuato la rottamazione oppure dalle imprese costruttrici o importatrici del veicolo. Questi, da parte loro, recuperano il contributo detraendolo dalle proprie tasse.

Esenzione bollo, come funziona
Per quanto riguarda l'esenzione del bollo, la notizia, una volta giunta al PRA tramite invio della dichiarazione del venditore di cui sopra, viene trasmessa in tempo reale all'archivio nazionale delle tasse automobilistiche ed al Dipartimento per i trasporti terrestri (ex motorizzazione), i quali provvedono alla sua memorizzazione. L'acquirente del mezzo non ha particolari adempimenti da compiere al riguardo al momento dell'acquisto dell'auto, ma dovra' ovviamente ricordarsi di cominciare a pagare il bollo alla scadenza del periodo di esenzione.
Il periodo di esenzione e' riferito all'anno solare e parte dalla data di immatricolazione del veicolo. La scadenza di tale periodo e' quindi da calcolare rispetto a tale data, ed il bollo dovra' poi essere pagato come se il veicolo fosse nuovo, rispettando le regole di pagamento primo bollo per auto nuova previste dal DM 462/1998.
Per esempio, per un veicolo immatricolato il 26/10/06 l'esenzione -ipoteticamente biennale- risulta scaduta il 26/10/08 e quindi andra' pagato il primo bollo entro il 30/11/08.

Per i dettagli sul pagamento si veda la scheda pratica LA TASSA DI POSSESSO DI UN VEICOLO A MOTORE (Bollo Auto): clicca qui

Queste disposizioni di chiarimento sono state fissate dal Ministero dell'economia e delle finanze -con Risoluzione n.14452 del 16/9/2008- e sono valide per tutti i casi di esenzione previsti fin dalla Finanziaria 2007 -quindi per gli acquisti "agevolati" fatti fin dal 3/10/06.

Nota:

Le dichiarazioni sostitutive gia' previste nel 2007 sono valide tuttora per le agevolazioni relative ad acquisti fatti entro il 31/12/07 (usufruendo dei benefici della finanziaria 2007) con immatricolazione del veicolo nuovo entro il 31/3/08.

UN CASO A PARTE: installazione di impianti a metano o a gpl su veicoli gia' circolanti
Il decreto milleproroghe precisa che i contributi per l'installazione di impianti GPL e a gas metano su veicoli gia' in circolazione sono -rispettivamente- di euro 350 e 500 euro.
Ricordiamo che si tratta degli incentivi concessi gia' da qualche anno dal Ministero per lo sviluppo economico, che per il 2007 prevedevano 650 euro per la conversione a gas e gpl entro tre anni dall'immatricolazione, e 350 euro per la trasformazione di veicoli “euro 0” ed “euro 1”, concessi come sconto al momento della trasformazione.

Tute le informazioni al riguardo possono essere trovate sul sito del consorzio ECOGAS: clicca qui

Nota: i suddetti incentivi sono statali. Per informazioni su eventuali ulteriori incentivi previsti a livello locale si deve far riferimento al proprio comune, provincia o regione.

INTERVENTI SULLA CASA: DETRAZIONI FISCALI (Finanziaria 2008, legge 244/07)
BONUS 36% RISTRUTTURAZIONI (art.1 commi 17/18/19)
E' prorogata al 2008, 2009 e 2010 la detrazione fiscale del 36% delle spese sostenute per la ristrutturazione della casa, con tetto massimo di 48.000 euro per unita' immobiliare.

Le condizioni per usufruirne sono rimaste invariate rispetto a quelle valide per il 2007, con la novita' che e' stata reintrodotta la possibilita' di utilizzare il bonus anche in caso di acquisto di un edificio ristrutturato o in corso di ristrutturazione.
Questa agevolazione, del 36% calcolato sul 25% del prezzo dell'immobile, e' usufruibile per ristrutturazioni eseguite dal 1/1/2008 al 31/12/2010 con vendita o assegnazione entro il 30/6/2011 (fa fede l'atto di rogito).

Maggiori approfondimenti sula scheda RESTAURARE UN IMMOBILE DETRAENDO IL 36% DALLE TASSE, al link: clicca qui

INTERVENTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO (art.1 commi 20/21/22/23/24)
Sono prorogati a tutto il 2010 i benefici introdotti dalla Finanziaria 2007 per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Ricordiamo che queste detrazioni si applicano in sede di dichiarazione dei redditi sull'irpef lorda dovuta.

1) SPESE DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI EDIFICI ESISTENTI
sostenute entro il 31/12/2010, documentate, per interventi che consentano un risparmio energetico annuale -sull'energia primaria per il riscaldamento- di almeno il 20% rispetto ai valori di legge (d.lgs.192/2005 allegato C, numero 1, tabella 1):
Quota di detrazione dall'imposta lorda: 55% degli importi rimasti a carico del contribuente.
Importo massimo detraibile: 100.000 euro, da ripartire in quote annuali di pari importo in numero variabile da tre a dieci, a scelta del contribuente.


Nota:
La finanziaria 2007 (art.1 comma 351) aveva previsto che questa agevolazione fosse applicabile anche agli interventi di realizzazione di nuovi edifici o complessi di edifici di volumetria complessiva superiore ai 10.000 metri cubi, avviati entro il 31/12/2007 e terminati nei 3 anni successivi, e che consentano un risparmio di fabbisogno energetico primario annuo per metro quadro almeno del 50% rispetto ai valori di legge (allegato C, numero 1, tabella 1 d.lgs.192/05). La quota di detrazione del 55% era calcolabile sugli extra costi sostenuti per il raggiungimento di tale obiettivo, incluse le spese di progettazione. Questa detrazione NON e' stata prorogata al 2008, per il momento.

