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INCENTIVI 2007. ROTTAMAZIONE AUTO, INTERVENTI SULLA CASA PER IL RISPARMIO ENERGETICO
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Scheda Pratica di Rita Sabelli
8 gennaio 2007 0:00
 
Ultimo aggiornamento: 16/6/2008

La finanziaria 2007, legge 296/06 pubblicata sulla GU in data 27/12/06, ha introdotto diversi incentivi e ''bonus'' fiscali in vari campi, dalla rottamazione delle auto inquinanti all'installazione di impianti per il risparmio energetico.

Questa scheda vuol essere una prima guida di riferimento per conoscere i propri diritti nel caso si possa o si voglia usufruire di tali agevolazioni. In alcuni casi (lo specifichiamo) le norme sono ''sospese'' in attesa di chiarimenti pratici da parte del Governo. La scheda sara' aggiornata, pertanto, via via che tali chiarimenti giungeranno.

Abbiamo anche riportato un breve estratto delle agevolazioni fiscali, usufruibili come detrazione dalle tasse da pagare (irpef, per quanto riguarda le persone fisiche), con alcune novita' introdotte dalla nuova finanziaria. Maggiori e piu' esaustive informazioni in merito sono desumibili dal sito dell'agenzia delle entrate (clicca qui) -dove ci auguriamo di trovare presto un'utile guida- o presso consulenti fiscali.

AUTO E MOTO: AGEVOLAZIONI PER LA ROTTAMAZIONE E L'ACQUISTO
(legge finanziaria 2007, art.1 commi dal 224 al 236)

Riportiamo le agevolazioni in sintesi, integrandole con le prime istruzioni operative emesse dall'ACI (circolari n.20735 del 29/12/06 e n.583 del 12/1/07) e con i chiarimenti emessi dal Ministero dell'economia e delle finanze con le note del 6/2 e del 13/2/07.

AUTO, ROTTAMAZIONE
E' introdotto un contributo pari al costo della demolizione -e comunque di massimo 80 euro- per ciascun veicolo per trasporto promiscuo (*) ''euro 0'' o ''euro 1'' rottamato nel corso del 2007.

Il contributo e' anticipato dal centro autorizzato che ha effettuato la rottamazione che poi potra' detrarlo dalle proprie tasse. Il centro autorizzato deve fornire anche il certificato di avvenuta rottamazione.

Il recente decreto Bersani sulle liberalizzazioni (d.l.7/07 convertito nella legge 40/07):
- ha esteso il contributo a tutte le autovetture "euro 0" ed "euro 1", anche quelle adibite al solo trasporto di persone. Questa estensione vale per le rottamazioni avvenute dal 2/2/2007 (entrata in vigore del decreto) al 31/12/2007; rimangono escluse, quindi, tutte quelle che hanno interessato vetture adibite al solo trasporto di persone effettuate tra il 1/1 ed il 1/2/2007;
- ha precisato che questo contributo, unito eventualmente alla fruizione del rimborso dell'abbonamento annuale al servizio di trasporto pubblico (vedi sotto), e' applicabile solo in caso di rottamazione senza sostituzione , e non spetta nel caso di acquisto di un veicolo nuovo od usato entro tre anni dalla rottamazione stessa.

(*) Nota: la distinzione tra "trasporto promiscuo" e "trasporto di persone" oggi non esiste piu', ma per i veicoli immatricolati prima del 1/10/98 -praticamente tutti gli euro 0 ed euro 1- e' ancora valida. Da tale data, infatti, e' cambiato il sistema di immatricolazione per effetto del D.M. 4/8/98 attuativo della direttiva 98/14/CE, sistema che ha unificato in un'unica categoria tutti gli autoveicoli (M1). 

Se alla rottamazione non segue un riacquisto e' possibile ottenere anche il rimborso dell'abbonamento al trasporto pubblico locale nell'ambito del comune di residenza per un anno.
Il rimborso e' richiedibile qualora non si sia intestatari di alcun veicolo registrato con l'impegno di non acquistare veicoli nuovi per tre anni. 

La legge 40/07 -di conversione del decreto Bersani 7/07- ha precisato che e' rimborsabile sia l'abbonamento di trasporto pubblico nell'ambito del comune di residenza o domicilio sia quello nell'ambito del comune ove e' ubicata la sede di lavoro.

