Nell'ambito della gestione dei rifiuti, rilevante per consumatori e non, ci sono due sigle che identificano un'ampia categoria di beni per i quali la comunita' europea ha fissato precise regole per raccolta, gestione e riciclo:
AEE: apparecchiature elettriche ed elettroniche, tra cui rientrano grandi e piccoli elettrodomestici, televisori, computer, telefonini, etc. (vedi elenco piu' avanti);
RAEE: rifiuti di dette apparecchiature elettriche ed elettroniche.
In Italia la normativa madre in materia e' il d.lgs. 151/05, che ha coinvolto in massima parte i produttori di apparecchiature AEE impedendo loro di utilizzare determinate sostanze pericolose e coinvolgendoli nell'attivita' di trattamento e riciclo dei RAEE, con progressivo sgravio dei Comuni.
Gia' dal 2007 i consumatori stanno pagando l'ecocontributo RAEE, un sovrapprezzo previsto dalla legge che il produttore puo' far gravare sugli apparecchi, destinato a coprire i costi delle attivita' di recupero introdotte a livello europeo.
Nella pratica per i consumatori non e' finora cambiato molto, perche' la raccolta dei RAEE e' di fatto analoga a quella "tradizionale" dei rifiuti ingombranti, con obbligo di utilizzare i centri di raccolta differenziata organizzati dai Comuni, direttamente o attraverso le locali aziende di gestione.
Dal 18 Giugno 2010 pero' le cose cambieranno. I consumatori potranno godere di un "servizio" contrapposto al loro obbligo di contribuire economicamente alla nuova gestione. Ogni qual volta sostituiranno un'apparecchiatura vecchia acquistandone una nuova dello stesso tipo, potranno affidare il rifiuto direttamente al venditore, che provvedera' a ritirarlo gratuitamente -presso il negozio o a domicilio, a seconda di dove avviene la consegna del nuovo- a ed indirizzarlo ai punti di raccolta per il riciclo (sistema battezzato "uno contro uno").
Ad oggi il sistema di gestione dei RAEE sembrerebbe pressocche' completo, ma la sua strada e' stata travagliata. Le date di entrata in vigore degli obblighi gravanti sui produttori sono state prorogate diverse volte e per il ritiro "uno contro uno" a carico del venditore si e' dovuto aspettare, per anni, un decreto attuativo.
GLI APPARECCHI ELETTRICI ED ELETTRONICI (AEE)
Vi rientrano gli apparecchi che funzionano ad elettricita' o a pila, progettati per essere usati con una tensione non superiore a 1000 volt (per la corrente alternata) o a 1500 volt (per la corrente continua).
Di seguito l'elenco esemplificativo riportato dal d.lgs. 151/05 agli allegati 1a e 1b, diviso per categorie:
Grandi elettrodomestici (con esclusione di quelli fissi di grandi dimensioni)
* Grandi apparecchi di refrigerazione
* Frigoriferi
* Congelatori
* Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione, la conservazione e il deposito di alimenti
* Lavatrici
* Asciugatrici
* Lavastoviglie
* Apparecchi per la cottura
* Stufe elettriche
* Piastre riscaldanti elettriche
* Forni a microonde
* Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l'ulteriore trasformazione di alimenti
* Apparecchi elettrici di riscaldamento
* Radiatori elettrici
* Altri grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare ambienti ed eventualmente letti e divani
* Ventilatori elettrici
* Apparecchi per il condizionamento come definiti dal decreto del Ministro delle attivita' produttive 2/1/03
* Altre apparecchiature per la ventilazione e l'estrazione d'aria.
Piccoli elettrodomestici
* Aspirapolvere
* Scope meccaniche
* Altre apparecchiature per la pulizia
* Macchine per cucire, macchine per maglieria, macchine tessitrici e per altre lavorazioni dei tessili
* Ferri da stiro e altre apparecchiature per stirare, pressare e trattare ulteriormente gli indumenti
* Tostapane
* Friggitrici
* Frullatori, macina caffé elettrici, altri apparecchi per la preparazione dei cibi e delle bevande utilizzati in cucina e apparecchiature per aprire o sigillare contenitori o pacchetti
* Coltelli elettrici
* Apparecchi tagliacapelli, asciugacapelli, spazzolini da denti elettrici, rasoi elettrici, apparecchi per massaggi e altre cure del corpo
* Sveglie, orologi da polso o da tasca e apparecchiature per misurare, indicare e registrare il tempo
* Bilance.