2) SPESE PER STRUTTURE OPACHE VERTICALI (PARETI), ORIZZONTALI (TETTI E PAVIMENTI) E FINESTRE COMPRENSIVE DI INFISSI
sostenute entro il 31/12/2010, documentate, relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unita' immobiliari, consistenti nella coibentazione (isolamento termico). La condizione per usufruire del beneficio e' che siano rispettati i "requisiti di trasmittanza termica U" , che dipendono dalla zona climatica del comune e dal tipo di struttura, fissati nella tabella 3 allegata alla finanziaria 2007 (corretta e sostituita dalla finanziaria 2008, all'art.1 comma 23).
Quota di detrazione dall'imposta lorda: 55% degli importi rimasti a carico del contribuente.
Importo massimo detraibile: 60.000 euro, da ripartire in quote annuali di pari importo in numero variabile da tre a dieci, a scelta del contribuente.


Nota su queste due detrazioni:I valori annui-limite di fabbisogno di energia nonche' quelli di trasmittanza termica sono stati definiti con decreto del Ministero dello sviluppo economico dell'11/3/08 del quale inseriamo copia tra i link utili.

3) SPESE PER INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA PER USI DOMESTICI ED INDUSTRIALI
sostenute entro il 31/12/2010 e documentate. Sono comprese anche le spese per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e universita'.
Quota di detrazione dall'imposta lorda: 55% degli importi rimasti a carico del contribuente.
Importo massimo detraibile: 60.000 euro, da ripartire in quote annuali di pari importo in numero variabile da tre a dieci, a scelta del contribuente.


4) SPESE PER LA SOSTITUZIONE DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE CON IMPIANTI DOTATI DI CALDAIE A CONDENSAZIONE
sostenute entro il 31/12/2010, documentate. Sono comprese le spese di messa a punto del sistema di distribuzione.
Quota di detrazione dall'imposta lorda: 55% degli importi rimasti a carico del contribuente.
Importo massimo detraibile: 30.000 euro, da ripartire in quote annuali di pari importo in numero variabile da tre a dieci, a scelta del contribuente.


Attenzione, la finanziaria 2008 ha esteso questa detrazione anche alle spese per la
- sostituzione di impianti non a condensazione sostenute entro il 31/12/2009, fino ad un tetto limite massimo di spesa (fondo statale) di 2 milioni di euro l'anno. Il Ministero dell'economia e delle finanze emettera' istruzioni operative;
-sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia, sostenute fino al 31/12/2010 (art.1 comma 286).

COME USUFRUIRE DEI BENEFICI
I dettagli sono stati stabiliti con decreto del Ministero dell'economia del 19/2/07 (la cui validita' e' stata confermata anche dalla Finanziaria 2008) modificato dal decreto interministeriale del 26/10/07, dalla circolare dell'Agenzia delle entrante n.36 del 31/5/07 e dal decreto interministeriale del 7/4/2008. Queste, in breve, le istruzioni che possono essere approfondite leggendosi direttamente i testi di questi provvedimenti riportati piu' avanti, tra i link utili:

Soggetti ammessi alla detrazione:
Possono usufruire delle detrazioni le persone fisiche o giuridiche che sostengono le spese per lavori su edifici esistenti da loro posseduti o detenuti. Tra le persone fisiche sono ammessi, oltre ai proprietari, i titolari di un diritto reale sul bene (usufrutto, etc.), gli inquilini o i comodatari e i condomini nel caso di lavori sulle parti condominiali. Le spese detraibili sono quelle sostenute -e rimaste a proprio carico- fino al 31/12/2010. Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari conviventi con il possessore o detentore dell'immobile, che abbiano sostenuto le spese.
Edifici interessati:
Le agevolazioni riguardano sia gli edifici residenziali che quelli strumentali, di qualsiasi categoria catastale, anche rurale, a patto che siano "esistenti". Sono quindi esclusi tutti gli edifici di nuova costruzione, ovvero gli interventi effettuati in fase di edificazione. La prova dell'esistenza dell'edificio puo' essere prodotta esibendo l'iscrizione al catasto e/o i pagamenti dell'ICI.
Per quanto riguarda tutti gli interventi agevolabili, inoltre, gli edifici devono essere gia' dotati di impianto di riscaldamento. Unica eccezione e' l'installazione di pannelli solari, per la quale non e' necessario tale requisito. Per le ristrutturazioni che prevedano il frazionamento dell'unita' immobiliare, il beneficio e' compatibile solo con la realizzazione di un impianto termico centralizzato che serva tutte le nuove unita' realizzate. Se invece gli interventi prevedono la demolizione con successiva ricostruzione, le detrazioni sono godibili solo nei casi di "fedele ricostruzione". Sono esclusi, quindi, i lavori di ampliamento.
Gli interventi agevolati:
Sono inclusi gli interventi che comportano una riduzione della trasmittanza termica degli elementi opachi costituenti l'involucro dell'edificio e delle finestre, e gli interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda. Sono incluse inoltre le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi nonche' inerenti la redazione degli attestati. Sia il decreto ministeriale che la circolare dell'Agenzia delle entrate sono molto dettagliate nel definire i tipi di interventi per i quali si puo' beneficiare della detrazione. Per i dettagli rimandiamo alla lettura degli stessi, disponibili piu' avanti, tra i link utili.
Adempimenti:
- affidarsi ad un tecnico abilitato che attesti la corrispondenza degli interventi ai requisiti previsti dalla legge. In alcuni casi puo' eseguire queste funzioni il direttore dei lavori;
- acquisire tutta la documentazione necessaria, ovvero la copia dell'attestato di certificazione energetica o dell'attestato di qualificazione energetica (a seconda del tipo di intervento) emesso da un tecnico abilitato e la scheda informativa relativa agli interventi realizzati con determinati dati specificati dal decreto ministeriale (nell'allegato E) (**);
- inviare detta documentazione entro 90gg dal termine dei lavori (termine che vale per le spese sostenute dal 2008 in poi, anche relative a lavori di prosecuzione iniziati prima; per le spese sostenute nel 2007 il termine era di 60gg con scadenza ultima 29/2/08) all'ENEA attraverso il sito www.acs.enea.it oppure per raccomandata a/r all'indirizzo: Enea Dipartimento Ambiente Via Anguillarese 301 - 00123 Santa Maria di Galeria ROMA, specificando il riferimento “Detrazioni fiscali-riqualificazione energetica”.
- pagare gli interventi tramite bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il proprio codice fiscale e la partita IVA (o il codice fiscale) del beneficiario.
- conservare tutta la documentazione (attestati, fatture, bonifici, etc.) per almeno cinque anni ed esibirla su richiesta dell'amministrazione finanziaria.