Il Ministero dell'economia e delle finanze -con la nota del 13/2/07- ha anche chiarito che:
* l'unico abbonamento rimborsabile e' quello che riguarda l'ambito comunale e non tratte di percorrenza intercomunale.
* per usufruire delle agevolazioni il veicolo demolito deve appartenere allo stesso soggetto che ne usufruisce. L'estensione ai veicoli appartenenti ai familiari conviventi riguarda solo gli ecoincentivi legati al riacquisto di un altro mezzo (vedi sotto).
* le agevolazioni spettano anche nel caso in cui il veicolo demolito sia intestato ad un soggetto deceduto. L'acquirente-successore, infatti, subentra in tutti i diritti ed obblighi relativi al mezzo e puo' beneficiare delle agevolazioni (esibendo una copia della dichiarazione di successione, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio identificante l'erede od un'autocertificazione). Le agevolazioni sono applicabili alle successioni aperte dal 1/1/07, anche a quelle non ancora chiuse. Se vi sono piu' eredi uno solo di essi potra' goderne, con il consenso degli altri riportato sui documenti gia' citati.
 
Nota sull'applicazione:
Il Ministero dell'economia e delle Finanze ha emanato, con decreto del 1/2/08 (GU del 4/4/08), le modalita' attuative del rimborso.

Esso sara' ottenibile presentando una domanda a qualunque ufficio provinciale dell'ACI entro il 3 Luglio 2008, di persona o tramite raccomandata a/r., utilizzando un modulo disponibile sia presso gli uffici suddetti che sul sito dell'ACI e che riportiamo tra i link utili, piu' avanti.

Alla domanda si devono allegare:
- copia del certificato di rottamazione rilasciato dal demolitore autorizzato oppure del certificato di radiazione rilasciato dall’ACI;
- copia del titolo di abbonamento al trasporto pubblico locale rilasciato dall’azienda di trasporto;
- copia della ricevuta attestante il pagamento dell’abbonamento;
- eventuale dichiarazione di consenso da parte degli altri cointestatari del veicolo o dichiarazione di consenso da parte degli altri coeredi.

L'ACI comunichera' l'esito della richiesta con una raccomandata a/r. In caso di accoglimento della domanda verra' predisposto un rimborso mediante assegno circolare o bonifico bancario.

AUTO, ROTTAMAZIONE CON RIACQUISTO
Se il veicolo rottamato viene sostituito con uno nuovo immatricolato come ''euro 4'' o ''euro 5'' che emetta non oltre 140 grammi di CO2 al km, e' concesso un contributo di 800 euro nonche':
* esenzione dal bollo per tre anni per veicoli di cilindrata inferiore ai 1300cc;
* esenzione dal bollo per due anni negli altri casi.
(il limite di cilindrata non si applica alle autovetture e autoveicoli acquistati da persone fisiche il cui nucleo familiare, certificato da idoneo stato di famiglia, sia formato da almeno sei componenti, i quali non risultino intestatari di altra autovettura o autoveicolo. In questi casi, quindi, l'esenzione e' di tre anni).

Queste agevolazioni:
- valgono per acquisti di veicoli nuovi il cui contratto risulti stipulato dal 3/10/2006 al 31/12/2007, per veicoli immatricolati NON oltre il 31/3/2008;
- spettano anche nel caso in cui il veicolo demolito sia intestato ad un familiare convivente, risultante dallo stato di famiglia. La nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 13/2/07 specifica che la presenza del familiare convivente nello stato di famiglia e' condizione inderogabile per applicare le agevolazioni quando il mezzo rottamato appartenga ad un soggetto diverso dall'acquirente.
- spettano anche se la rottamazione precede l'acquisto, a patto che ambedue avvengano nel periodo 3/10/06-31/12/07. Se la demolizione e' avvenuta senza l'intervento del venditore -direttamente dal proprietario- il rottamatore dovra' consegnare al venditore il certificato di rottamazione (nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 13/2/07);
- spettano anche nel caso in cui il veicolo demolito sia intestato ad un soggetto deceduto. L'acquirente-successore, infatti, subentra in tutti i diritti ed obblighi relativi al mezzo e puo' beneficiare delle agevolazioni (esibendo una copia della dichiarazione di successione, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio identificante l'erede od un'autocertificazione). Le agevolazioni sono applicabili alle successioni aperte dal 3/10/06, anche a quelle non ancora chiuse. Se vi sono piu' eredi uno solo di essi potra' goderne, con il consenso degli altri riportato sui documenti gia' citati (nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 13/2/07);
- spettano anche se il veicolo acquistato viene cointestato a due soggetti uno solo dei quali risulti proprietario di quello demolito e nel caso contrario (veicolo demolito cointestato ed acquisto del nuovo da parte di uno solo dei due proprietari). In ambedue i casi e' necessaria una "dichiarazione di consenso" del comproprietario. Il PRA e' incaricato di acquisire tutta la documentazione necessaria (nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 13/2/07);
- spettano anche ai soggetti che stipulano un contratto di leasing per l'acquisto del veicolo, con la specifica che i benefici debbono essere goduti dal locatario e NON dalla societa' di leasing (nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 13/2/07);
- non spettano se il veicolo acquistato e' a "km zero", poiche' questi non possono essere considerati nuovi in quanto gia' immatricolati (nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 13/2/07);
- non spettano, inoltre, per l'acquisto di veicoli per la cui produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa.