Apparecchiature informatiche per le comunicazioni
* Trattamento dati centralizzato
* Mainframe
* Minicomputer
* Stampanti
* Personal computer (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi)
* Computer portatili (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi)
* Notebook
* Agende elettroniche
* Copiatrici
* Macchine da scrivere elettriche ed elettroniche
* Calcolatrici tascabili e da tavolo e altri prodotti e apparecchiature per raccogliere, memorizzare, elaborare, presentare o comunicare informazioni con mezzi elettronici
* Terminali e sistemi utenti
* Fax
* Telex
* Telefoni
* Telefoni pubblici a pagamento
* Telefoni senza filo
* Telefoni cellulari
* Segreterie telefoniche e altri prodotti o apparecchiature per trasmettere suoni, immagini o altre informazioni mediante la telecomunicazione.
Apparecchiature di consumo
* Apparecchi radio
* Apparecchi televisivi
* Videocamere
* Videoregistratori
* Registratori hi-fi
* Amplificatori audio
* Strumenti musicali
* Altri prodotti o apparecchiature per registrare o riprodurre suoni o immagini, inclusi segnali o altre tecnologie per la distribuzione di suoni e immagini diverse dalla telecomunicazione.
Apparecchiature di illuminazione
* Apparecchi di illuminazione: valutazione in peso ai fini della determinazione delle quote di mercato ai sensi dell'articolo 10, comma 1
* Tubi fluorescenti
* Sorgenti luminose fluorescenti compatte
* Sorgenti luminose a scarica ad alta intensità, comprese sorgenti luminose a vapori di sodio ad alta pressione e sorgenti luminose ad alogenuri metallici
* Sorgenti luminose a vapori di sodio a bassa pressione.
Utensili elettrici ed elettronici (ad eccezione degli industriali fissi di grandi dimensioni)
* Trapani
* Seghe
* Macchine per cucire
* Apparecchiature per tornire, fresare, carteggiare, smerigliare, segare, tagliare, tranciare, trapanare, perforare, punzonare, piegare, curvare o per procedimenti analoghi su legno,metallo o altri materiali
* Strumenti per rivettare, inchiodare o avvitare o rimuovere rivetti, chiodi e viti o impiego analogo
* Strumenti per saldare, brasare o impiego analogo
* Apparecchiature per spruzzare, spandere, disperdere o per altro trattamento di sostanze liquide o gassose con altro mezzo
* Attrezzi tagliaerba o per altre attività di giardinaggio.
Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport
* Treni elettrici e auto giocattolo
* Consolle di videogiochi portatili
* Videogiochi
* Computer per ciclismo, immersioni subacquee, corsa, canottaggio, ecc
* Apparecchiature sportive con componenti elettrici o elettronici
* Macchine a gettoni.
Dispositivi medici (ad eccezione dei prodotti impiantati ed infettati)
* Apparecchi di radioterapia
* Apparecchi di cardiologia
* Apparecchi di dialisi
* ventilatori polmonari
* Apparecchi di medicina nucleare
* Apparecchiature di laboratorio per diagnosi in vitro
* Analizzatori
* Congelatori
* Altri apparecchi per diagnosticare, prevenire, monitorare, curare e alleviare malattie, ferite o disabilità
Strumenti di monitoraggio e di controllo
* Rivelatori di fumo
* Regolatori di calore
* Termostati
* Apparecchi di misurazione, pesatura o regolazione ad uso domestico o di laboratorio
* Altri strumenti di monitoraggio e controllo usati in impianti industriali, ad esempio nei banchi di manovra
Distributori automatici
* Distributori automatici, incluse le macchine per la preparazione e l'erogazione automatica o semiautomatica di cibi e di bevande:
a) di bevande calde;
b) di bevande calde, fredde, bottiglie e lattine,
c) di prodotti solidi.
* Distributori automatici di denaro contante.
* Tutti i distributori automatici di qualsiasi tipo di prodotto ad eccezione di quelli esclusivamente meccanici.
DIRITTI E DOVERI DEL CONSUMATORE
Raccolta dei RAEE domestici
La procedura di gestione dei RAEE introdotta dal D.lgs.151/2005 e' attiva gia' da tempo, con raccolta dei rifiuti provenienti dai nuclei domestici effettuata con le stesse modalita' dei rifiuti urbani ingombranti.
