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IL TESTAMENTO
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Scheda Pratica di Rita Sabelli
29 marzo 2007 0:00
 

Si possono lasciare i propri beni ad una persona cara, una amica, un collega? Si' certamente, tenendo presente che una parte del patrimonio e' indisponibile nel caso vi siano parenti, cui va comunque una quota detta "di legittima".


Il testamento e' un atto personale con il quale una persona -detta testatore o "de cuius"- dispone dei propri beni, o di parte di essi, nel periodo successivo alla morte.

Non sono ammessi testamenti reciproci (es. fatti da due persone sullo stesso foglio con il quale si nominano eredi l'un l'altro) ne' testamenti firmati da due o piu' persone.

Il testamento e' sempre revocabile e modificabile, e vale comunque l'ultima data sottoscritta.

Indice scheda
FORME (OLOGRAFO, PUBBLICO, SEGRETO)
EREDE O LEGATARIO?
QUOTA DI LEGITTIMA
REVOCA DEL TESTAMENTO
INVALIDITA' DEL TESTAMENTO
LINK UTILI

FORME
Le forme con cui si redige il testamento sono le seguenti:
TESTAMENTO OLOGRAFO
Deve essere necessariamente autografo (scritto dal testatore di proprio pugno), datato e sottoscritto. La firma deve essere posta alla fine delle disposizioni testamentarie e deve essere tale da individuare con certezza la persona. La data deve contenere giorno, mese, anno, in cui e' stato redatto. Questo tipo di testamento puo' essere scritto privatamente (a casa, per esempio) e inserito in una busta. Dopo la morte del testatore dovra' essere depositato presso un notaio.

TESTAMENTO PUBBLICO
Deve essere scritto davanti ad un notaio in presenza di due testimoni. Il testatore dichiara le proprie volonta' al notaio che provvede a metterle per iscritto. Anche questo testamento deve indicare il luogo, la data, l'ora, e deve essere sottoscritto dal testatore, dal notaio, e dai testimoni.

TESTAMENTO SEGRETO
Viene scritto in privato ma poi consegnato ad un notaio in presenza di due testimoni. E' un'ottima combinazione delle due forme precedenti perche' soddisfa il desiderio di segretezza del testatore ma ha anche il vantaggio di garantire, tramite il deposito presso il notaio, la conservazione dell'atto e la sua certa reperibilità' al momento opportuno.
Non necessariamente deve essere scritto di pugno da parte del testatore, ma nel caso venga scritto da altra persona (o tramite un computer), ogni sua pagina dovra' essere firmata dal testatore. Il plico deve poi essere sigillato in modo tale che il contenuto non possa essere estratto senza che venga notato.
Il testatore, in presenza di due testimoni, consegna al notaio la carta cosi' sigillata o la fa sigillare in quel momento, dichiarando che in quella carta e' contenuto il suo testamento.
Sulla carta in cui e' scritto o involto il testamento, o su un involto predisposto dal notaio e da lui sigillato, si scrive l'atto di ricevimento nel quale si indicano il fatto della consegna e la dichiarazione del testatore, il numero e l'impronta dei sigilli e l'assistenza dei testimoni a tutte le formalita'. L'atto di ricevimento deve essere necessariamente sottoscritto dal testatore, dai testimoni, e dal notaio.

Fonte: codice civile art.587 e segg.

EREDE O LEGATARIO?
Il testatore puo' assegnare tutti i suoi beni o solo una parte di essi e lo potra' fare designando degli eredi o dei legati.

L'erede e' il soggetto (parente o terzo estraneo) specificatamente indicato in tal modo o al quale e' stata attribuita l'universalita' dei beni od una quota.

Il legatario e' colui al quale vengono assegnati uno o piu' determinati beni, precisamente specificati (non come quota).

La differenza e' sostanziale, perche' mentre il legatario risponde dei debiti ereditari solo nel limite del valore del bene che gli e' stato assegnato, l'erede risponde dei debiti ereditari con tutti i suoi beni, anche quelli estranei all'eredita'.

Altra differenza sta nel fatto che mentre l'erede deve accettare, espressamente o tacitamente, l'eredita', il legatario non dovra' manifestare alcuna accettazione (salva la possibilita' di rinunciare), ma solo chiedere agli eredi che il bene assegnatogli gli venga consegnato.

Fonte: codice civile, art.649 e segg.

QUOTA DI LEGITTIMA (successione necessaria)
Abbiamo detto che nel caso vi siano parenti, la legge riserva loro una quota detta di legittima, la cui percentuale varia in relazione al grado di parentela.

Questi soggetti, detti "legittimari", sono : il coniuge, i figli (legittimi, naturali o adottivi) e gli ascendenti legittimi (genitori, nonni, bisnonni etc.) se mancano i figli.

I discendenti dei figli legittimi o naturali possono subentrare agli stessi. Il coniuge separato, quando ancora non c'e' stata sentenza passata in giudicato, ha gli stessi diritti del coniuge non separato. Al coniuge sono riservati, in tutti i casi, i diritti di abitazione sulla casa di residenza familiare.