AUTOCARRI, ROTTAMAZIONE CON RIACQUISTO
Nel caso di rottamazione di un autocarro avente fin dalla prima immatricolazione la medesima categoria euro 0'' o ''euro 1'' e peso complessivo non superiore a 3,5 t. con riacquisto di un veicolo nuovo (della medesima tipologia) -sempre di peso complessivo non superiore a 3,5 t.- ed immatricolato come ''euro 4'' o ''euro 5'', e' concesso un contributo di 2.000 euro.

Questa agevolazione:
- vale per acquisti il cui contratto risulti stipulato dal 3/10/2006 al 31/12/2007, per veicoli immatricolati NON oltre il 31/3/2008.
- spetta anche nel caso in cui il veicolo demolito sia intestato ad un familiare convivente, risultante dallo stato di famiglia.La nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 13/2/07 specifica che la presenza del familiare convivente nello stato di famiglia e' condizione inderogabile per applicare le agevolazioni quando il mezzo rottamato appartenga ad un soggetto diverso dall'acquirente;
- spetta anche se la rottamazione precede l'acquisto, a patto che ambedue avvengano nel periodo 3/10/06-31/12/07. Se la demolizione e' avvenuta senza l'intervento del venditore -direttamente dal proprietario- il rottamatore dovra' consegnare al venditore il certificato di rottamazione (nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 13/2/07);
- spetta anche nel caso in cui il veicolo demolito sia intestato ad un soggetto deceduto. L'acquirente-successore, infatti, subentra in tutti i diritti ed obblighi relativi al mezzo e puo' beneficiare delle agevolazioni (esibendo una copia della dichiarazione di successione, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio identificante l'erede od un'autocertificazione). Le agevolazioni sono applicabili alle successioni aperte dal 3/10/06, anche a quelle non ancora chiuse. Se vi sono piu' eredi uno solo di essi potra' goderne, con il consenso degli altri riportato sui documenti gia' citati;
- spettano anche se il veicolo acquistato viene cointestato a due soggetti uno solo dei quali risulti proprietario di quello demolito e nel caso contrario (veicolo demolito cointestato ed acquisto del nuovo da parte di uno solo dei due proprietari). In ambedue i casi e' necessaria una "dichiarazione di consenso" del comproprietario. Il PRA e' incaricato di acquisire tutta la documentazione necessaria (nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 13/2/07);
- spetta anche ai soggetti che stipulano un contratto di leasing per l'acquisto del veicolo, con la specifica che i benefici debbono essere goduti dal locatario e NON dalla societa' di leasing (nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 13/2/07);
- non spetta se il veicolo acquistato e' a "km zero", poiche' questi non possono essere considerati nuovi in quanto gia' immatricolati (nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 13/2/07);
- non spetta, inoltre, per l'acquisto di veicoli per la cui produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa.

VEICOLI ECOLOGICI, ACQUISTO
In caso di acquisto di autovetture e/o autocarri nuovi ed omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione -esclusiva o doppia- a gas metano, GPL, elettricita' od idrogeno, e' concesso un contributo di:
** 2.000 euro per veicoli con immissioni inferiori ai 120 gr di CO2 per km (il Ministero dell'economia e delle finanze, con nota del 13/2/07, chiarisce che il limite a cui fare riferimento e' quello relativo al tipo di alimentazione meno inquinante riportato sulla carta di circolazione. Per i veicoli ad alimentazione ibrida (elettrico-benzina o idrogeno-benzina) vale il dato di emissione di CO2 specificato sulla stessa carta. Per i veicoli esclusivamente alimentati ad elettricita' od idrogeno il beneficio si applica sempre nella misura piena di 2.000 euro);
** 1.500 euro negli altri casi.

Queste agevolazioni:
- valgono per contratti di acquisto stipulati dal 3/10/2006 al 31/12/2009, per mezzi immatricolati NON oltre il 31/3/2010.
- sono cumulabili con le agevolazioni previste per la rottamazione con riacquisto di autovetture od autocarri euro 4 ed euro 5 dette sopra (la nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 13/2/07, di cui riportiamo il link in fondo a questa sezione, contiene un'interessante tabella esemplificativa riportante varie casistiche di cumulo).
- spettano anche ai soggetti che stipulano un contratto di leasing per l'acquisto del veicolo, con la specifica che i benefici debbono essere goduti dal locatario e NON dalla societa' di leasing (nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 13/2/07);
- non spettano se il veicolo acquistato e' a "km zero", poiche' questi non possono essere considerati nuovi in quanto gia' immatricolati (nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 13/2/07);
- non spettano, inoltre, per l'acquisto di veicoli per la cui produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa.