Stante l'obbligo a carico del consumatore di fruire della raccolta differenziata, ad oggi chi vuole sbarazzarsi di tali rifiuti puo' trasportarli direttamente ai centri di raccolta o alle isole ecologiche organizzate dal proprio Comune oppure puo' affidare il ritiro alle societa' municipalizzate di gestione utilizzando il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti (le cui modalita' e costi variano da Comune a Comune).
Dai centri di raccolta i RAEE vengono poi trasportati agli impianti di trattamento e riciclo gestiti dai produttori attraverso sistemi collettivi di gestione che essi stessi formano individualmente o raggruppandosi (vedi piu' avanti).
In questo quadro si inserisce la figura del venditore/distributore di apparecchiature elettriche ed elettroniche, che il decreto coinvolge ponendo a suo carico il ritiro dei rifiuti RAEE ogni qualvolta viene venduto un apparecchio nuovo in sostituzione di uno vecchio dello stesso tipo.
Dal 18 Giugno 2010 (*) infatti i RAEE prodotti a livello domestico che vengono sostituiti con l'acquisto di un apparecchio nuovo ed equivalente dovranno essere ritirati e trasportati gratuitamente nei punti di raccolta direttamente dai venditori/distributori che vendono il nuovo.
Cio' in ragione di "uno contro uno", ovvero quando all'acquisto di un nuovo apparecchio corrisponde il ritiro di un usato dello stesso tipo che abbia svolto le stesse funzioni (esempio: lavatrice nuova contro lavatrice vecchia, tv nuova contro tv vecchia, etc.).
I venditori possono raccogliere i Raee presso locali propri per poi consegnarli ai punti di raccolta con cadenza mensile o al raggiungimento di un certo peso totale, tenendo aggiornato un registro di carico e scarico dal quale risulta anche il nome e l'indirizzo dei consumatori che hanno conferito il rifiuto.
Per svolgere questa attivita' i venditori, o i terzi da loro delegati, devono iscriversi in un'apposita sezione dell'albo nazionale dei gestori ambientali.
Agli obblighi suddetti -nella fattispecie la raccolta dei RAEE e il loro trasporto presso i centri di raccolta- sono soggetti anche gli installatori di AEE o i centri di assistenza tecnica nell'ambito delle proprie attivita'.
La legge e' molto chiara riguardo all'obbligo di ritiro gratuito del RAEE da parte del venditore presso il negozio o il domicilio del consumatore (a seconda di dove viene consegnato il nuovo) con trasporto dello stesso presso i punti di raccolta o i propri magazzini.
Note:
- (*) Obbligo previsto dal decreto del Ministero dell'ambiente n.65 dell'8/3/2010 pubblicato in GU del 4/5/2010, in vigore il 18/5/2010, con operativita' slittata di 30 giorni dal D.lgs.151/05;
- Il ritiro gratuito dell'apparecchiatura, sia che avvenga da parte di societa' di gestione rifiuti sia da parte dei venditori, puo' essere rifiutato se vi siano rischi di contaminazione o se risulta evidente che l'apparecchiatura non contiene i suoi componenti essenziali o contiene rifiuti diversi dal RAEE. In questi casi deve provvedere personalmente il detentore, a proprie spese, con consegna del rifiuto a ditte specializzate nella loro gestione e smaltimento;
- Il venditore che si rifiuta di ritirare l'apparecchiatura elettronica vecchia a fronte dell'acquisto di una nuova dello stesso tipo, oppure che effettua il ritiro chiedendone il pagamento, e' punibile con l'applicazione dii una sanzione amministrativa variabile da 150 a 400 euro;
- Ricordiamo che lo scorretto smaltimento dei rifiuti ingombranti, con abbandono per strada o vicino al cassonetto, e' colpito da sanzioni decise a livello locale (in Campania e' addirittura previsto l'arresto, vedi legge 210/08).
Pagamento del "contributo RAEE"
La legge permette ai produttori che debbono gestire il trattamento e riciclo dei RAEE di introdurre un contributo aggiuntivo sul prezzo degli apparecchi prodotti per rifarsi parzialmente dei costi legati a tale gestione. L'onere grava sul consumatore finale, l'ultimo anello della catena che parte dal produttore e passa dai distributori e/o venditori.
Il contributo puo' essere esposto in modo visibile, separato dal prezzo, oppure compreso in esso, secondo la decisione del produttore (che deve essere rispettata anche dai distributori e venditori).
Anche gli importi sono decisi dai produttori, o meglio dai "sistemi collettivi di recupero" di cui i produttori fanno parte, con tariffe divise per tipo di AEE. Se lo stesso tipo di apparecchio e' trattato da due sistemi collettivi diversi (vedi piu' avanti i dettagli sulla gestione dei rifiuti), e' possibile che vengano applicati due distinti contributi.