(**) La certificazione energetica dell'edificio non e' necessaria in caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi e di installazione di pannelli solari, ovvero le detrazioni gia' viste ai punti 2) e 3).

NOTE PARTICOLARI:
Ripartizione della detrazione in piu' anni
Il contribuente deve scegliere il numero delle quote in cui vuole ripartire la detrazione (da 3 a 10, annuali e di uguale importo), a partire dall'anno 2008, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui la spesa e' stata sostenuta.
Decesso dell'avente diritto
In caso di decesso dell'avente diritto la fruizione del beneficio si trasmette per intero esclusivamente all'erede che conserva la detenzione dell'immobile.
Trasferimento dell'immobile oggetto di intervento
La variazione del possesso dell'immobile comporta il trasferimento delle quote di detrazione residue in capo al nuovo titolare. Tale traslazione riguarda, in particolare, i casi di vendita o donazione della proprieta' o di un diritto reale (usufrutto, etc.). I benefici rimangono invece in capo al conduttore (inquilino) o al comodatario quando questi abbiamo sostenuto le spese di ristrutturazione anche nei casi in cui cessi nel frattempo il contratto di affitto o di comodato.
Cumulabilita' delle detrazioni
Le suddette detrazioni non sono cumulabili con quelle previste da altre disposizioni di legge, come per esempio la detrazione del 36% per le ristrutturazioni edilizie da tempo in vigore. Dato che le opere agevolate del 55% rientrano tra quelle per le quali e' usufruibile la detrazione del 36%, e' ovvio che va fatta una scelta tra le due soluzioni. La nuova detrazione e' molto vantaggiosa perche' si puo' “spalmare” in tre anni invece che in dieci ed i tetti di spesa sono, in molti casi, piu' alti di quelli della “vecchia” agevolazione del 36%. Una valutazione e' comunque soggettiva e complessa, e va fatta, semmai, con l'aiuto di un esperto fiscale.
Iva applicabile Non essendo state emanate particolari norme relative all'Iva applicabile sulle operazioni di riqualificazione energetica, il regime da utilizzare e' quello relativo alle opere di recupero del patrimonio immobiliare (manutenzione, ristrutturazione, etc.). In particolare c'e' da tener conto che e' stata prorogata al 2010 l'Iva ridotta al 10% sugli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria realizzati su immobili residenziali. Essa quindi e' applicabile anche sulle fatture emesse dopo il 1/1/2008.

LINK UTILI:
- Guida dell'Agenzia delle entrate aggiornata a Giugno 2008:
clicca qui
- Sito dell'ENEA per la compilazione e l'invio telematico della documentazione: clicca qui

- Testo del decreto del ministero dell'economia del 19/2/07 con modifiche apportate dal Decreto del 7/4/2008: clicca qui
- Decreto Ministero sviluppo economico dell'11/3/2008: clicca qui
- Testo della circolare dell'Agenzia delle entrate n.36: clicca qui

ALTRE DETRAZIONI
ACQUISTO FRIGORIFERI, MOTORI ELETTRICI ED INVERTER (Finanziaria 2008, art.1 commi 20/21/22)
Sono state prorogate al 2010 anche le seguenti detrazioni, da applicarsi in sede di dichiarazione dei redditi sull'irpef lorda dovuta -in questi casi- per l'anno in cui si effettua l'acquisto.

- Le spese sostenute entro il 31/12/2010, documentate, per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+.
Quota di detrazione dall'imposta lorda: 20% degli importi rimasti a carico del contribuente.
Importo massimo detraibile: 200 euro per ciascun apparecchio, in un'unica rata.