MOTOCICLI, ROTTAMAZIONE CON RIACQUISTO

Se si acquista un motociclo nuovo di categoria ''euro 3'' rottamando nel contempo un motociclo ''euro 0'' e' concesso un contributo per la rottamazione fino a 80 euro e l'esenzione del pagamento del bollo per cinque anni. Il contributo e' anticipato dal venditore che poi provvedera' a detrarlo dalle proprie tasse.

Queste agevolazioni valgono per contratti di acquisto stipulati dal 1/12/2006 al 31/12/2007, per motocicli immatricolati NON oltre il 31/3/2008.

Note:
* per i motocicli acquistati nel corso del mese di Dicembre 2006, gli adempimenti pratici a carico del venditore (vedi sotto) possono essere effettuati entro il 31/1/2007.
* riferendosi al punto precedente, previsto dalla stessa finanziaria, l'Aci ha precisato -con circolare n.583 del 12/1/07- che possono usufruire del beneficio anche gli acquirenti che hanno sottoscrittto il contratto in Dicembre 2006 senza demolire alcun veicolo, a condizione che il veicolo da demolire venga consegnato al concessionario entro Gennaio 2007. Lo stesso concessionario venditore dovra' poi presentare al PRA, sempre entro il 31/1/07, istanza di ammissione all'incentivo integrata col contratto di acquisto, la propria dichiarazione sostitutiva (vedi sotto), la copia del certificato di rottamazione e una fotocopia di ambedue le carte di circolazione (facoltativa). L'Aci provvedera' ad inviare una lettera informativa al riguardo a tutti coloro che hanno acquistato, nel corso del mese di Dicembre 2006, un motoveicolo "euro 3". Per ogni informazione puo' essere contattato uno sportello STA, presente presso gli uffici provinciali dell'ACI, gli uffici provinciali della motorizzazione, le delegazioni degli automobile club e gli studi di consulenza automobilistica abilitati al servizio.

COME OTTENERE I BENEFICI

Le pratiche per usufruire dei benefici relativi all'acquisto sono a carico del venditore, che deve integrare la documentazione da presentare al PRA per la prima immatricolazione con una dichiarazione sostitutiva di notorieta' (autocertificazione) in cui devono essere indicati:

- la conformita' del veicolo acquistato ai requisiti prescritti per l'ottenimento dei benefici;
- la targa del veicolo ritirato per la consegna ai centri autorizzati per la demolizione e la conformita' dello stesso ai requisiti stabiliti dalla legge;

Alla dichiarazione vanno allegati:
- una copia del certificato di rottamazione rilasciato da centri autorizzati (o, se questo e' in ritardo una copia del certificato di proprieta' con annotata la cessazione dalla circolazione del veicolo);
- una copia del contratto di acquisto o di qualsiasi altro documento commerciale che identifichi le parti e comprovi l'acquisto del veicolo (una fattura dettagliata, per esempio);
- una copia dello stato di famiglia dell'acquirente con data non anteriore a sei mesi, qualora sia richiesta.
- altri eventuali documenti necessari.

Le richieste di formalita' al PRA debbono essere presentate entro 60 giorni dall'immatricolazione del veicolo -ai sensi dell'art.93 del c.d.s.- pena la decadenza di tutte le agevolazioni.

Il venditore deve, ulteriormente:
- consegnare il veicolo ritirato al demolitore e cancellarne i dati al PRA (direttamente o per delega) entro 15gg dalla consegna del nuovo mezzo (i veicoli usati, dice la legge, non possono essere rimessi in circolazione);
- inviare le documentazioni inerenti la vendita e la rottamazione al produttore, che deve conservarle per cinque anni.

I contributi ''in denaro'' sono anticipati dai venditori come detrazione dal prezzo. I Concessionari-venditori vengono poi rimborsati dai centri autorizzati che hanno effettuato la rottamazione oppure dalle imprese costruttrici o importatrici del veicolo. Questi, da parte loro, recuperano il contributo detraendolo dalle proprie tasse.

Per quanto riguarda l'esenzione del bollo la notizia, una volta giunta al PRA tramite invio della dichiarazione del venditore di cui sopra, viene trasmessa in tempo reale all'archivio nazionale delle tasse automobilistiche ed al Dipartimento per i trasporti terrestri (ex motorizzazione), i quali provvedono alla sua memorizzazione.
L'ACI ha specificato, a livello pratico, che le annualita' esenti devono partire dalla data di immatricolazione del veicolo nuovo. Alla scadenza dell'esenzione viene calcolata la periodicita' dei versamenti secondo la normativa vigente.

