Cara ADUC
ImiWeb e acquisto obbligazioni Finmatica telefonicamente
Domanda
4 settembre 2004
Sono titolare di un c/c e dossier titoli c/o IMIWeb Bank spa ora IWBank spa (51% Centrobanca, 29% Qwerty e 20% Banca IMI) e la mia operativita' e' "a distanza" (telefono e computer).
Essendo interessato ad un investimento obbligazionario nell'estate 2003 ho monitorato qualche titolo consigliatomi telefonicamente da un operatore IWBank tra cui Finmatica 6, 5% - ISIN XS0147085616.
Sempre dietro invito degli operatori ho iniziato a consultare un motore di ricerca sul sito www. imiweb. it: la piattaforma, a disposizione dei clienti IWBank, permetteva di visualizzare i prezzi (denaro/lettera) di un gran numero di obbligazioni corporate e non.
Preciso che, con i primi mesi del 2004, l'accesso a tale strumento e' stato inibito, probabilmente a seguito dei diversi scandali legati alla compravendita di obbligazioni corporate.
In data 3/09/03 ho dato ordine, via telefono all'operatore di call center, di acquistare nominali 11.000 euro di FINMATICA 6, 5% scadenza 16/05/2005 (ISIN - XS0147085616). In occasione di tale operazione di compravendita ritengo siano state disattese importanti regole di comportamento dettate dall'ordinamento per la prestazione dei servizi di investimento (COMUNICAZIONE CONSOB n. DI/30396 del 21 aprile 2000 - Trading on line e regole di comportamento).
In particolare:.
- Trattandosi di OPERAZIONE ESEGUITA FUORI MERCATO l'ordine doveva essere formulato per iscritto come disposto dalle "Norme contrattuali per la prestazione dei servizi di banca telematica da parte di IMIWeb Bank spa" da me sottoscritte all'apertura dei rapporti con IWBank che all'art. "C4 - Esecuzione degli ordini fuori dai mercati", dice testualmente: "Comma 1 - La negoziazione di strumenti finanziari, diversi dai titoli di Stato o garantiti dallo Stato, quotati nei mercati regolamentari, puo' avvenire fuori da detti mercati solo qualora intervenga l'ordine del Cliente o vi sia la sua autorizzazione preventiva per lo svolgimento di ogni singola operazione ed a condizione che cio' consenta la realizzazione di un miglior prezzo per il Cliente. Comma 2 - L'ordine e l'autorizzazione di cui al precedente comma sono formulati per iscritto, anche per mezzo di strumenti informatici.
- Essendo inoltre la controparte nell'operazione Banca d' Intermediazione Mobiliare IMI spa, vi era un evidente CONFLITTO D'INTERESSE e di cio' dovevo essere informato e dovevo quindi rilasciare relativa autorizzazione all'esecuzione dell'operazione. Le "Norme contrattuali per la prestazione dei servizi di banca telematica da parte di IMIWeb Bank spa" con l'art. "C5 - Conflitto d'interesse" dispongono testualmente: "Comma 1 - La Banca non puo' effettuare operazioni con o per conto del Cliente se ha direttamente o indirettamente, anche in relazione a rapporti di gruppo, alla prestazione congiunta di piu' servizi, o ad altri rapporti di affari propri o di societa' del gruppo bancario SANPAOLO IMI, un interesse in conflitto nell' operazione, ameno che non abbia preventivamente informato per iscritto il Cliente (anche servendosi di strumenti informatici) sulla natura del proprio interesse nell'operazione ed il Cliente non abbia per iscritto acconsentito espressamente all'effettuazione dell'operazione stessa. Comma 2 - Ove l' operazione sia stata conclusa telefonicamente, dell'assolvimento degli obblighi informativi di cui al precedente comma 1 e del rilascio della relativa autorizzazione da parte del Cliente, la Banca dovra' dare evidenza mediante registrazione su nastro magnetico".