Per usufruire di questa detrazione e' necessario documentare sia l'acquisto -con una fattura o uno scontrino "parlante" recanti i dati identificativi dell'acquirente, la classe energetica non inferiore ad A+ del frigorifero acquistato e la data di acquisto- sia l'avvenuta sostituzione del vecchio elettrodomestico. A tal scopo e' possibile redigere un'autodichiarazione riportante il tipo di apparecchio sostituito (frigorifero, congelatore, etc.) e le modalita' utilizzate per la dismissione dello stesso con indicazione dell'impresa o dell'ente che si e' occupato del ritiro e dello smaltimento. Questa autocertificazione non va allegata alla dichiarazione dei redditi ma solo conservata ed esibita a richiesta.
Possono essere inclusi, nell'importo portato a detrazione, tutti i costi inerenti la sostituzione, a partire da quelli di trasporto del nuovo elettrodomestico fino ad arrivare a alle spese eventualmente sostenute per lo smaltimento (tutte documentate con fattura o scontrino "parlante").
Questi chiarimenti sono stati emessi dall'Agenzia delle entrate il 27/4/07, nella circolare n.24/E, che ha precisato che gli stessi adempimenti devono essere presi anche da chi avesse gia' provveduto alla sostituzione del frigo prima di tale data.

- Le spese sostenute entro il 31/12/2010, documentate, per l'acquisto e l'installazione di motori ad elevata efficienza di potenza elettrica, compresa tra 5 e 90 kW, nonche' per la sostituzione di motori esistenti con motori ad elevata efficienza di potenza elettrica, compresa tra 5 e 90 kW.
Quota di detrazione dall'imposta lorda: 20% degli importi rimasti a carico del contribuente.
Importo massimo detraibile: 1.500 euro per motore, in un'unica rata.


- Le spese sostenute entro il 31/12/2010, documentate, per l'acquisto e l'installazione di variatori di velocita' (inverter) su impianti con potenza elettrica compresa tra 7,5 e 90 kw.
Quota di detrazione dall'imposta lorda: 20% degli importi rimasti a carico del contribuente.
Importo massimo detraibile: 1.500 euro per intervento, in un'unica rata.


Chiarimenti sull'applicazione:
Per quanto riguarda queste ultime due agevolazioni rimangono valide le disposizioni attuative emanate nel 2007 dal Ministero dell'economia, inerenti i soggetti che possono beneficiarne, le caratteristiche dei motori e dei variatori, la spesa massima ammissibile (variabile a seconda della potenza in kw) e le modalita' di utilizzo, etc.
Per i dettagli puo' essere letto direttamente il testo del decreto: clicca qui

DETRAZIONI ICI
Ulteriore detrazione per l'abitazione principale (Finanziaria 2008, art. 1 comma 5)
Introdotta un'ulteriore detrazione sull'ICI relativamente all'abitazione principale (quella di abitazione) dell'1,33 per mille del valore catastale dell'immobile, per un massimo di 200 euro. Questa detrazione va calcolata rapportandola al periodo dell'anno nel quale la casa e' destinata ad abitazione principale e dev'essere proporzionalmente divisa tra i soggetti passivi (se sono piu' di uno). Essa si somma alla detrazione gia' prevista dalla legge in un massimo di 103,29 euro ed e' applicabile sull'imposta dovuta per il 2008, calcolata riferendosi al regolamento del proprio Comune. Sono esclusi gli edifici di categoria catastale A1, A8 e A9 (abitazioni di lusso, castelli, ville).

Detrazione per chi installa impianti per la produzione di energia (Finanziaria 2008, art.1 comma 6a)
A partire dal 2009 i Comuni possono fissare un'aliquota agevolata inferiore al 4 per mille per i soggetti passivi che installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione dell'energia elettrica o termica per uso domestico. Cio' limitatamente alle unita' immobiliari oggetto dei suddetti interventi e per la durata massima di tre anni per gli impianti solari e cinque anni per gli altri impianti. La detrazione dovra' essere resa esecutiva dai singoli Comuni con specifici regolamenti.

Detrazione per i soggetti passivi separati o divorziati (Finanziaria 2008, art.1 comma 6b)
I soggetti passivi che, a seguito di separazione, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risultino assegnatari della casa coniugale, possono applicare -per determinare l'ICI dovuta sulla propria quota di proprieta'- l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale con le relative detrazioni. Cio' a patto che non posseggano un'abitazione di proprieta' o altri diritti reali su un immobile posto nello stesso comune ove si trova quello coniugale.

DETRAZIONI AFFITTO
Nuove detrazioni per gli inquilini di case adibite ad abitazione principale (Finanziaria 2008, art.1 comma 9 a,b,c)
Agli inquilini di qualsiasi tipo di contratto di affitto stipulato o rinnovato per la casa adibita ad abitazione principale ai sensi della legge 431/98 spettano queste detrazioni:
- euro 300, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
- euro 150, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.

Nuove detrazioni per i giovani inquilini (Finanziaria 2008, art.1 comma 9d)
Ai giovani di eta' compresa tra i 20 ed i 30 anni che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 431/98 per una casa da adibire ad abitazione principale diversa da quella dei genitori o di coloro a cui sono affidati, spetta una detrazione per i primi tre anni di locazione di:
- euro 991,65 se il reddito complessivo non supera lire euro 15.493,71.