Nota importante per chi ha acquistato dal 3/10 al 31/12/06:

Molti dei suddetti benefici sono usufruibili dal 3/10/06, data della prima introduzione di alcune agevolazioni avvenuta tramite il decreto fiscale collegato con la finanziaria (d.l.262/06) poi non convertite in legge e quindi decadute.
Si pone il problema, ad oggi, di come debbano svolgersi le pratiche per chi ha gia' acquistato un veicolo -nel periodo 3/10-31/12/06- senza usufruire dei benefici o usufruendone parzialmente. Visto che la finanziaria non chiarisce il punto, e' intervenuto il Ministero dell'economia e delle finanze che, con nota del 6/2/07, ha chiarito che le imprese costruttrici o importatrici del veicolo possono -direttamente o tramite il venditore- riconoscere il contributo (od integrarlo) a chi ha effettuato l'acquisto nel periodo 3/10-31/12/06, recuperando le somme erogate come credito di imposta.

Alcuni casi particolari esplicitamente citati nella nota:
* chi ha acquistato un veicolo euro 4 od euro 5 usufruendo, per quanto prevedeva il decreto fiscale, la sola esenzione del bollo, puo' adesso ottenere, dal produttore anche tramite il venditore, l'erogazione degli 800 euro alle condizioni previste nella finanziaria;
* i soggetti appartenenti ad un nucleo familiare con almeno sei componenti che hanno acquistato un veicolo euro 4 od euro 5 di cilindrata superiore ai 1300 cc -e che quindi non hanno potuto beneficiare di alcuna agevolazione per quanto previsto dal decreto fiscale 262/06- possono beneficiare ora del contributo di 800 euro e dell'esenzione di tre anni dal bollo -alle condizioni previste in finanziaria- rivolgendosi al produttore anche attraverso il venditore;
* chi ha acquistato un autoveicolo con emissioni pari a 140gr di CO2 per Km rottamandone uno corrispondente e non ha quindi potuto beneficiare delle agevolazioni previste dal decreto fiscale, puo' ora rientrare in quelle previste dalla finanziaria;
* chi infine ha acquistato un veicolo ecologico euro 4 od euro 5 puo' ora vedersi integrate le agevolazioni eventualmente gia' usufruite per effetto del decreto fiscale con tutte quelle previste dalla finanziaria, cumulando quelle per i veicoli euro 4 ed euro 5 con quelle per i veicoli ecologici.

La circolare n.2 del dipartimento fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze ha ribadito il concetto, concentrandosi in particolar modo sul periodo 29/11/06-31/12/06, durante il quale erano vigenti i primi ecoincentivi introdotti dal decreto fiscale (262/06) ma poi non convertiti in legge.
La circolare stabilisce che gli econincentivi previsti dalla finanziaria sono usufruibili da chi ha effettuato l'acquisto di un auto nuova, con contestuale rottamazione, nel periodo suddetto, a patto che sia stato consegnato al PRA, entro 60gg dall'immatricolazione del veicolo nuovo, copia del certificato di rottamazione o copia del certificato di proprieta' con annotata la cessazione dalla circolazione del veicolo rottamato. Gli ecoincentivi usufruibili, in questi casi, vanno intesi nel loro senso piu' ampio, ovvero comprendono sia il contributo in denaro che l'esenzione del bollo.
Questi ed altri chiarimenti sono contenuti nella circolare suddetta, riportata tra i link, che consigliamo di leggere a chi si trovi nella situazione predetta.

LINK UTILI:
I testi delle note del Ministero dell'economia e della circolare citate in questa sezione sono disponibili sul sito del Dipartimento delle politiche fiscali ai link : Nota del 6/2/07 - Nota del 13/2/07 - Circolare n.2/DPF

INTERVENTI SULLA CASA: DETRAZIONI FISCALI
(legge finanziaria 2007, articolo 1, commi dal 344 al 352)
Sono detraibili dalle tasse, in sede di dichiarazione dei redditi:

SPESE DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI EDIFICI ESISTENTI
sostenute entro il 31/12/07, documentate, che consentano un risparmio energetico annuale -sull'energia primaria per il riscaldamento- di almeno il 20% rispetto ai valori di legge (d.lgs.192/2005 allegato C, numero 1, tabella 1).
Quota di detrazione dall'imposta lorda: 55% degli importi rimasti a carico del contribuente.
Importo massimo detraibile: 100.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

Nota: la stessa detrazione spetta per edifici in costruzione, con data di inizio lavori entro il 31/12/07 e terminati entro i tre anni successivi, qualora gli stessi si dotino di strumenti per ridurre il fabbisogno di energia primaria del 50% rispetto ai valori di legge di cui sopra.

