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Vaccinazioni obbligatorie per i minori e adempimenti per la scuola: una guida
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Scheda Pratica di Rita Sabelli
22 ottobre 2018 11:07
 
Ultimo aggiornamento: 15/11/2018

Le vaccinazioni obbligatorie per i minori -fascia di età tra zero e 16 anni- sono regolate in Italia dal Piano nazionale vaccinale, attualmente quello firmato -come intesa tra Stato regioni e province autonome- a Gennaio 2017 per il biennio 2017/2019.
Sono seguite poi normative e circolari esplicative, anche relativamente agli adempimenti in relazione alla frequenza scolastica.

Indice scheda
VACCINAZIONI OBBLIGATORIE E RACCOMANDATE
CALENDARIO VACCINALE E PRENOTAZIONI
ANAGRAFE NAZIONALE VACCINI
ADEMPIMENTI PER L’ISCRIZIONE A SCUOLA
RIMBORSO DANNI DA VACCINAZIONE
RIFERIMENTI NORMATIVI
LINK UTILI

VACCINAZIONI OBBLIGATORIE E RACCOMADATE
Per i minori di età compresa tra zero e 16 anni e per i minori stranieri non accompagnati (*) sono obbligatorie e gratuite le vaccinazioni:
- anti-poliomielitica;
-anti-difterica;
-anti-tetanica;
- anti-epatite B;
- anti-pertosse;
- anti-Haemophilus influenzae tipo b;
- anti-morbillo;
-anti-rosolia;
-anti-parotite;
-anti-varicella.

Il Ministero della Salute, a decorrere da Agosto 2020 e poi ogni tre anni, può con decreto disporre la cessazione dell’obbligatorietà per una o più vaccinazioni.

Per gli stessi minori le regioni e le province autonome devono assicurare l’offerta attiva e gratuita di vaccinazioni fortemente raccomandate dal Ministero della salute:
- anti-meningococcica B;
-anti-meningococcica C;
-anti-pneumococcica;
-anti-rotavirus.

L’obbligo non sussiste:
- per coloro che risultano immunizzati a seguito di malattia naturale, con certificazione del medico curante
- in caso di accertato pericolo per la salute in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate ed attestato dal medico o pediatra.

Se l’obbligo non viene osservato i genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale (tutori, affidatari) vengono convocati dalla ASL territorialmente competente per un colloquio che ha il fine di fornire ulteriori informazioni sulle vaccinazioni e di sollecitarne l’effettuazione.
E’ altresì applicabile la sanzione pecuniaria variabile da euro 100 ad euro 500. Detta sanzione può essere evitata provvedendo entro il termine indicato dalla ASL alla vaccinazione (anche della prima dose), a condizione che il completamento del ciclo avvenga entro i termini prescritti in base all’età. Esiste, in questo senso, un piano di “recupero” delle vaccinazioni disciplinato dal Ministero (vedi tra le circolari nella sezione "riferimenti normativi").

CALENDARIO VACCINALE E PRENOTAZIONI
E’ il calendario incluso nel Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017/2019 e precisa quali sono le vaccinazioni da fare per fascia di età del minore. E’ visibile sul sito del Ministero della Salute, a questo LINK 
Le prenotazioni delle vaccinazioni possono essere fatte gratuitamente presso le farmacie convenzionate attraverso il centro unificato di prenotazione (CUP).

ANAGRAFE NAZIONALE VACCINI
Presso il Ministero della Salute è istituita un'"anagrafe nazionale vaccini", archivio nel quale saranno registrati i soggetti vaccinati e da sottoporre a vaccinazione, le dosi e i tempi di somministrazione delle vaccinazioni effettuate e gli eventuali effetti indesiderati. Vi verranno raccolti i dati delle anagrafi regionali esistenti, quelli relativi alle notifiche del medico curante, e i dati concernenti gli eventuali effetti indesiderati delle vaccinazioni.
L'archivio è stato istituito formalmente con un decreto del Ministero della Salute pubblicato in GU il 5/11/2018 (Dm 17/9/2018), ma occorreranno alcuni mesi perchè diventi attivo, alimentato da Regioni e Province autonome. 