Ricordiamo -a titolo di promemoria- le detrazioni gia' previste dalla legge (d.p.r.917/86 art.16-ex 13 ter), che rimangono valide:
* Detrazione per i contratti di affitto a canone convenzionato, con esclusione dei contratti stipulati con gli enti pubblici:
- euro 495,80 se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
- euro 247,90 se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.
* Detrazione per i contratti di affitto di case adibite ad abitazione principale da parte di lavoratori dipendenti che abbiano trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione, a condizione che l'abitazione sia situata nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione. A questi spetta una detrazione per i primi tre anni di:
- euro 991,65 se il reddito complessivo non supera lire euro 15.493,71;
- euro 495,80 se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.

Note sull'applicazione:
- tutte le detrazioni suddette non sono cumulabili (chi avesse diritto a piu' di una deve scegliere quella piu' favorevole) e devono essere ripartite proporzionalmente tra gli aventi diritto se gli stessi sono piu' di uno;
- tutte le detrazioni suddette debbono essere rapportate al periodo dell'anno durante il quale la casa e' adibita ad abitazione principale, intendendo con essa quella nel quale il soggetto titolare del contratto di locazione (e i suoi familiari) dimorano abitualmente.
- Se la detrazione e' superiore all'imposta netta dovuta, la parte eccedente rimane a credito del soggetto.
- la detrazione dei canoni di affitto per l'abitazione principale puo' essere goduta anche se il contratto e' stato stipulato precedentemente all'entrata in vigore della legge 431/98, se  su di esso non vi sono riferimenti alla stessa o se i riferimenti riguardano leggi precedenti (risoluzione Agenzia delle Entrate n. 200 del 16/5/08).

Il Ministero dell'economia e delle finanze, con Decreto dell'11/2/08, ha disposto che:
- le detrazioni di cui sopra, spettanti per l'anno 2007 a favore di lavoratori dipendenti o assimilati, pensionati, liberi professionisti, etc., devono essere usufruite evidenziandole sulle dichiarazione dei redditi (Unico 2008, 730/2008, etc.);
- le detrazioni di cui sopra, spettanti dal 2008 in poi a favore di pensionati e lavoratori dipendenti o assimilati, possono essere erogate dai sostituti d'imposta in sede di liquidazione del conguaglio, ovvero dai datori di lavoro o dall'ente erogatore della pensione nel momento in cui questi liquidano le imposte per conto del dipendente o del pensionato. Cio' dietro presentazione di una specifica richiesta dove viene dichiarato il possesso dei requisiti, gli estremi di registrazione del contratto di locazione e il numero di mesi per i quali l'immobile e' adibito ad abitazione principale. Per i percettori di altri redditi (liberi professionisti, etc.) la sede di detrazione rimane la dichiarazione dei redditi, anche in compensazione.
Qui il testo del decreto: clicca qui

Detrazioni affitti per studenti fuori sede (Finanziaria 2008, art.1 comma 208)
Relativamente alla detrazione gia' prevista per gli studenti che frequentano universita' in un comune diverso da quello di residenza (distante da quest'ultimo almeno 100 km e comunque in una provincia diversa) relativamente ai canoni di locazione di abitazioni poste nel comune ove ha sede l'universita' stessa, viene aggiunto che essa si applica -oltre che ai classici contratti di affitto stipulati ai sensi della legge 431/98- anche ai contratti di ospitalita' e agli atti di assegnazione in godimento o locazione stipulati con enti per il diritto allo studio, universita', collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative.

Nota sull'applicazione:La detrazione si applica in sede di dichiarazione dei redditi dell'anno 2007 per una quota del 19% dei canoni, con un massimo detraibile di 500 euro l'anno.

DETRAZIONE FAMIGLIE NUMEROSE (Finanziaria 2008, art.1 comma 15)
Per le famiglie con almeno quattro figli a carico e' introdotta una detrazione aggiuntiva di 1.200 euro, da ripartirsi al 50% tra i genitori non separati. In caso di separazione o divorzio la detrazione spetta a ciascun genitore in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Se un genitore e' a carico dell'altro la detrazione spetta tutta intera a quest'ultimo.

Note sull'applicazione:
- Questa detrazione e' cumulabile con le altre -relative ai familiari a carico- previste dall'art.12 del dpr 917/86.
- Ai fini del calcolo delle detrazioni il reddito imponibile e' quello al netto del reddito relativo alla prima casa.
- Se la detrazione e' superiore all'imposta netta dovuta, la cifra in eccedenza rimane a credito del soggetto.
Il Ministero dell'economia e delle finanze ha precisato, con Decreto dell'11/2/08, che:
* il credito relativo a detrazioni spettanti per l'anno 2007 a favore di pensionati e lavoratori dipendenti o assimilati puo' essere richiesto al sostituto d'imposta (datore di lavoro od ente che eroga la pensione), che lo liquidera' in un'unica soluzione in sede di conguaglio annuale.
* il credito relativo alle detrazioni spettanti a partire dal 2008 a favore di pensionati e lavoratori dipendenti o assimilati e' liquidato dai sostitituti d'imposta sugli emolumenti (le buste paga), rapportando l'importo alla loro periodicita'.
* il credito relativo alle detrazioni spettanti a favore di percettori di redditi diversi da quelli suddetti (i liberi professionisti,etc.), a partire dal 2007, e' utilizzabile in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi, anche in compensazione.
Qui il testo del decreto: clicca qui

ESENZIONE CANONE RAI SOPRA I 75 ANNI (Finanziaria 2008, art.1 comma 132)
Per i soggetti di eta' pari o superiore a 75 anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 516,46 per tredici mensilita', senza conviventi, e' abolito il pagamento del canone RAI limitatamente all'apparecchio detenuto nel luogo di residenza. Cio' nel limite di 26 milioni di euro a partire dal 2008 (cifra cosi' modificata dalla legge 31/08 che ha convertito il decreto "milleproroghe") . Per l'abuso e' prevista una sanzione compresa tra euro 500 ed euro 2.000 per ciascuna annualità evasa.