SPESE PER STRUTTURE OPACHE VERTICALI, ORIZZONTALI (COPERTURE E PAVIMENTI) E FINESTRE COMPRENSIVE DI INFISSI
sostenute entro il 31/12/07, documentate, relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unita' immobiliari. La condizione per usufruire del beneficio e' che siano rispettati i "requisiti di trasmittanza termica U" , che dipendono dalla zona climatica del comune e dal tipo di struttura, fissati nella tabella 3 allegata alla finanziaria.
Quota di detrazione dall'imposta lorda: 55% degli importi rimasti a carico del contribuente.
Importo massimo detraibile: 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

SPESE PER INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA PER USI DOMESTICI ED INDUSTRIALI
sostenute entro il 31/12/07 e documentate. Sono comprese anche le spese per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e universita'.
Quota di detrazione dall'imposta lorda: 55% degli importi rimasti a carico del contribuente.
Importo massimo detraibile: 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

SPESE PER LA SOSTITUZIONE DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE CON IMPIANTI DOTATI DI CALDAIE A CONDENSAZIONE
sostenute entro il 31/12/07, documentate. Sono comprese le spese di messa a punto del sistema di distribuzione.
Quota di detrazione dall'imposta lorda: 55% degli importi rimasti a carico del contribuente.
Importo massimo detraibile: 30.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

COME USUFRUIRE DEI BENEFICI
I dettagli per usufruire dei suddetti benefici sono stati stabiliti con decreto del ministero dell'economia del 19/2/07 e con la successiva circolare dell'Agenzia delle entrante n.36 del 31/5/07. Queste, in breve, le istruzioni che possono essere approfondite leggendosi direttamente i testi di questi provvedimenti riportati piu' avanti, tra i link utili:

Soggetti ammessi alla detrazione:
Possono usufruire delle detrazioni le persone fisiche o giuridiche che sostengono le spese per lavori su edifici esistenti da loro posseduti o detenuti. Tra le persone fisiche sono ammessi, oltre ai proprietari, i titolari di un diritto reale sul bene (usufrutto, etc.), gli inquilini o i comodatari e i condomini nel caso di lavori sulle parti condominiali. Le spese detraibili sono quelle sostenute -e rimaste a proprio carico- fino al 31/12/2007. Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari conviventi con il possessore o detentore dell'immobile, che abbiano sostenuto le spese.
Edifici interessati:
Le agevolazioni riguardano sia gli edifici residenziali che quelli strumentali, di qualsiasi categoria catastale, anche rurale, a patto che siano "esistenti". Sono quindi esclusi tutti gli edifici di nuova costruzione, ovvero gli interventi effettuati in fase di edificazione. La prova dell'esistenza dell'edificio puo' essere prodotta esibendo l'iscrizione al catasto e/o i pagamenti dell'ICI.
Per quanto riguarda tutti gli interventi agevolabili, inoltre, gli edifici devono essere gia' dotati di impianto di riscaldamento. Unica eccezione e' l'installazione di pannelli solari, per la quale non e' necessario tale requisito. Per le ristrutturazioni che prevedano il frazionamento dell'unita' immobiliare, il beneficio e' compatibile solo con la realizzazione di un impianto termico centralizzato che serva tutte le nuove unita' realizzate. Se invece gli interventi prevedono la demolizione con successiva ricostruzione, le detrazioni sono godibili solo nei casi di "fedele ricostruzione". Sono esclusi, quindi, i lavori di ampliamento.
Gli interventi agevolati:
Sono inclusi gli interventi che comportano una riduzione della trasmittanza termica degli elementi opachi costituenti l'involucro dell'edificio e delle finestre, e gli interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda. Sono incluse inoltre le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi nonche' inerenti la redazione degli attestati. Sia il decreto ministeriale che la circolare dell'Agenzia delle entrate suddette sono molto dettagliate nel definire i tipi di interventi per i quali si puo' beneficiare della detrazione. Per i dettagli rimandiamo alla lettura degli stessi, disponibili piu' avanti, tra i link utili.
Adempimenti
* affidarsi ad un tecnico abilitato che attesti la corrispondenza degli interventi ai requisiti previsti dalla legge. In alcuni casi puo' eseguire queste funzioni il direttore dei lavori;
* acquisire tutta la documentazione necessaria, ovvero la copia dell'attestato di certificazione energetica o dell'attestato di qualificazione energetica (a seconda del tipo di intervento) emesso da un tecnico abilitato e la scheda informativa relativa agli interventi realizzati con determinati dati specificati dal decreto ministeriale (nell'allegato E);
* inviare detta documentazione, entro 60gg dal termine dei lavori (e comunque entro il 28/2/2008), all'ENEA attraverso il sito www.acs.enea.it oppure per raccomandata a/r all'indirizzo Enea Dipartimento Ambiente Via Anguillarese 301 - 00123 Santa Maria di Galeria ROMA specificando il riferimento “finanziaria 2007-riqualificazione energetica”.
* pagare gli interventi tramite bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il proprio codice fiscale e la partita IVA (o il codice fiscale) del beneficiario.
* conservare tutta la documentazione (attestati, fatture, bonifici, etc.) per almeno cinque anni ed esibirla su richiesta dell'amministrazione finanziaria.