- Non avendo, in sede di apertura dei rapporti con IWBank, rilasciato le informazioni relative alla mia esperienza in materia di investimenti e in materia finanziaria, i miei obiettivi di investimento e la propensione al rischio, ritengo che l'operazione, alla luce di quanto sopra detto e considerando che l'obbligazione corporate non aveva Prospetto Informativo e non aveva rating, sia da considerarsi OPERAZIONE NON ADEGUATA e quindi avrei dovuto essere informato circa le ragioni per le quali non era opportuno procedere all'esecuzione della stessa. Le "Norme contrattuali per la prestazione dei servizi di banca telematica da parte di IMIWeb Bank spa" con l'art. "C3 - Esecuzione degli ordini" e precisamente al "Comma 4 - Operazioni non adeguate" dice testualmente: "Nell'esercizio dell'attivita' di negoziazione e di ricezione e trasmissione di ordini, la Banca si astiene dall'effettuare per conto del Cliente operazioni non adeguate al Cliente per tipologia, oggetto, quantita' e frequenza. Qualora la Banca riceva dal Cliente disposizioni relative ad una o piu' operazioni non adeguate, ha l' obbligo di informare il Cliente circa le ragioni per le quali non e' opportuno procedere all'esecuzione della/e stessa/e. Nel caso in cui il Cliente intenda comunque dare corso all'operazione, la Banca potra' eseguire l'operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto ovvero, nel caso di ordine telefonico, registrato su nastro magnetico, in tale ordine dev'esserci esplicito riferimento alle avvertenze ricevute. In nessun caso, il ritardo nell'esecuzione dell'ordine ai sensi del presente articolo potra' essere imputato alla Banca. Rimane in ogni caso salvo il diritto della Banca di recedere dal Contratto ai sensi dell'art.1727 del codice civile".
- Non essendomi da ultimo giunta alcuna attestazione cartacea o nota informativa di eseguito ("fissato bollato") a titolo di rendicontazione non sono stato informato dei dettagli dell'operazione di compravendita.
Sottolineo tra l'altro che, essendo un ordine fuori mercato, non e' stato possibile visionarlo neanche on-line nello storico degli ordini eseguiti.
Alla luce di quanto sopra esposto e' mio motivo credere che IWBank sia venuta meno rispetto quel dovere generale di comportarsi con "correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti" (art. 21, comma 1, lett. a), del d. lgs. n. 58/1998).
Poiche' da qualche mese la situazione finanziaria di Finmatica spa sta precipitando e ritengo di subire un danno economico a seguito dell'ormai scontato mancato rimborso del bond Vi chiedo se ci sono gli estremi per una richiesta di risarcimento a seguito delle sopra citate negligenze.
Se si', potrei avere un Vostro supporto per inoltrare la mia richiesta di risarcimento?
E ancora, in che modo e soprattutto con quali tempi mi devo attivare?
Mi scuso per la lunghezza della mail ma ho preferito darVi una descrizione piu' completa possibile dell'accaduto.
Certo di un Vostro riscontro Vi saluto cordialmente.
Stefano
Essendo interessato ad un investimento obbligazionario nell'estate 2003 ho monitorato qualche titolo consigliatomi telefonicamente da un operatore IWBank tra cui Finmatica 6, 5% - ISIN XS0147085616.
Sempre dietro invito degli operatori ho iniziato a consultare un motore di ricerca sul sito www. imiweb. it: la piattaforma, a disposizione dei clienti IWBank, permetteva di visualizzare i prezzi (denaro/lettera) di un gran numero di obbligazioni corporate e non.
Preciso che, con i primi mesi del 2004, l'accesso a tale strumento e' stato inibito, probabilmente a seguito dei diversi scandali legati alla compravendita di obbligazioni corporate.
In data 3/09/03 ho dato ordine, via telefono all'operatore di call center, di acquistare nominali 11.000 euro di FINMATICA 6, 5% scadenza 16/05/2005 (ISIN - XS0147085616). In occasione di tale operazione di compravendita ritengo siano state disattese importanti regole di comportamento dettate dall'ordinamento per la prestazione dei servizi di investimento (COMUNICAZIONE CONSOB n. DI/30396 del 21 aprile 2000 - Trading on line e regole di comportamento).
In particolare:.