Nota sull'applicazione:
Le modalita' applicative non sono ancora state emanate, ma la RAI ha gia' stabilito alcuni “principi”, secondo i quali per usufruire dell'esenzione occorrera' inviare una domanda ma che essa non esentera' dal pagamento del canone per il 2008. Per farla breve, la RAI consiglia di pagare ugualmente in attesa di istruzioni ministeriali che dovrebbero quindi prevedere modalita' di rimborso.
Maggiori informazioni sul sito RAI: clicca qui

DETRAZIONE RETTE ASILI NIDO (Finanziaria 2008, art.1 comma 201)
Sono detraibili le spese sostenute nel corso del 2007 dai genitori, documentate, per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido (sia comunali che privati) di bambini di eta' compresa tra i tre mesi e i tre anni. Il meccanismo e' lo stesso dello scorso anno (l'agevolazione e' stata prorogata), ovvero potranno beneficiare della detrazione solo i genitori, per ogni figlio naturale od adottato, affiliato o affidato.

Nota sull'applicazione: La detrazione si applica in sede di dichiarazione dei redditi dell'anno 2007 per una quota del 19% delle spese per un massimo di 632 euro annui per ogni figlio (quota detraibile 120 euro).

NUOVA DETRAZIONE ABBONAMENTO TRASPORTO PUBBLICO (Finanziaria 2008, art.1 comma 309)
Sono detraibili dall'irpef le spese sostenute nel 2008 per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. La detrazione spetta anche se la spesa e' stata sostenuta dai familiari a carico.

Nota sull'applicazione:
La detrazione si applica in sede di dichiarazione dei redditi 2008 per una quota del 19% delle spese per un massimo di 250 euro (quota detraibile 47,5 euro).
I soggetti che possono fruirne sono studenti, lavoratori e pensionati, pendolari e non, ovvero tutti coloro che utilizzano il mezzo pubblico per la propria mobilita' quotidiana.
Le spese detraibili sono quelle riferibili all'acquisto di abbonamenti al servizio pubblico locale, regionale e interregionale (bus, treno, ecc.). Con abbonamento si intende un titolo di viaggio che consente un numero illimitato di viaggi, per piu' giorni, su un determinato percorso o sull'intera rete, in un periodo di tempo specificato.
Non rientrano nella detrazione, quindi, i biglietti orari, giornalieri o validi per periodi piu' lunghi (come le tessere che durano 72 ore), ne' le carte di trasporto integrate che includono altri servizi come musei o spettacoli (carte turistiche).
Sono detraibili le spese sostenute nel 2008 (dal 1/1 al 31/12), anche se l'abbonamento acquistato ha scadenza successiva (es. Febbraio 2009).
Il tetto di 250 euro e' unico, riferito cumulativamente agli abbonamenti acquistati dal contribuente per se' e per i propri familiari a carico.
Se non e' possibile effettuare la detrazione per incampienza (ovvero in mancanza di redditi da dichiarare), il diritto viene perso e non e' possibile rinviarlo all'anno successivo.

La documentazione necessaria, da conservare ed esibire in caso di richiesta, e' il titolo di viaggio che deve contenere indicazioni riguardo la ditta o societa' che rende il servizio (ragione sociale, logos distintivo, partita iva), descrizione delle caratteristiche del trasporto, ammontare del corrispettivo dovuto, numero progressivo, data da apporre al momento dell'emissione o dell'utilizzo. La descrizione del tipo di trasporto e l'ammontare dovuto possono essere espressi anche con dei codici alfanumerici la cui decodificazione sia stampata sul biglietto stesso o comunque preventivamente comunicata all'Agenzia delle entrate.

Per i titoli nominativi occorre l'indicazione della durata dell'abbonamento e la spesa sostenuta nonche' ogni documento che possa attestare la data di acquisto (una fattura, per esempio). In mancanza di tale documentazione la spesa si intendera' sostenuta in coincidenza con la data di inizio di validita' dell'abbonamento. In caso di titoli elettronici (tessere magnetiche) si deve disporre di documentazione aggiuntiva che attesti tutte le informazioni necessarie come il soggetto utilizzatore, il periodo di validita', la spesa sostenuta e la data di acquisto.
Per i titoli non nominativi occorre un'autocertificazione resa dal contribuente in cui si attesta che l'abbonamento e' stato acquistato per se' o per un familiare a carico. La stessa deve essere redatta con un'intestazione che faccia riferimento alla legge che la disciplina, ovvero "Dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, art.47". La firma non deve essere autenticata se viene allegata una fotocopia del documento di identita' del dichiarante.

Per le modalita' attuative suddette la fonte e' la circolare dell'Agenzia delle entrate n.19 del 7/3/08, scaricabile a questo link: clicca qui

DETRAZIONE INTERESSI MUTUI
Aumento tetto di detrazione interessi mutui per acquisto "casa di abitazione" (Finanziaria 2008, art.1 comma 202)
Aumenta a 4.000 euro (prima era di 3.615,20) la quota massima di interessi passivi ed oneri accessori sulla quale calcolare la detrazione del 19% per mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unita' immobiliare da adibire ad abitazione principale.