NOTE:
Trasferimento dell'immobile oggetto di intervento
La variazione del possesso dell'immobile comporta il trasferimento delle quote di detrazione residue in capo al nuovo titolare. Tale traslazione riguarda, in particolare, i casi di vendita o donazione della proprieta' o di un diritto reale (usufrutto, etc.). I benefici rimangono invece in capo al conduttore (inquilino) o al comodatario quando questi abbiamo sostenuto le spese di ristrutturazione anche nei casi in cui cessi nel frattempo il contratto di affitto o di comodato.
Cumulabilita' delle detrazioni
Le suddette detrazioni non sono cumulabili con quelle previste da altre disposizioni di legge, come per esempio la detrazione del 36% per le ristrutturazioni edilizie da tempo in vigore. Dato che le opere agevolate del 55% rientrano tra quelle per le quali e' usufruibile la detrazione del 36%, e' ovvio che fa fatta una scelta tra le due soluzioni. La nuova detrazione e' molto vantaggiosa perche' si puo' “spalmare” in tre anni invece che in dieci ed i tetti di spesa sono, in molti casi, piu' alti di quelli della “vecchia” agevolazione del 36%. Una valutazione e' comunque soggettiva e complessa, e va fatta, semmai, con l'aiuto di un esperto fiscale.
Iva applicabile
Non essendo state emanate particolari norme relative all'iva applicabile sulle operazioni di riqualificazione energetica, il regime da utilizzare e' quello relativo alle opere di recupero del patrimonio immobiliare (manutenzione, ristrutturazione, etc.). In particolare c'e' da tener conto che e' stata prorogata per il 2007 l'iva ridotta al 10% sugli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria realizzati su immobili residenziali. La condizione per usufruire di tale aliquota ridotta e' che sulle fatture sia indicato -separandolo dagli altri- il costo della manodopera.

LINK UTILI:
Tutti i dettagli al riguardo possono essere approfonditi leggendo direttamente
- il testo del decreto attuativo del ministero dell'economia del 19/2/07 clicca qui
- il testo della circolare dell'Agenzia delle entrate n.36 clicca qui

Per le informazioni sulla detrazione del 36% clicca qui

ALTRE DETRAZIONI FISCALI
(legge finanziaria 2007, art.1, commi: 319, dal 353 al 361, 400)

Sono detraibili dalle tasse, in sede di dichiarazione dei redditi:

- le spese sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di eta' compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica.
Quota di detrazione dall'imposta lorda: 19%
Importo massimo detraibile: 210 euro.
Maggiori chiarimenti sull'individuazione di tali strutture dovranno arrivare con decreto del presidente del consiglio o di un ministro delegato, in accordo col ministro dell'Economia.

- i canoni di locazione di contratti -di natura transitoria ai sensi della legge 431/98- stipulati o rinnovati dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una universita' ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, per unita' immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'universita' o in comuni limitrofi.
Quota di detrazione dall'imposta lorda: 19%
Importo massimo detraibile: 2.633 euro.

Nota: I limiti di importo suddetti non sono complessivi. Se il contribuente sostiene tali spese per piu' soggetti a suo carico i limiti si incrementano proporzionalmente (per esempio spese per palestra per due figli: il limite diventa 420 euro).

- le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. Possono essere detratte -alle stesse condizioni- anche le spese sostenute per i familiari non a carico. Queste detrazioni spettano solo ai contribuenti il cui reddito complessivo non supera 40.000 euro.
Quota di detrazione dall'imposta lorda: 19%
Importo massimo detraibile: 2.100 euro.

- le spese sostenute entro il 31/12/07, documentate, per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+.
Quota di detrazione dall'imposta lorda: 20% degli importi rimasti a carico del contribuente.
Importo massimo detraibile: 200 euro per ciascun apparecchio, in un'unica rata.

Per usufruire di questa detrazione e' necessario documentare sia l'acquisto con una fattura o uno scontrino "parlante" recanti i dati identificativi dell'acquirente, la classe energetica non inferiore ad A+ del frigorifero acquistato e la data di acquisto- sia l'avvenuta sostituzione del vecchio elettrodomestico. A tal scopo e' possibile redigere un'autodichiarazione riportante il tipo di apparecchio sostituito (frigorifero, congelatore, etc.) e le modalita' utilizzate per la dismissione dello stesso con indicazione dell'impresa o dell'ente che si e' occupato del ritiro e dello smaltimento. Questa autocertificazione non va allegata alla dichiarazione dei redditi ma solo conservata ed esibita a richiesta.
Possono essere inclusi, nell'importo portato a detrazione, tutti i costi inerenti la sostituzione, a partire da quelli di trasporto del nuovo elettrodomestico fino ad arrivare a alle spese eventualmente sostenute per lo smaltimento (tutte documentate con fattura o scontrino "parlante").
Questi chiarimenti sono stati emessi dall'Agenzia delle entrate il 27/4/07, nella circolare n.24/E, che ha precisato che gli stessi adempimenti devono essere presi anche da chi avesse gia' provveduto alla sostituzione del frigo prima di tale data.