L'addebito del contributo RAEE puo' avvenire fino al 13/2/2011 (13/2/2013 per i grandi elettrodomestici).
Qui alcuni siti dove trovare informazioni in merito:
Consorzio Re Media -
Consorzio Rae Cycle -
Consorzio EcoR'it
Informazioni da ricevere
Nelle istruzioni d'uso delle apparecchiature i produttori devono inserire informazioni per il consumatore che riguardino:
* l'obbligo di inviare i RAEE alla raccolta separata;
* i sistemi di raccolta e la possibilita' di consegnare il rifiuto al venditore in caso di acquisto di un'apparecchiatura nuova dello stesso tipo;
* gli effetti potenziali sull'ambiente dovuti alla presenza di sostanze pericolose nelle apparecchiature o all'uso improprio delle stesse;
* il simbolo inerente il divieto di trattare i RAEE come rifiuti domestici (contenitore di spazzatura con ruote sbarrato da una croce);
* le sanzioni previste in caso di smaltimento abusivo.
Se non esiste un libretto di istruzioni dove inserire le informazioni, esse vanno fornite dai venditori presso i punti vendita con esposizione di materiale informativo, pubblicazioni, etc.
Anche sulle apparecchiature immesse sul mercato dopo il 13/8/2005 -o sulle confezioni- deve apparire il simbolo della raccolta separata nonche' indicazioni per individuare il produttore.
Su queste disposizioni vigila il Min.Ambiente tramite il comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei RAEE.
Anche il gestore locale del servizio di raccolta deve dare informazioni agli utenti sulle misure adottate per la raccolta dei RAEE e sugli obblighi che gravano sul consumatore stesso.
Per ultimo, ma non meno importante, l'obbligo per il venditore/distributore di informare il consumatore sulla gratuita' del servizio "uno contro uno" gia' detto, il ritiro del rifiuto a fronte della vendita di un analogo apparecchio nuovo.
OBBLIGHI PER IL PRODUTTORE
Sono inclusi nella categoria i fabbricanti che vendono apparecchiature col proprio marchio, coloro che rivendono con proprio marchio apparecchiature prodotte da altri e coloro che importano o immettono per primi l'apparecchiatura nel territorio italiano. Sono compresi i produttori che vendono a distanza.
Divieto di utilizzo di sostanze pericolose
Dal 2006 e' vietato immettere sul mercato apparecchiature elettriche ed elettroniche contenenti piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati (pbb) od etere di difende polibromurato (pbde).
Sono esclusi da questo divieto:
- i prodotti rientranti nelle categorie "dispositivi medici" e "strumenti di monitoraggio e controllo" gia' dette;
- i pezzi di ricambio delle apparecchiature messe in commercio prima del 1/4/06;
- le apparecchiature immesse sul mercato prima del 1/7/06 e successivamente reimpiegate.
Trattamento e recupero dei RAEE
Come gia' detto tutte le fasi della gestione dei RAEE, dal trasporto dai centri di raccolta ai centri di trattamento fino alle attivita' di riciclo, sono a carico del produttori delle apparecchiature (AEE).
Per i RAEE "storici", ovvero relativi a prodotti immessi sul mercato prima del 13/8/2005, partecipano tutti i produttori presenti sul mercato nell'anno preso in considerazione, in proporzione alla propria quota di mercato assegnata sulla base del numero di pezzi prodotti oppure a peso (al calcolo provvede il Min.ambiente tramite un comitato di vigilanza e controllo che gestisce il registro dei produttori). Per dirla semplicemente, alla gestione di TUTTI i RAEE contribuiscono TUTTI i produttori attivi sul mercato.
Per gli apparecchi prodotti dopo il 13/8/2005 la legge prevede un sistema diverso: ogni produttore provvede a farsi carico della gestione dei PROPRI rifiuti, cioe' di quelli derivanti dai propri prodotti immessi sul mercato da tale data. In realta' l'entrata in vigore di questo sistema, chiamato dagli addetti ai lavori "new waste", e' stata piu' volte differita, l'ultima fino al 31/12/2010.
Il trattamento dei rifiuti di apparecchiature di illuminazione (vedi definizioni) sono a carico dei relativi produttori indipendentemente dalla data di immissione sul mercato e alla loro origine domestica o professionale.