Rimangono invariati i requisiti previsti dalla legge (dpr 917/86) per usufruire della detrazione. I due principali, lo ricordiamo, prevedono che l'acquisto dell'immobile debba essere effettuato nei 12 mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del contratto di mutuo (termine non preso in considerazione nei casi in cui il contratto venga estinto per stipularne uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare) e che l'immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto. Per gli immobili locati, invece, deve risultare notificato l'atto di sfratto entro tre mesi dall'acquisto (stante la condizione ulteriore che l'immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dal rilascio).

Nota sull'applicazione: La detrazione si applica in sede di dichiarazione dei redditi per una quota del 19% degli interessi ed oneri. Il nuovo tetto di 4.000 euro si applica sui redditi prodotti a partire dal 2008, quindi sulle dichiarazioni presentate dal 2009, per un massimo detraibile di 760 euro annui (19% di 4.000).

Nuove limitazioni per la detrazione interessi mutui per costruzione casa di abitazione (Decreto fiscale -d.l.159/07 diventato legge 222/07- art.44 comma 4 ter)
La detrazione fiscale del 19% degli interessi ed oneri sui mutui aperti per la costruzione della casa adibita ad abitazione principale (con tetto massimo di 2.582,28 euro) -prevista e disciplinata dal dpr 917/86- e' da oggi ammessa a condizione che il contratto di mutuo intestato al proprietario dell'immobile sia stato stipulato nei sei mesi antecedenti -o nei diciotto mesi successivi- all'inizio dei lavori di costruzione.

Nota sull'applicazione:La detrazione si applica in sede di dichiarazione dei redditi dell'anno 2007 per una quota del 19% degli interessi ed oneri per un massimo detraibile di 491 euro annui (19% di 2.582,28).

Ci pare opportuno aggiungere che ambedue le suddette detrazioni si applicano anche nel caso di estinzione e successiva stipula di un nuovo contratto (la cosiddetta "surrogazione"). Cio' e' stato ribadito da una recente risoluzione dell'agenzia delle entrate (n.390/E del 21/12/07) scaricabile qui: clicca qui

DETRAZIONE ACQUISTO FARMACI: occorre lo scontrino “parlante” (Decreto fiscale -d.l.159/07 diventato legge 222/07- art. 39 comma 3)
Dal 1/1/2008 non sara' piu' possibile, per certificare la spesa sanitaria relativa all'acquisto di medicinali, usufruire della modalita' semplificata consistente nell'allegare allo scontrino fiscale la dichiarazione del farmacista che specifica natura, qualita' e quantita' dei medicinali acquistati. Da Gennaio 2008 (come gia' previsto dal 1/7/07) sara' obbligatorio munirsi di una fattura od uno scontrino che riportino la natura, qualita' e quantita' dei medicinali acquistati, oltre che il codice fiscale dell'acquirente (il cosiddetto "scontrino parlante" che dovra' essere specificatamente richiesto al farmacista fornendogli il proprio codice fiscale).
Di queste novita' dovra' essere data comunicazione ai contribuenti tramite affissione di avvisi ben visibili in farmacia.

Una deroga particolare e' stata prevista dall'Agenzia delle entrate per il periodo Luglio/Dicembre 2007, di interesse quindi per la compilazione delle dichiarazioni dei redditi nel 2008. Al posto della dichiarazione del farmacista, quando essa manchi, bastera' che il contribuente aggiunga allo scontrino (NON "parlante" o incompleto) un foglio con indicato il codice fiscale dell'acquirente e la natura, qualita' e quantita' dei farmaci acquistati. Cio' anche direttamente sullo scontrino o su fotocopie dello stesso (anche raggruppandoli) oppure -in caso di dichiarazioni particolarmente complicate- compilando un'autocertificazione , come precisato dalla consulta dei Caaf.
E' consigliabile, al riguardo, rivolgersi semmai al proprio Caaf di fiducia oppure ad un consulente fiscale.
Fonti:
- Circolare Agenzia delle entrate n.30 del 28/3/2008: clicca qui
- Nota della consulta dei Caaf n.57/2008 del 1/4/2008


Riguardo alla detrazione si ricorda che e' detraibile dalle tasse il 19% calcolato sulla spesa che ecceda la franchigia di 129,11 relativa all'acquisto di:
- medicinali con obbligo di prescrizione (ricetta da conservare insieme allo scontrino “parlante”) oppure di fascia C (quelli detti “da banco”, per i quali puo' bastare, oltre allo scontrino, un'autocertificazione);
- prodotti omeopatici (equiparati ai medicinali dal Ministero della sanita' ai sensi del d.lgs.178/81);
- occhiali da vista, lenti a contatto e relativi liquidi;
- attrezzature sanitarie (aerosol, macchine per misurare la pressione, aghi, siringhe, etc.)
- prodotti veterinari (detrazione massima di 387,34 euro);
- specialita' elencate nel decreto del Ministero della sanita' n. 332/1999 relative a mezzi ausiliari di un organo carente o menomato (esempio: pannoloni per incontinenti).

Fonte: D.p.r. 917/86 art.13bis comma 1 lettere c e c bis e disposizioni dell'Agenzia delle entrate.