- Trattandosi di OPERAZIONE ESEGUITA FUORI MERCATO l'ordine doveva essere formulato per iscritto come disposto dalle "Norme contrattuali per la prestazione dei servizi di banca telematica da parte di IMIWeb Bank spa" da me sottoscritte all'apertura dei rapporti con IWBank che all'art. "C4 - Esecuzione degli ordini fuori dai mercati", dice testualmente: "Comma 1 - La negoziazione di strumenti finanziari, diversi dai titoli di Stato o garantiti dallo Stato, quotati nei mercati regolamentari, puo' avvenire fuori da detti mercati solo qualora intervenga l'ordine del Cliente o vi sia la sua autorizzazione preventiva per lo svolgimento di ogni singola operazione ed a condizione che cio' consenta la realizzazione di un miglior prezzo per il Cliente. Comma 2 - L'ordine e l'autorizzazione di cui al precedente comma sono formulati per iscritto, anche per mezzo di strumenti informatici.
- Essendo inoltre la controparte nell'operazione Banca d' Intermediazione Mobiliare IMI spa, vi era un evidente CONFLITTO D'INTERESSE e di cio' dovevo essere informato e dovevo quindi rilasciare relativa autorizzazione all'esecuzione dell'operazione. Le "Norme contrattuali per la prestazione dei servizi di banca telematica da parte di IMIWeb Bank spa" con l'art. "C5 - Conflitto d'interesse" dispongono testualmente: "Comma 1 - La Banca non puo' effettuare operazioni con o per conto del Cliente se ha direttamente o indirettamente, anche in relazione a rapporti di gruppo, alla prestazione congiunta di piu' servizi, o ad altri rapporti di affari propri o di societa' del gruppo bancario SANPAOLO IMI, un interesse in conflitto nell' operazione, ameno che non abbia preventivamente informato per iscritto il Cliente (anche servendosi di strumenti informatici) sulla natura del proprio interesse nell'operazione ed il Cliente non abbia per iscritto acconsentito espressamente all'effettuazione dell'operazione stessa. Comma 2 - Ove l' operazione sia stata conclusa telefonicamente, dell'assolvimento degli obblighi informativi di cui al precedente comma 1 e del rilascio della relativa autorizzazione da parte del Cliente, la Banca dovra' dare evidenza mediante registrazione su nastro magnetico".
- Non avendo, in sede di apertura dei rapporti con IWBank, rilasciato le informazioni relative alla mia esperienza in materia di investimenti e in materia finanziaria, i miei obiettivi di investimento e la propensione al rischio, ritengo che l'operazione, alla luce di quanto sopra detto e considerando che l'obbligazione corporate non aveva Prospetto Informativo e non aveva rating, sia da considerarsi OPERAZIONE NON ADEGUATA e quindi avrei dovuto essere informato circa le ragioni per le quali non era opportuno procedere all'esecuzione della stessa. Le "Norme contrattuali per la prestazione dei servizi di banca telematica da parte di IMIWeb Bank spa" con l'art. "C3 - Esecuzione degli ordini" e precisamente al "Comma 4 - Operazioni non adeguate" dice testualmente: "Nell'esercizio dell'attivita' di negoziazione e di ricezione e trasmissione di ordini, la Banca si astiene dall'effettuare per conto del Cliente operazioni non adeguate al Cliente per tipologia, oggetto, quantita' e frequenza. Qualora la Banca riceva dal Cliente disposizioni relative ad una o piu' operazioni non adeguate, ha l' obbligo di informare il Cliente circa le ragioni per le quali non e' opportuno procedere all'esecuzione della/e stessa/e. Nel caso in cui il Cliente intenda comunque dare corso all'operazione, la Banca potra' eseguire l'operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto ovvero, nel caso di ordine telefonico, registrato su nastro magnetico, in tale ordine dev'esserci esplicito riferimento alle avvertenze ricevute. In nessun caso, il ritardo nell'esecuzione dell'ordine ai sensi del presente articolo potra' essere imputato alla Banca. Rimane in ogni caso salvo il diritto della Banca di recedere dal Contratto ai sensi dell'art.1727 del codice civile".
- Non essendomi da ultimo giunta alcuna attestazione cartacea o nota informativa di eseguito ("fissato bollato") a titolo di rendicontazione non sono stato informato dei dettagli dell'operazione di compravendita.
Sottolineo tra l'altro che, essendo un ordine fuori mercato, non e' stato possibile visionarlo neanche on-line nello storico degli ordini eseguiti.
Alla luce di quanto sopra esposto e' mio motivo credere che IWBank sia venuta meno rispetto quel dovere generale di comportarsi con "correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti" (art. 21, comma 1, lett. a), del d. lgs. n. 58/1998).