ADEMPIMENTI PER L’ISCRIZIONE A SCUOLA
La legge prevede che i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie sono tenuti, all’atto di iscrizione del minore (di età compresa tra zero e 16 anni o minore straniero non accompagnato) a richiedere idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie oppure l’esonero l’omissione o il differimento a seconda del caso oppure la presentazione della richiesta formale alla ASL di effettuazione delle vaccinazioni entro la fine dell’anno scolastico.
In alternativa il genitore può presentare un’autocertificazione resa ai sensi di legge (Dpr 445/2000), con consegna della documentazione entro il 10 Luglio (di ogni anno).  Il Ministero della Salute precisa che non è strettamente necessario consegnare un certificato, ma qualsivoglia documentazione che sia considerata idonea a comprovare l’effettuazione dei vaccini, come la copia del libretto delle vaccinazioni vidimato oppure un'attestazione rilasciata dalla ASL.

La presentazione della documentazione -è bene saperlo- è requisito di accesso SOLO nel caso di scuole dell’infanzia e nidi, incluse quelle private non paritarie (**). Per gli altri gradi di istruzione no. La mancata presentazione della documentazione deve essere segnalata dai dirigenti scolastici alla ASL locale che provvede poi a convocare i genitori. 

Questa la regola generale. Per quanto riguarda l’anno scolastico 2018/2019, come per il precedente, -stante la possibilità di presentare in prima fase l’autocertificazione ai sensi di legge (dpr 445/2000)- la legge consente di consegnare la documentazione entro il 10/3/2019.

In futuro, a partire dall’anno scolastico 2019/2020, stante il termine del 10/7 già detto (salvo future proroghe), la procedura di verifica delle vaccinazioni prevederà uno scambio di informazioni tra scuole e ASL che permetterà ai dirigenti scolastici di inviare inviti mirati ai genitori, seguiti da provvedimenti della stessa ASL qualora non segua regolarizzazione. Questa procedura è già attiva da quest’anno nelle regioni e province autonome presso le quali sono già istituite anagrafi vaccinali.

RIMBORSO DANNI DA VACCINAZIONE
I soggetti che, a causa delle vaccinazioni obbligatorie suddette, riportino lesioni o infermità con conseguente menomazioni permanenti dell’integrità psico-fisica, possono accedere agli indennizzi previsti dalla Legge 210/1992. Si fa presente che in base a questa legge le domande di ottenimento dell’indennizzo vanno presentate alla ASL competente, indirizzate al Ministero della Salute.
Informazioni e modulistica si trovano sul sito del Ministero a questo link

Per ogni contestazione del danno ed eventuali azioni legali la controparte è l’AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco.

RIFERIMENTI NORMATIVI
- Piano nazionale prevenzione vaccinale del 19/1/2017 pubblicato sulla GU del 18/2/2017
- Dl 73/2017 "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci"
- Dl 91/2018 art.6 comma 3quater (anno scolastico 2018/2019, validità autocertificazioni e presentazione documentazione entro il 10/3/2019)
- Dm 17/9/2018 pubblicato sulla GU 5/11/2018 (istituzione anagrafe nazionale vaccini)

Circolari ministeriali:
- Circolare 1/9/2017 (anno scolastico 2017/2018, indicazioni operative)
- Circolare 14/8/2017 (indicazioni sulle vaccinazioni raccomandate)
- Circolare 16/8/2017 (attuazione decreto vaccini con modelli delle autocertificazioni)
- Circolare 15/1/2018 (recupero soggetti inadempienti)
- Circolare 5/7/2018 (anno scolastico 2018/2019, validità delle autocertificazioni per la frequenza scolastica)
Il testo delle circolari si trova sul sito del Ministero della Salute a questo link

- Provvedimento Garante Privacy 1/9/2017 (autorizzazioni scambio dati scuole/ASL)

LINK UTILI
- Sito sulle vaccinazioni del Ministero della Salute
- Sito dell’AIFA con informazioni sui vaccini

(*) I minori stranieri non accompagnati sono quei minori stranieri che si trovano in Italia privi di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per loro legalmente responsabili.
(**) questo è un nodo centrale perché in teoria la mancanza di appropriata documentazione potrebbe comportare la decadenza dell’iscrizione. Da una parte il Ministero della salute ha ribadito più volte sul punto la validità delle autocertificazioni, dall'altra alcune legislazioni regionali, come quelle della Toscana, hanno invece confermato la norma nazionale e previsto la consegna della documentazione come condizione di iscrizione. Entro la nuova scadenza del 10 Marzo 2019 potrebbero quindi arrivare altre e diverse novità.
 
 
 
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