I produttori che si associano costituiscono dei "sistemi collettivi di gestione del RAEE", si iscrivono al registro dei produttori RAEE (vedi sotto) e confluiscono in un sistema di coordinamento, ovvero in un consorzio nazionale. I sistemi collettivi possono anche non confluire nel consorzio se gia' sono in grado di operare, per uno o piu' raggruppamenti di rifiuti RAEE, su tutto il territorio nazionale.
Il centro di coordinamento si accorda con l'ANCI, e quindi con i vari Comuni, riguardo il ritiro dei RAEE dai punti di raccolta locali, tramite i sistemi collettivi associati. L'accordo puo' riguardare anche il ritiro direttamente presso i venditori.
Per i produttori che non adempiono ai loro obblighi sono previste sanzioni.
Il centro di coordinamento attualmente attivo in Italia e' il CDC Raee, di cui fanno parte i 15 sistemi collettivi di gestione esistenti (Ecolamp, Ecodom, Ecoped, Ecolight, etc.etc.).
Iscrizione nel "Registro dei produttori RAEE"
I produttori finanziatori devono iscriversi in un apposito registro tenuto presso il Min.Ambiente da un comitato di vigilanza appositamente costituito.
L'iscrizione avviene tramite le camere di commercio, alle quali i produttori devono iscriversi per poter immettere sul mercato apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), con specifica del settore di attivita' e del sistema tramite il quale intendono adempiere agli obblighi di finanziamento della gestione dei tecnorifiuti (le informazioni sui centri di raccolta organizzati e gestiti, specificando se si tratta di un organizzazione individuale o collettiva).
Le camere di commercio inviano poi telematicamente tali dati al comitato di vigilanza del Ministero per l'aggiornamento del registro.
All'atto dell'iscrizione, e poi con cadenza annuale, le imprese produttrici comunicano al registro la quantita' e le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) immesse sul mercato, nonche' quelle reimpiegate, riciclate e recuperate. Cio' telematicamente, tramite il portale impresa.gov.
Il Ministero poi dovra' relazionare, con cadenza biennale, alla Commissione europea.
Per gli AEE immessi sul mercato nel biennio 2007/2008 la scadenza per la comunicazione era il 31/12/2009. I produttori di apparecchiature di illuminazione invece avranno tempo fino al 30/6/2010 (vedi legge comunitaria citata nelle fonti normative). Per gli AEE immessi sul mercato nell'anno 2009 i produttori hanno tempo fino al 30/6/2010 (vedi legge comunitaria citata nelle fonti normative).
RIFERIMENTI NORMATIVI
- Le Direttive RAEE: 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE;
- Il "Decreto RAEE" che le ha recepite: D.Lgs 25 Luglio 2005, n. 151.
- DM 25/9/2007 n. 185 "Istituzione e modalità di funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)";
- DM 25/9/2007 n.27826 "Istituzione del Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei RAEE";
- DM12/5/2009 "Modalita' di finanziamento della gestione dei rifiuti di apparecchiature di illuminazione da parte dei produttori delle stesse";
- DL 135/2009 Art.5;
- DM 8/3/2010 n.65 "Regolamento recante modalita' semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonche' dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature.";
- Legge comunitaria 2009 (DDL S1718-b approvato 12/5/2010 in attesa di pubblicazione in GU), art.21;
- Accordo di programma tra ANCI e centro di coordinamento Raee del 18/7/2008.
- Leggi che hanno prorogato gli obblighi a carico dei venditori/distributori (Art.20 comma 5 D.lgs.151/05):
* Dl 173/2006: al 31 dicembre 2006;
* Dl 300/2006: al 30 giugno 2007;
* Dl 81/2007: al 31 dicembre 2007;
- Leggi che hanno prorogato i nuovi obblighi a carico dei produttori detti "new waste"(Art.20 comma 4 d.lgs. 151/05):
* Dl 81/2007: al 31 dicembre 2007;
* Dl 248/2007: al 31 dicembre 2008;
* Dl 208/2008: al 31 dicembre 2009;
* Dl 194/2009: al 31 dicembre 2010.
LINK UTILI
- Sito del Registro dei produttori Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE), consultabile:
clicca qui
- Sito del centro di coordinamento CD Raee che riunisce alcuni sistemi collettivi di gestione del Raee:
clicca qui
- Testo del decreto "uno contro uno" relativo all'obbligo di ritiro dei RAEE a carico dei venditori (DM 8/3/2010):
clicca qui
- GUIDA RAEE DEL CENTRO DI COORDINAMENTO:
clicca qui