Poiche' da qualche mese la situazione finanziaria di Finmatica spa sta precipitando e ritengo di subire un danno economico a seguito dell'ormai scontato mancato rimborso del bond Vi chiedo se ci sono gli estremi per una richiesta di risarcimento a seguito delle sopra citate negligenze.
Se si', potrei avere un Vostro supporto per inoltrare la mia richiesta di risarcimento?
E ancora, in che modo e soprattutto con quali tempi mi devo attivare?
Mi scuso per la lunghezza della mail ma ho preferito darVi una descrizione piu' completa possibile dell'accaduto.
Certo di un Vostro riscontro Vi saluto cordialmente.
Stefano
Risposta ADUC
In primo luogo sarebbe interessante avere una copia della registrazione telefonica per vedere come si e' svolto il colloquio relativo all'ordine di acquisto. Ad ogni modo, dalla descrizione che ci ha fatto possiamo desumere che effettivamente sono state violate alcune norme del TUF.
Diciamoci anche, con estrema franchezza, che nella sostanza la scelta dell'investimento e' stata sua e le violazioni che sono state compiute sono piu' formali che sostanziali.
L'assenza del prospetto informativo, visto che la negoziazione e' avvenuta nel mercato secondario non e' rilevante. La negoziazione in contropartita diretta non sempre significa che i titoli erano nel portafoglio della banca, quindi il conflitto di interessi andrebbe verificato meglio nella sua estensione. Praticamente tutte le obbligazioni corporate non hanno un vero e proprio mercato regolamentato ma vengono scambiate fra gli istituzionali e poi l'ultimo della catena la vende al cliente diretto (fra l'altro, spesso, con questo sistema vengono fatti pagare costi occulti al cliente finale). Quanto alla richiesta di risarcimento puo' sempre farla quando vuole.
Non abbia pero' nessuna speranza circa un esito positivo di tale richieste. Le banche, sistematicamente, rispondono in maniera negativa a tali richieste. Il nostro consiglio e' di preparare una lettera simile a quella che ci ha invitato nella quale richiede anche formalmente la copia della registrazione telefonica dell'ordine, la conferma di acquisto del titolo, la copia del suo profilo di rischio, la copia del documento generale sui rischi firmata, la copia dell'autorizzazione ad effettuare operazioni in contropartita diretta.
Quando ha pronta questa lettera, se lo desidera, puo' inviarcela in formato elettronico e le potremo proporle eventuali modifiche/aggiunte che riterremo opportune prima di inviarla alla banca. Una volta ottenuta la documentazione, sara' opportuno valutare un'azione legale anche in presenza dell'emergere del danno.
Diciamoci anche, con estrema franchezza, che nella sostanza la scelta dell'investimento e' stata sua e le violazioni che sono state compiute sono piu' formali che sostanziali.
L'assenza del prospetto informativo, visto che la negoziazione e' avvenuta nel mercato secondario non e' rilevante. La negoziazione in contropartita diretta non sempre significa che i titoli erano nel portafoglio della banca, quindi il conflitto di interessi andrebbe verificato meglio nella sua estensione. Praticamente tutte le obbligazioni corporate non hanno un vero e proprio mercato regolamentato ma vengono scambiate fra gli istituzionali e poi l'ultimo della catena la vende al cliente diretto (fra l'altro, spesso, con questo sistema vengono fatti pagare costi occulti al cliente finale). Quanto alla richiesta di risarcimento puo' sempre farla quando vuole.
Non abbia pero' nessuna speranza circa un esito positivo di tale richieste. Le banche, sistematicamente, rispondono in maniera negativa a tali richieste. Il nostro consiglio e' di preparare una lettera simile a quella che ci ha invitato nella quale richiede anche formalmente la copia della registrazione telefonica dell'ordine, la conferma di acquisto del titolo, la copia del suo profilo di rischio, la copia del documento generale sui rischi firmata, la copia dell'autorizzazione ad effettuare operazioni in contropartita diretta.
Quando ha pronta questa lettera, se lo desidera, puo' inviarcela in formato elettronico e le potremo proporle eventuali modifiche/aggiunte che riterremo opportune prima di inviarla alla banca. Una volta ottenuta la documentazione, sara' opportuno valutare un'azione legale anche in presenza dell'emergere del danno.
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