- le spese sostenute entro il 31/12/07, documentate, per l'acquisto di un apparecchio televisivo dotato anche di sintonizzatore digitale integrato. Condizione per usufruire del beneficio e' essere in regola, per l'anno 2007, col pagamento del canone RAI e conservare la fattura o lo scontrino fiscale relativo all'acquisto.
Quota di detrazione dall'imposta lorda: 20% delle spese a carico del contribuente.
Importo massimo delle spese su cui calcolare la detrazione: 1.000 euro (detrazione massima 200 euro).

Il Ministero delle Comunicazioni, con decreto del 3/8/07 (pubblicato sulla GU del 22/9/07) ha chiarito le caratteristiche tecniche minime cui devono rispondere gli apparecchi per poter accedere alla detrazione.
Si veda in proposito il sito dello stesso Ministero: clicca qui

- le spese sostenute entro il 31/12/07, documentate, per l'acquisto e l'installazione di motori ad elevata efficienza di potenza elettrica, compresa tra 5 e 90 kW, nonche' per la sostituzione di motori esistenti con motori ad elevata efficienza di potenza elettrica, compresa tra 5 e 90 kW.
Quota di detrazione dall'imposta lorda: 20% degli importi rimasti a carico del contribuente.
Importo massimo detraibile: 1.500 euro per motore, in un'unica rata.

- le spese sostenute entro il 31/12/07, documentate, per l'acquisto e l'installazione di variatori di velocita' (inverter) su impianti con potenza elettrica compresa tra 7,5 e 90 kW.
Quota di detrazione dall'imposta lorda: 20% degli importi rimasti a carico del contribuente.
Importo massimo detraibile: 1.500 euro per intervento, in un'unica rata.

Nota importante: Per quanto riguarda queste ultime due agevolazioni il Ministero dell'economia ha recentemente emesso un decreto applicativo. In esso vengono specificati i soggetti che possono beneficiarne, le caratteristiche dei motori e dei variatori, la spesa massima ammissibile (variabile a seconda della potenza in kw) e le modalita' di utilizzo. Per i dettagli puo' essere letto direttamente il testo del decreto clicca qui

- spese sostenute nel corso del 2006 dai genitori, documentate, per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido (sia comunali che privati) di bambini di eta' compresa tra i tre mesi e i tre anni. Il meccanismo e' lo stesso dello scorso anno (l'agevolazione e' stata prorogata), ovvero potranno beneficiare della detrazione solo i genitori, per ogni figlio naturale od adottato, affiliato o affidato.
Quota di detrazione dall'imposta lorda: 19%.
Importo massimo su cui calcolare la detrazione: 632 euro annui per ogni figlio.

ALCUNE ''PICCOLE'' NOVITA'
legge finanziaria, art.1, commi 28,29 e 36, 37 e 63

- Per quanto riguarda la detrazione delle spese mediche di cui al d.p.r.917/86 (articoli 10 e 13bis) relative all'acquisto di medicinali viene specificato che esse devono essere certificate da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualita' e quantita' dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario. Si tratta di una novita' rilevante che probabilmente fara' discutere, visto che fino ad ora -per usufruire delle detrazioni- era sufficiente una semplice autocertificazione del contribuente.
La norma e' esecutiva dal 1 Luglio 2007, con la specifica che fino al 31/12/07, nel caso in cui l'acquirente non sia il destinatario del farmaco, non ne conosca il codice fiscale o non abbia con se' la tessera sanitaria, l'indicazione del codice fiscale puo' essere riportata a mano sullo scontrino fiscale direttamente dal destinatario.

- Le agevolazioni tributarie e di altra natura relative agli autoveicoli utilizzati per la locomozione dei soggetti portatori di handicap (come l'iva ridotta al 4%, per esempio), con ridotte o impedite capacita' motorie (di cui all'art.3 della legge 104/92), sono riconosciute a condizione che gli autoveicoli siano utilizzati in via esclusiva o prevalente a beneficio dei predetti soggetti.
In caso di vendita o di trasferimento a titolo gratuito delle vetture per le quali si e' beneficiato dell'agevolazione prima che siano decorsi due anni dall'acquisto, e' dovuta la differenza fra l'imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione delle agevolazioni stesse. La disposizione non si applica per i disabili che, in seguito a mutate necessita' dovute al proprio handicap, cedano il proprio veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti.

- I soggetti che detraggono (ai sensi del d.p.r. 917/86 articolo 10) le somme versate con assegni periodici al coniuge separato devono, a partire dal 2007, indicare in dichiarazione il codice fiscale del soggetto beneficiario

 
 
 
ADUC - Associazione Utenti e Consumatori APS