Il "de cuius" dovra' , nel redigere il testamento, tener presenti le quote previste dalla legge, mentre sara' libero di assegnare quelle residue.

Attenzione, pero'. Il testamento che non prevedesse le quote previste dalla legge non e' automaticamente invalido od inefficace, almeno finche' l'erede dimenticato -e legittimario- non agisca in giudizio con una specifica azione detta "di riduzione" al fine di ottenere la quota spettante.

Vediamo, nel dettaglio, quali sono le quote previste dalla legge caso per caso:

** Solo coniuge (senza figli ne' ascendenti): 50% del patrimonio, rimane disponibile l'altro 50%;
** Coniuge e figlio unico (anche in presenza di ascendenti): 1/3 del patrimonio ciascuno, rimane disponibile l'altro terzo;
** Coniuge e piu' figli (anche in presenza di ascendenti): 1/4 del patrimonio al coniuge e il 50% diviso tra i figli, rimane disponibile il 25%;
** Coniuge e ascendenti (senza figli): 50% del patrimonio al coniuge e ? diviso tra gli ascendenti, rimane disponibile il 25%;
** Solo un figlio (senza coniuge, anche in presenza di ascendenti): 50% al figlio, rimane disponibile l'altro 50%;
** Piu' figli (senza coniuge, anche in presenza di ascendenti): 2/3 diviso tra i figli, rimane disponibile l'altro terzo;
** Solo ascendenti (senza coniuge' ne' figli): 1/3 del patrimonio, rimangono disponibili i 2/3;

Note importanti:
- quelle riportate sono le quote di legittima in presenza di un testamento. Le attribuzioni (e i soggetti beneficiari) cambiano nel caso in cui il testamento non ci sia. Per riferimenti si veda la scheda sulla successione riportata nei link.
- le quote di legittima vanno considerate anche in eventuali atti di donazione precedenti la morte. Anche in quel caso l'erede leso puo' fare l'azione di riduzione suddetta. Per i dettagli si veda la scheda sulla donazione riportata nei link.

Fonte:codice civile, art. 536

REVOCA DEL TESTAMENTO

Il testamento puo' avere revoca espressa o tacita.

REVOCA ESPRESSA
E' fatta dal testatore con un successivo testamento o in un atto notarile. In tale nuovo atto il testatore deve personalmente dichiarare di revocare, in tutto o in parte, la disposizione testamentaria anteriore.

REVOCA TACITA
avviene in quattro modi:
1) se nel testamento posteriore ci siano disposizioni incompatibili, anche in parte, con le disposizioni precedenti;
2) se il testamento da revocare e' olografo, la sua revoca avviene con la distruzione, lacerazione o cancellazione;
3) per quanto riguarda il testamento segreto, il codice civile dispone che il ritiro del testamento dal luogo presso cui e' depositato ne comporta la revoca;
4) in caso di vendita della cosa oggetto del legato disposto dal testatore, anche se la cosa dovesse rientrare in suo possesso, il testamento viene revocato -fatta salva espressa contraria volonta'.

Fonte: codice civile, art.679 e segg.

INVALIDITA' DEL TESTAMENTO
Il testamento e' nullo quando e' contrario alle norme imperative, per difetti di forma o motivi illeciti. L'azione di nullita' puo' essere esercitata da chiunque e si prescrive in cinque anni che decorrono dalla scoperta dei vizi o dalla data di esecuzione (nei casi di incapacita').

Le cause dell'annullabilita' sono:
* difetti di forma che non comportino nullita';
* incapacita' di disporre (testamento del minore o dell'interdetto);
* vizi della volonta' (testamento affetto da errore, violenza o dolo).

Pubblicazione del testamento e apertura della successione
Al momento della morte del testatore il testamento dev'essere pubblicato. Vi provvede spontaneamente il notaio che ha in deposito un testamento segreto o quello al quale viene consegnato, da parte di chi ne e' in possesso, un testamento olografo. Il testamento pubblico non necessita invece di particolari formalita', se non la comunicazione della sua esistenza agli eredi.

La pubblicazione avviene tramite la redazione di un verbale alla presenza di due testimoni, nel quale viene riportato il contenuto del testamento con menzione della sua apertura.

Il notaio trasmette alla cancelleria del tribunale della zona ove si e' aperta la successione copia del verbale e del testamento. Dopodiche' comunichera' l'esistenza del testamento agli eredi e ai legatari.

Con la morte del testatore si apre la successione, che in questo caso sara' testamentaria, ovvero fara' riferimento al testamento e ai diritti dei legittimari.

Per i dettagli si veda la scheda La successione riportata qui sotto, tra i link.

Fonte: codice civile, art.620 e segg.

LINK UTILI
Scheda pratica "La successione"
Scheda pratica "La donazione"

Hanno collaborato Primo Mastrantoni e Katia Moscano
 
 
 
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