Ultimo aggiornamento: 12/12/2008 di Rita Sabelli
Il "ravvedimento operoso" - introdotto con Decreto Legislativo n. 472/97, articolo n. 13 (piu' volte modificato)- e' applicabile in relazione a tutti i tributi, comprese dunque le varie imposte di registro (affitto e locazione) dei beni immobili.
Tramite questo procedimento, successivo alla fase di registrazione, e' possibile correggere quegli errori -e quelle omissioni- fatti nella compilazione dei moduli, cosi' come la totale omissione di registrazione degli stessi. Sara' cosi' possibile versare in ritardo l'imposta dovuta, pagando sanzioni ridotte.
Mancata registrazione del contratto (ovvero mancato pagamento dell'imposta di registro relativa al primo anno)
Il termine di legge e' di 30 giorni dalla stipula, ed e' possibile mettersi in regola entro un ulteriore termine di 90 giorni, pagando -oltre all'imposta- la sanzione ridotta del 10% (un dodicesimo della sanzione minima prevista in caso di mancata iscrizione, pari al 120%)(*), unitamente agli i legali calcolati giorno per giorno (attualmente al 3% annuo, variato dal 1/1/08 rispetto al 2,5% valido dal 1/1/04 al 31/12/07). Regolarizzandosi oltre i suddetti 90 gg, ma comunque entro un anno dalla scadenza, la sanzione da pagare sara' del 12%, ovvero un decimo della minima suddetta(*).
Se si ottempera oltre l'anno la sanzione dovuta e' quella minima intera, ovvero il 120%. La sanzione massima in caso di accertamento e' del 240% dell'imposta dovuta.
Dopo questi versamenti, e comunque entro i termini utili per usufruire del ravvedimento, si dovra' poi chiedere la registrazione del contratto.
Mancato pagamento dell'imposta di registro annuale
Il termine di legge e' di 30 gg dall'inizio della nuova annualita', ed e' possibile effettuare un ritardato pagamento entro ulteriori 30 giorni, pagando una sanzione ridotta pari al 2,5% (un dodicesimo della sanzione prevista, pari al 30%)(*), ed entro i dodici mesi pagando una sanzione del 3% (un decimo della sanzione)(*). Se si procede oltre l'anno, dovra' essere pagata la sanzione intera, ovvero il 30% dell'imposta non versata.
In tutti i casi dovranno essere liquidati anche gli interessi legali calcolati giorno per giorno (attualmente al 3% annuo, variato dal 1/1/08 rispetto al 2,5% valido dal 1/1/04 al 31/12/07).
Modalita' di versamento
Per i pagamenti potra' essere utilizzato il modello F23 (se effettuato in banca) o il modello F32 (se ci si rivolge alla posta). I versamenti dell'imposta devono essere fatti unitamente a quelli delle sanzioni e degli interessi, differenziando gli importi a seconda del codice previsto dall'agenzia delle entrate:
- 115T: imposta di registro per contratti locazione, prima annualita';
- 112T: imposta di registro per contratti locazione, annualita' successive;
- 671T: Sanzioni;
- 731T: Interessi.
Sul modulo andra' anche riportato il codice dell'Ufficio del registro territorialmente competente (consultare il sito dell'Agenzia delle Entrate), la causale del versamento, che nel caso di ravvedimento e' "SZ", e l'anno a cui si riferisce la violazione.
Gli errori formali nella registrazione
La regolarizzazione degli errori formali, ovvero quelli che non abbiano inciso ne' sulla determinazione dell'imposta ne' sul pagamento della stessa (per esempio un errore nella compilazione dei moduli, l'utilizzo del modulo sbagliato, etc), se fatta entro un anno, determina il pagamento della sanzione ridotta ad un decimo (il 10%, dato che la sanzione intera minima e' del 100%)(*).
Essa avviene tramite presentazione di una dichiarazione integrativa (un'istanza di rettifica, nel caso si voglia correggere un errore formale sul modello F23), prima che inizino attivita' di controllo e verifica.
Non sempre e' possibile, in questi casi, auto-liquidare le sanzioni ridotte dovute e gli interessi. Se, per esempio, si decide di regolarizzare un errore di dichiarazione di valore, il ravvedimento si compie in due fasi:
- l'interessato presenta -entro un anno dalla scadenza- una dichiarazione integrativa;
- l'ufficio provvede al calcolo della sanzione dovuta (ridotta) e degli interessi, e notifica all'interessato un avviso con intimazione a pagare entro 60gg. Il mancato rispetto di questo termine di pagamento rende inefficace la regolarizzazione e obbliga l'ufficio ad applicare la sanzione intera.
N.B.
Gli
errori "meramente formali" (ovvero quelli che, oltre a non incidere sull'imposta o sul suo pagamento, non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo), non sono più sanzionabili grazie alle modifiche apportate dal d.lgs. 32/2001 all'art. 7, in attuazione delle novita' introdotte dallo statuto del contribuente.
Cio' non vuol dire che non si possano presentare dichiarazioni integrative o rettifiche, ma implica che l'ufficio, in conseguenza ad un ravvedimento o procedendo d'ufficio, non puo' applicare sanzioni.
(*) Nota di aggiornamento: le sanzioni ridotte riportate in questa scheda sono quelle applicabili dal 29/11/2008 per effetto dell'entrata in vigore del dl 185/08. In precedenza la sanzione in caso di regolarizzazione entro 90 giorni (per omessa registrazione dell'atto) era di un ottavo del minimo, quella per la regolarizzazione degli errori formali era di un quinto del minimo e quella per regolarizzare i pagamenti dell'imposta di registro era di un ottavo del minimo ottemperando entro 30 gg e di un quinto del minimo ottemperando entro l'anno.
Note importanti
La cosa piu' importante da sapere e' che non e' possibile procedere al ravvedimento operoso nel caso in cui la violazione sia gia' stata constatata, o siano comunque gia' iniziati accertamenti e verifiche.
Per approfondire la materia
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Prima di procedere sarebbe bene, inoltre, conoscere le regole riguardanti la registrazione dei contratti di affitto.
Questi i documenti utili:
- Registrazione dei contratti di locazione: cosa fare e quando:
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- Affitto, operazioni corollarie:
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Puo' servire da utile riferimento, inoltre, la guida dell'Agenzia delle entrate "
"Registrare il contratto di locazione: facile e conveniente":
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