Ulteriori novita'::
- obbligo, per i medici che prescrivono farmaci equivalenti, di specificare in ricetta o il nome della specialita' medicinale o il nome del generico (decreto fiscale suddetto, art. 5, comma 5-quater);
- abolizione ticket di 10 euro sulle ricette per la diagnostica e le visite specialistiche (Legge finanziaria 2008, art. 2 commi 376 e 377). Resta in vigore il ticket sui farmaci dispensati dal SSN, con modalita' diverse da Regione a Regione.
- sono escluse dalle detrazioni le spese per acquisto di integratori alimentari, pur se prescritti da un medico specialista. Lo ha specificato l'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 256 del 20/6/2008, rivedendo la posizione precedentemente assunta (faq pubblicate sul sito dell'Agenzia nel 2006).

ALTRE AGEVOLAZIONI

ICI, ALIQUOTE RIDOTTE FINO A ZERO PER CHI AFFITTA A CANONE CONVENZIONATO (Finanziaria 2008, articolo 2 comma 288)
I comuni possono prevedere, dal 2008, aliquote ridotte fino a zero per i proprietari che affittano a titolo di abitazione principale con contratti a canone convenzionato (frutto degli accordi tra organizzazioni di proprietari e di inquilini). In pratica la legge che gia' prevedeva questa possibilita' (legge 431/98), si interpreta nel senso che tali aliquote possono arrivare fino all'esenzione dell'imposta. La fonte di informazione al riguardo continua ad essere il proprio comune, ovvero il regolamento dell'ICI.

SOSPENSIONE RATE MUTUO PER LA CASA DI ABITAZIONE (Finanziaria 2008, art.2 commi dal 475 al 480)
Viene istituito un fondo di solidarieta' per i mutui “casa di abitazione” di 10 milioni di euro per il 2008 e il 2009.
In pratica per i contratti di mutuo riferiti all'acquisto della casa di abitazione principale il soggetto mutuatario puo' chiedere la sospensione del pagamento delle rate per non piu' di due volte e per un periodo massimo complessivo non superiore a 18 mesi nel corso dell'esecuzione del contratto.
Per ottenere tale sospensione egli deve dimostrare di non essere in grado di provvedere al pagamento delle rate per le quali chiede la sospensione.

Per mutui concessi da banche e finanziarie il fondo -a cui si accede attraverso una richiesta presentata direttamente alla banca o alla finanziaria- provvede al pagamento dei costi delle procedure bancarie e degli oneri notarili necessari alla sospensione del pagamento.

Nel caso in cui la sospensione venga concessa la durata del contratto e quella delle garanzie e' prorogata per un periodo uguale alla sospensione. Al termine della sospensione riprende il pagamento delle rate secondo gli accordi originari, salvo diverso patto di rinegoziazione eventualmente sottoscritto nel frattempo.
La sospensione non puo' essere chiesta dopo che sia iniziato l'eventuale procedimento esecutivo inerente le garanzie.

Tutte le modalita' attuative per beneficiare di questo fondo dovranno essere emesse dal Ministero dell'Economia e delle finanze.

BONUS INCAPIENTI (Decreto fiscale -d.l.159/07 diventato legge 222/07- art. 44)
I soggetti la cui irpef dovuta per l'anno 2006 risulti pari a zero -e che per lo stesso anno non risultino a carico di altri soggetti e non abbiano un reddito complessivo superiore ai 50.000 euro- possono usufruire, per l'anno 2007, di una detrazione fiscale di 150 euro personale ed un'ulteriore detrazione (sempre di 150 euro) per ogni familiare a carico.

Nota sull'applicazione:
L'applicazione e' stata chiarita dal decreto del Ministero dell'economia dell'8/11/07. Il bonus spetta ai soggetti lavoratori (o collaboratori o pensionati) residenti in Italia, e viene erogato direttamente dal datore di lavoro (o committente o istituto previdenziale) se questi, a Dicembre 2007, risultavano essere gli stessi soggetti che hanno rilasciato il Cud per l'anno 2006. Serve invece una specifica domanda al datore di lavoro (o committente o istituto previdenziale) con cui il soggetto e' in rapporto nel mese di Dicembre 2007 nei casi in cui risultino diversi i soggetti che hanno rilasciato il Cud per l'anno 2006.
L'agenzia delle entrate ha precisato inoltre, con comunicato stampa del 4/1/08, che i datori di lavoro (o committenti o istituti previdenziali) che non hanno erogato il bonus nelle buste di Dicembre 2007 possono farlo in quelle di Gennaio 2008, senza applicazione di sanzioni.

Per le persone che non percepiscono redditi da un sostituto d'imposta (datore di lavoro, inps, etc.) e che sono esonerati dal presentare la dichiarazione dei redditi per il 2007, l'Agenzia delle entrate ha predisposto un modulo da trasmettere per via telematica a decorrere dal 2/5/08 e fino al 31/7/08.
Dal sito dell'Agenzia delle entrate e' scaricabile sia il modulo da utilizzare in questi casi sia il provvedimento dell/11/3/08 che spiega le modalita' di invio e di erogazione del bonus: clicca qui

LINK UTILI
Informazioni sulle agevolazioni per il 2007 si trovano sulla scheda
INCENTIVI FINANZIARIA 2007. ROTTAMAZIONE AUTO, INTERVENTI SULLA CASA PER IL RISPARMIO ENERGETICO: clicca qui

GUIDA dell'Agenzia delle entrate "NUOVE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LA FAMIGLIA" aggiornata alla Finanziaria 2008:  clicca qui

 
 
 
ADUC - Associazione Utenti e Consumatori APS